SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 907 - 1 Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l'autorizzazione del governo cantonale. |
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1 | Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l'autorizzazione del governo cantonale. |
2 | I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica. |
3 | Essi possono imporre tasse particolari sull'esercizio di tali imprese. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 914 - La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 19 - 1 L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 914 - La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 907 - 1 Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l'autorizzazione del governo cantonale. |
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1 | Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l'autorizzazione del governo cantonale. |
2 | I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica. |
3 | Essi possono imporre tasse particolari sull'esercizio di tali imprese. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 914 - La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 910 - 1 Se il pegno non è riscattato nel termine convenuto, l'istituto può far vendere l'oggetto dall'autorità, dopo aver diffidato con bando pubblico il debitore. |
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1 | Se il pegno non è riscattato nel termine convenuto, l'istituto può far vendere l'oggetto dall'autorità, dopo aver diffidato con bando pubblico il debitore. |
2 | L'istituto non può far valere un credito personale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 11 - 1 Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 11 - 1 Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 11 - 1 Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 11 - 1 Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 11 - 1 Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 19 - 1 L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 11 - 1 Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 914 - La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 914 - La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 907 - 1 Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l'autorizzazione del governo cantonale. |
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1 | Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l'autorizzazione del governo cantonale. |
2 | I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica. |
3 | Essi possono imporre tasse particolari sull'esercizio di tali imprese. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 914 - La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 914 - La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 914 - La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 914 - La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno. |