SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 31 Ispezione degli animali da macello e delle carni - 1 Il veterinario ufficiale o, sotto il suo controllo, l'assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico esamina i seguenti animali da macello e, dopo la loro macellazione, le loro carni: |
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1 | Il veterinario ufficiale o, sotto il suo controllo, l'assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico esamina i seguenti animali da macello e, dopo la loro macellazione, le loro carni: |
a | animali appartenenti alle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina; |
b | animali selvatici allevati come animali da reddito. |
2 | Egli decide sull'ulteriore utilizzazione delle carni. |
3 | Il Consiglio federale può prescrivere: |
a | l'ispezione degli animali da macello e delle carni per altre specie animali; |
b | l'ispezione delle carni di animali abbattuti durante la caccia. |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | la procedura di ispezione degli animali prima della macellazione; |
b | la procedura di ispezione delle carni; |
c | se del caso la procedura di controllo di altre specie animali. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 31 Ispezione degli animali da macello e delle carni - 1 Il veterinario ufficiale o, sotto il suo controllo, l'assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico esamina i seguenti animali da macello e, dopo la loro macellazione, le loro carni: |
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1 | Il veterinario ufficiale o, sotto il suo controllo, l'assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico esamina i seguenti animali da macello e, dopo la loro macellazione, le loro carni: |
a | animali appartenenti alle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina; |
b | animali selvatici allevati come animali da reddito. |
2 | Egli decide sull'ulteriore utilizzazione delle carni. |
3 | Il Consiglio federale può prescrivere: |
a | l'ispezione degli animali da macello e delle carni per altre specie animali; |
b | l'ispezione delle carni di animali abbattuti durante la caccia. |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | la procedura di ispezione degli animali prima della macellazione; |
b | la procedura di ispezione delle carni; |
c | se del caso la procedura di controllo di altre specie animali. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | all'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, vale a dire alla loro fabbricazione, trattamento, deposito, trasporto e immissione sul mercato; |
b | alla caratterizzazione e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d'uso, alla loro pubblicità e all'informazione diffusa su di essi; |
c | all'importazione, all'esportazione e al transito di derrate alimentari e oggetti d'uso. |
2 | La presente legge si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
3 | La presente legge si applica alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso importati, nella misura in cui la Svizzera non abbia assunto altri obblighi in virtù di un trattato internazionale. |
4 | La presente legge non si applica: |
a | alla produzione primaria di derrate alimentari per l'uso domestico privato; |
b | all'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; è fatto salvo il capoverso 5; |
c | alla fabbricazione, al trattamento e al deposito domestici di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; |
d | alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici. |
5 | Il Consiglio federale può limitare l'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso destinati all'uso domestico privato. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 1 Scopo - La presente legge si prefigge di: |
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a | proteggere la salute dei consumatori dai rischi provocati dalle derrate alimentari e dagli oggetti d'uso non sicuri; |
b | assicurare che, nell'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, siano osservati i principi dell'igiene; |
c | proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso; |
d | mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l'acquisto di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 236 - 1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch'egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica. |
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1 | Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch'egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica. |
2 | La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.316 |
3 | I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 4 Derrate alimentari - 1 Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
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1 | Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
2 | Per derrate alimentari si intendono anche: |
a | le bevande, inclusa l'acqua, destinate al consumo umano; |
b | la gomma da masticare; |
c | tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione. |
3 | Non sono considerati derrate alimentari: |
a | gli alimenti per animali; |
b | gli animali vivi, a meno che siano stati preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; |
c | le piante prima del raccolto; |
d | i medicamenti; |
e | i cosmetici; |
f | il tabacco e i prodotti del tabacco; |
g | gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; |
h | i residui e i contaminanti. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 4 Derrate alimentari - 1 Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
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1 | Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
2 | Per derrate alimentari si intendono anche: |
a | le bevande, inclusa l'acqua, destinate al consumo umano; |
b | la gomma da masticare; |
c | tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione. |
3 | Non sono considerati derrate alimentari: |
a | gli alimenti per animali; |
b | gli animali vivi, a meno che siano stati preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; |
c | le piante prima del raccolto; |
d | i medicamenti; |
e | i cosmetici; |
f | il tabacco e i prodotti del tabacco; |
g | gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; |
h | i residui e i contaminanti. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 6 Immissione sul mercato - Per immissione sul mercato ai sensi della presente legge si intende la distribuzione di derrate alimentari od oggetti d'uso, ogni forma di trasferimento a titolo oneroso o gratuito, la detenzione in vista della consegna a titolo oneroso o gratuito, l'offerta in vista della consegna e la consegna stessa. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 15 Sicurezza degli oggetti d'uso - 1 Possono essere immessi sul mercato solo oggetti d'uso sicuri. |
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1 | Possono essere immessi sul mercato solo oggetti d'uso sicuri. |
2 | Un oggetto d'uso è considerato sicuro se in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili non comporta pericoli o comporta solo pericoli lievi, oppure comporta pericoli compatibili con la sua utilizzazione normale e considerati accettabili conformemente a un elevato livello di protezione della salute dei consumatori e di terzi. |
3 | Per garantire la salute dei consumatori e di terzi occorre in particolare considerare gli aspetti seguenti dell'oggetto d'uso: |
a | le sue proprietà, la sua composizione, le condizioni del suo assemblaggio, la sua installazione e la sua messa in funzione; |
b | la sua manutenzione e la sua durata d'uso; |
c | il suo effetto su altri prodotti o l'effetto di altri prodotti su di esso, qualora sia ragionevolmente prevedibile un uso comune con altri prodotti; |
d | la sua presentazione, il suo imballaggio, la sua caratterizzazione, eventuali avvertenze, le istruzioni per il suo uso, le istruzioni per la sua eliminazione e tutte le altre indicazioni relative a tale oggetto; |
e | i rischi particolari che presenta per determinati gruppi di consumatori, segnatamente i bambini e gli anziani. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti di sicurezza degli oggetti d'uso. |
5 | Per garantire la sicurezza degli oggetti d'uso può inoltre: |
a | prescrivere procedure di valutazione della conformità od obblighi di annuncio per determinati oggetti d'uso; |
b | prevedere che per determinati oggetti d'uso siano designate norme tecniche la cui osservanza permette di presumere che gli oggetti sono sicuri; |
c | limitare o vietare l'utilizzazione di determinati oggetti d'uso o l'utilizzazione di determinate sostanze negli oggetti d'uso; |
d | esigere che il pubblico venga informato sulle proprietà di determinati oggetti d'uso; |
e | stabilire i requisiti in materia di igiene degli oggetti d'uso; |
f | stabilire i requisiti concernenti le conoscenze specialistiche delle persone che impiegano oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 1 Scopo - La presente legge si prefigge di: |
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a | proteggere la salute dei consumatori dai rischi provocati dalle derrate alimentari e dagli oggetti d'uso non sicuri; |
b | assicurare che, nell'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, siano osservati i principi dell'igiene; |
c | proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso; |
d | mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l'acquisto di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 1 Scopo - La presente legge si prefigge di: |
|
a | proteggere la salute dei consumatori dai rischi provocati dalle derrate alimentari e dagli oggetti d'uso non sicuri; |
b | assicurare che, nell'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, siano osservati i principi dell'igiene; |
c | proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso; |
d | mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l'acquisto di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 23 Misure protettive - Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, l'autorità federale competente può ordinare alle autorità di esecuzione di limitarne immediatamente l'immissione sul mercato o di esigerne il ritiro dal mercato se sulla base di nuove conoscenze scientifiche risulta che vi è un pericolo immediato per la salute dei consumatori. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 23 Misure protettive - Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, l'autorità federale competente può ordinare alle autorità di esecuzione di limitarne immediatamente l'immissione sul mercato o di esigerne il ritiro dal mercato se sulla base di nuove conoscenze scientifiche risulta che vi è un pericolo immediato per la salute dei consumatori. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 23 Misure protettive - Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, l'autorità federale competente può ordinare alle autorità di esecuzione di limitarne immediatamente l'immissione sul mercato o di esigerne il ritiro dal mercato se sulla base di nuove conoscenze scientifiche risulta che vi è un pericolo immediato per la salute dei consumatori. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 23 Misure protettive - Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, l'autorità federale competente può ordinare alle autorità di esecuzione di limitarne immediatamente l'immissione sul mercato o di esigerne il ritiro dal mercato se sulla base di nuove conoscenze scientifiche risulta che vi è un pericolo immediato per la salute dei consumatori. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 23 Misure protettive - Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, l'autorità federale competente può ordinare alle autorità di esecuzione di limitarne immediatamente l'immissione sul mercato o di esigerne il ritiro dal mercato se sulla base di nuove conoscenze scientifiche risulta che vi è un pericolo immediato per la salute dei consumatori. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 52 Requisiti del personale degli organi di esecuzione - 1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali per il personale dei diversi organi di esecuzione. |
|
1 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali per il personale dei diversi organi di esecuzione. |
2 | Definisce i cicli di formazione e i certificati finali di studio di cui devono disporre i collaboratori degli organi di esecuzione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 52 Requisiti del personale degli organi di esecuzione - 1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali per il personale dei diversi organi di esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali per il personale dei diversi organi di esecuzione. |
2 | Definisce i cicli di formazione e i certificati finali di studio di cui devono disporre i collaboratori degli organi di esecuzione. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 52 Requisiti del personale degli organi di esecuzione - 1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali per il personale dei diversi organi di esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali per il personale dei diversi organi di esecuzione. |
2 | Definisce i cicli di formazione e i certificati finali di studio di cui devono disporre i collaboratori degli organi di esecuzione. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 55 Collaborazione di terzi - 1 L'autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni. |
|
1 | L'autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni. |
2 | Per esercitare la loro attività i terzi devono essere: |
a | accreditati; |
b | riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o |
c | autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale. |
3 | Il Consiglio federale disciplina secondo quale norma deve avvenire l'accreditamento. |
4 | L'autorità competente delimita i compiti e le competenze che delega a terzi. I terzi non possono ordinare misure. |
5 | Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti adeguati per la loro attività nel quadro della presente legge. La tariffa di tali emolumenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'interno. |
6 | La collaborazione di terzi soggiace alla vigilanza statale. I terzi rendono conto all'autorità delegante della gestione e della contabilità relative ai compiti o alle competenze che sono stati loro delegati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 28 Rintracciabilità - 1 In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili: |
|
1 | In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili: |
a | le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate o che saranno prevedibilmente trasformate in derrate alimentari; |
b | i materiali e gli oggetti; |
c | i cosmetici; |
d | i giocattoli. |
2 | Le aziende allestiscono a tale scopo sistemi e procedure che permettono di fornire, alle autorità che ne fanno richiesta, informazioni sui loro fornitori e sulle aziende a cui hanno fornito i loro prodotti. |
3 | Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di rintracciabilità ad altri oggetti d'uso se la Svizzera si è impegnata in tal senso in virtù di un trattato internazionale. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 30 Controllo e campionatura - 1 In ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione di derrate alimentari, di animali tenuti per la produzione di derrate alimentari e di oggetti d'uso sono svolti controlli ufficiali basati sui rischi. |
|
1 | In ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione di derrate alimentari, di animali tenuti per la produzione di derrate alimentari e di oggetti d'uso sono svolti controlli ufficiali basati sui rischi. |
2 | Le autorità di esecuzione verificano il rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari. Verificano in particolare: |
a | che siano rispettate le prescrizioni sul controllo autonomo e che le persone che impiegano derrate alimentari od oggetti d'uso adempiano le prescrizioni in materia di igiene e posseggano le necessarie conoscenze specialistiche; |
b | che le derrate alimentari, gli oggetti d'uso, i locali, le installazioni, i veicoli, i procedimenti di fabbricazione, gli animali, le piante e i terreni utilizzati a scopi agricoli siano conformi alle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
3 | Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, le autorità di esecuzione possono prelevare campioni, consultare documenti e altre annotazioni e allestirne copie. |
4 | Nell'adempimento del loro compito, le autorità di esecuzione hanno accesso ai fondi, agli edifici, alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli e alle altre infrastrutture. |
5 | Il Consiglio federale può: |
a | disciplinare le modalità di esecuzione, la frequenza e l'attestazione dei controlli ufficiali; |
b | prevedere che i controlli nei singoli settori siano effettuati da persone appositamente formate. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 28 Rintracciabilità - 1 In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili: |
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1 | In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili: |
a | le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate o che saranno prevedibilmente trasformate in derrate alimentari; |
b | i materiali e gli oggetti; |
c | i cosmetici; |
d | i giocattoli. |
2 | Le aziende allestiscono a tale scopo sistemi e procedure che permettono di fornire, alle autorità che ne fanno richiesta, informazioni sui loro fornitori e sulle aziende a cui hanno fornito i loro prodotti. |
