SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 1 Scopo - La presente legge si prefigge di: |
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a | proteggere la salute dei consumatori dai rischi provocati dalle derrate alimentari e dagli oggetti d'uso non sicuri; |
b | assicurare che, nell'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, siano osservati i principi dell'igiene; |
c | proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso; |
d | mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l'acquisto di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | all'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, vale a dire alla loro fabbricazione, trattamento, deposito, trasporto e immissione sul mercato; |
b | alla caratterizzazione e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d'uso, alla loro pubblicità e all'informazione diffusa su di essi; |
c | all'importazione, all'esportazione e al transito di derrate alimentari e oggetti d'uso. |
2 | La presente legge si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
3 | La presente legge si applica alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso importati, nella misura in cui la Svizzera non abbia assunto altri obblighi in virtù di un trattato internazionale. |
4 | La presente legge non si applica: |
a | alla produzione primaria di derrate alimentari per l'uso domestico privato; |
b | all'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; è fatto salvo il capoverso 5; |
c | alla fabbricazione, al trattamento e al deposito domestici di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; |
d | alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici. |
5 | Il Consiglio federale può limitare l'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso destinati all'uso domestico privato. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 32 Risultato del controllo - 1 Le autorità di esecuzione comunicano per scritto il risultato del controllo alla persona responsabile nell'azienda. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l'ispezione degli animali da macello e delle carni. |
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1 | Le autorità di esecuzione comunicano per scritto il risultato del controllo alla persona responsabile nell'azienda. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l'ispezione degli animali da macello e delle carni. |
2 | Se un campione non è contestato, il proprietario può esigere il rimborso del controvalore, sempre che il campione raggiunga un valore minimo. Il Consiglio federale stabilisce tale valore minimo. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 39 Limitazioni dell'importazione - 1 L'autorità federale competente può vietare l'importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato. |
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1 | L'autorità federale competente può vietare l'importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato. |
2 | Può ordinare che determinati prodotti possono essere importati soltanto se l'autorità competente del Paese di esportazione o un organismo accreditato attesta la conformità del prodotto con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 39 Limitazioni dell'importazione - 1 L'autorità federale competente può vietare l'importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato. |
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1 | L'autorità federale competente può vietare l'importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato. |
2 | Può ordinare che determinati prodotti possono essere importati soltanto se l'autorità competente del Paese di esportazione o un organismo accreditato attesta la conformità del prodotto con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 39 Limitazioni dell'importazione - 1 L'autorità federale competente può vietare l'importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato. |
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1 | L'autorità federale competente può vietare l'importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato. |
2 | Può ordinare che determinati prodotti possono essere importati soltanto se l'autorità competente del Paese di esportazione o un organismo accreditato attesta la conformità del prodotto con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 39 Limitazioni dell'importazione - 1 L'autorità federale competente può vietare l'importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato. |
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1 | L'autorità federale competente può vietare l'importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato. |
2 | Può ordinare che determinati prodotti possono essere importati soltanto se l'autorità competente del Paese di esportazione o un organismo accreditato attesta la conformità del prodotto con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 39 Limitazioni dell'importazione - 1 L'autorità federale competente può vietare l'importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato. |
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1 | L'autorità federale competente può vietare l'importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato. |
2 | Può ordinare che determinati prodotti possono essere importati soltanto se l'autorità competente del Paese di esportazione o un organismo accreditato attesta la conformità del prodotto con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari. |