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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 907 |
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| Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l'autorizzazione del governo cantonale. | ||||||
| I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica. | ||||||
| Essi possono imporre tasse particolari sull'esercizio di tali imprese. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 914 |
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| La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 19 |
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| L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge. | ||||||
| Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 914 |
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| La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 907 |
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| Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l'autorizzazione del governo cantonale. | ||||||
| I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica. | ||||||
| Essi possono imporre tasse particolari sull'esercizio di tali imprese. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 914 |
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| La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 910 |
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| Se il pegno non è riscattato nel termine convenuto, l'istituto può far vendere l'oggetto dall'autorità, dopo aver diffidato con bando pubblico il debitore. | ||||||
| L'istituto non può far valere un credito personale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 11 |
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| Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 18 |
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| Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. | ||||||
| Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 11 |
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| Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 11 |
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| Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 11 |
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| Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 11 |
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| Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 19 |
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| L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge. | ||||||
| Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 11 |
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| Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 914 |
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| La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 914 |
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| La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 907 |
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| Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l'autorizzazione del governo cantonale. | ||||||
| I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica. | ||||||
| Essi possono imporre tasse particolari sull'esercizio di tali imprese. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 914 |
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| La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 914 |
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| La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 914 |
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| La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 914 |
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| La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. | ||||||