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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 27 [1] |
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| Chiunque ha l'esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale. | ||||||
| Le spese per la rappresentanza davanti agli uffici d'esecuzione e agli uffici dei fallimenti non possono essere accollate alla controparte. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 27 Amministrazione di fondi |
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| La tassa per l'amministrazione di fondi, compresa la conclusione di contratti di locazione o d'affitto, la tenuta dei libri e la contabilità, è del 5 per cento delle pigioni o dei fitti riscossi o da riscuotere durante l'amministrazione. | ||||||
| Se il fondo non è utilizzato, la tassa annuale è dell'1 per mille del valore di stima. | ||||||
| Le spese amministrative effettive (spese generali, esborsi in contanti) contano come spese. | ||||||
| In casi speciali, l'autorità di vigilanza può aumentare adeguatamente la tassa. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 2 Vigilanza |
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| L'autorità di vigilanza sorveglia l'applicazione della presente ordinanza; gli ufficiali esecutori e quelli dei fallimenti, gli amministratori speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori possono interporre ricorso (art. 18 e 19 LEF). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 27 Amministrazione di fondi |
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| La tassa per l'amministrazione di fondi, compresa la conclusione di contratti di locazione o d'affitto, la tenuta dei libri e la contabilità, è del 5 per cento delle pigioni o dei fitti riscossi o da riscuotere durante l'amministrazione. | ||||||
| Se il fondo non è utilizzato, la tassa annuale è dell'1 per mille del valore di stima. | ||||||
| Le spese amministrative effettive (spese generali, esborsi in contanti) contano come spese. | ||||||
| In casi speciali, l'autorità di vigilanza può aumentare adeguatamente la tassa. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 27 Amministrazione di fondi |
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| La tassa per l'amministrazione di fondi, compresa la conclusione di contratti di locazione o d'affitto, la tenuta dei libri e la contabilità, è del 5 per cento delle pigioni o dei fitti riscossi o da riscuotere durante l'amministrazione. | ||||||
| Se il fondo non è utilizzato, la tassa annuale è dell'1 per mille del valore di stima. | ||||||
| Le spese amministrative effettive (spese generali, esborsi in contanti) contano come spese. | ||||||
| In casi speciali, l'autorità di vigilanza può aumentare adeguatamente la tassa. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 27 Amministrazione di fondi |
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| La tassa per l'amministrazione di fondi, compresa la conclusione di contratti di locazione o d'affitto, la tenuta dei libri e la contabilità, è del 5 per cento delle pigioni o dei fitti riscossi o da riscuotere durante l'amministrazione. | ||||||
| Se il fondo non è utilizzato, la tassa annuale è dell'1 per mille del valore di stima. | ||||||
| Le spese amministrative effettive (spese generali, esborsi in contanti) contano come spese. | ||||||
| In casi speciali, l'autorità di vigilanza può aumentare adeguatamente la tassa. | ||||||