SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 18 - 1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo. |
|
1 | Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo. |
2 | Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 1 Scopo - La presente legge ha lo scopo di: |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intendono per: |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
SR 817.021.23 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA) - Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti OAOVA Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza fissa i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale. |
|
1 | La presente ordinanza fissa i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale. |
2 | Essa si applica ai prodotti di cui all'allegato 1 e alle loro parti, a prescindere dal fatto che siano non trasformati, trasformati o utilizzati in una derrata alimentare composta. |
3 | Essa non si applica ai prodotti per i quali è provato che sono destinati: |
a | alla fabbricazione di prodotti diversi dalle derrate alimentari; |
b | alla semina o alla piantagione; oppure |
c | ad attività di ricerca e sviluppo autorizzate. |
SR 817.021.23 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA) - Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti OAOVA Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza s'intende per: |
|
1 | Nella presente ordinanza s'intende per: |
a | antiparassitari: |
a1 | le sostanze attive utilizzate attualmente o precedentemente in prodotti fitosanitari ai sensi della legge del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici (LPChim) e i relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione, oppure |
a2 | le sostanze attive e relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione derivanti da biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 20053 sui biocidi (OBioc) che non sono già disciplinati in altri atti normativi; |
b | livello massimo per i residui (LMR): la concentrazione massima ammessa di un residuo di antiparassitario nei o sui prodotti; |
c | CXL: il livello massimo per i residui fissato dalla Commissione del Codex Alimentarius (Codex Maximum Residue Limit for Pesticide); |
d | tolleranza all'importazione: il livello massimo per i residui per i prodotti importati fissato nel caso in cui: |
d1 | per un prodotto l'utilizzo di una sostanza attiva in un prodotto fitosanitario o in un biocida non è autorizzato per motivi diversi dalla protezione della salute, oppure |
d2 | per un prodotto e il suo utilizzo il livello massimo per i residui applicato è stato fissato per motivi diversi dalla protezione della salute; |
e | limite di determinazione: la concentrazione di residui minima che, nell'ambito della sorveglianza di routine, è possibile quantificare e registrare con metodi convalidati secondo la buona pratica di laboratorio. |
2 | Per quanto la legislazione in materia di derrate alimentari non contenga disposizioni definitorie, per la presente ordinanza si applicano le definizioni della LPChim, dell'ordinanza del 18 maggio 20054 sui prodotti chimici, dell'OBioc e dell'ordinanza del 12 maggio 20105 sui prodotti fitosanitari (OPF). |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |