IR 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici Patto-ONU-II Art. 25 - Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli: |
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a | di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; |
b | di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori; |
c | di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese. |
IR 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici Patto-ONU-II Art. 25 - Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli: |
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a | di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; |
b | di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori; |
c | di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984 Cost./BL Art. 21 Condizioni - 1 Il diritto di voto è garantito. |
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1 | Il diritto di voto è garantito. |
2 | Ha diritto di voto chi possiede la cittadinanza svizzera, ha compiuto i 18 anni, ha il domicilio politico nel Cantone di Basilea Campagna e non è interdetto per infermità o debolezza mentali. |
3 | Il diritto di voto degli Svizzeri all'estero e il diritto di voto nei Comuni patriziali sono disciplinati dalla legge. |
SR 131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984 Cost./BL Art. 22 Contenuto - 1 Il diritto di voto consiste nel diritto di: |
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1 | Il diritto di voto consiste nel diritto di: |
a | partecipare alle votazioni del Cantone e del Comune politico; |
b | presentare candidature, partecipare alle elezioni ed essere eletti a uffici pubblici; |
c | lanciare e firmare iniziative popolari e domande di referendum. |
2 | Ogni avente diritto di voto ha diritto che nelle elezioni e votazioni la volontà del corpo elettorale possa essere espressa in modo affidabile e inalterato. |
IR 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici Patto-ONU-II Art. 25 - Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli: |
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a | di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; |
b | di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori; |
c | di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese. |