3 | Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di rintracciabilità ad altri oggetti d'uso se la Svizzera si è impegnata in tal senso in virtù di un trattato internazionale. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 30 Controllo e campionatura - 1 In ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione di derrate alimentari, di animali tenuti per la produzione di derrate alimentari e di oggetti d'uso sono svolti controlli ufficiali basati sui rischi. |
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1 | In ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione di derrate alimentari, di animali tenuti per la produzione di derrate alimentari e di oggetti d'uso sono svolti controlli ufficiali basati sui rischi. |
2 | Le autorità di esecuzione verificano il rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari. Verificano in particolare: |
a | che siano rispettate le prescrizioni sul controllo autonomo e che le persone che impiegano derrate alimentari od oggetti d'uso adempiano le prescrizioni in materia di igiene e posseggano le necessarie conoscenze specialistiche; |
b | che le derrate alimentari, gli oggetti d'uso, i locali, le installazioni, i veicoli, i procedimenti di fabbricazione, gli animali, le piante e i terreni utilizzati a scopi agricoli siano conformi alle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
3 | Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, le autorità di esecuzione possono prelevare campioni, consultare documenti e altre annotazioni e allestirne copie. |
4 | Nell'adempimento del loro compito, le autorità di esecuzione hanno accesso ai fondi, agli edifici, alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli e alle altre infrastrutture. |
5 | Il Consiglio federale può: |
a | disciplinare le modalità di esecuzione, la frequenza e l'attestazione dei controlli ufficiali; |
b | prevedere che i controlli nei singoli settori siano effettuati da persone appositamente formate. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 55 Collaborazione di terzi - 1 L'autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni. |
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1 | L'autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni. |
2 | Per esercitare la loro attività i terzi devono essere: |
a | accreditati; |
b | riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o |
c | autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale. |
3 | Il Consiglio federale disciplina secondo quale norma deve avvenire l'accreditamento. |
4 | L'autorità competente delimita i compiti e le competenze che delega a terzi. I terzi non possono ordinare misure. |
5 | Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti adeguati per la loro attività nel quadro della presente legge. La tariffa di tali emolumenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'interno. |
6 | La collaborazione di terzi soggiace alla vigilanza statale. I terzi rendono conto all'autorità delegante della gestione e della contabilità relative ai compiti o alle competenze che sono stati loro delegati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 28 Rintracciabilità - 1 In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili: |
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1 | In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili: |
a | le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate o che saranno prevedibilmente trasformate in derrate alimentari; |
b | i materiali e gli oggetti; |
c | i cosmetici; |
d | i giocattoli. |
2 | Le aziende allestiscono a tale scopo sistemi e procedure che permettono di fornire, alle autorità che ne fanno richiesta, informazioni sui loro fornitori e sulle aziende a cui hanno fornito i loro prodotti. |
3 | Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di rintracciabilità ad altri oggetti d'uso se la Svizzera si è impegnata in tal senso in virtù di un trattato internazionale. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 30 Controllo e campionatura - 1 In ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione di derrate alimentari, di animali tenuti per la produzione di derrate alimentari e di oggetti d'uso sono svolti controlli ufficiali basati sui rischi. |
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1 | In ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione di derrate alimentari, di animali tenuti per la produzione di derrate alimentari e di oggetti d'uso sono svolti controlli ufficiali basati sui rischi. |
2 | Le autorità di esecuzione verificano il rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari. Verificano in particolare: |
a | che siano rispettate le prescrizioni sul controllo autonomo e che le persone che impiegano derrate alimentari od oggetti d'uso adempiano le prescrizioni in materia di igiene e posseggano le necessarie conoscenze specialistiche; |
b | che le derrate alimentari, gli oggetti d'uso, i locali, le installazioni, i veicoli, i procedimenti di fabbricazione, gli animali, le piante e i terreni utilizzati a scopi agricoli siano conformi alle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
3 | Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, le autorità di esecuzione possono prelevare campioni, consultare documenti e altre annotazioni e allestirne copie. |
4 | Nell'adempimento del loro compito, le autorità di esecuzione hanno accesso ai fondi, agli edifici, alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli e alle altre infrastrutture. |
5 | Il Consiglio federale può: |
a | disciplinare le modalità di esecuzione, la frequenza e l'attestazione dei controlli ufficiali; |
b | prevedere che i controlli nei singoli settori siano effettuati da persone appositamente formate. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 24 Informazione del pubblico - 1 Le autorità competenti informano il pubblico in particolare: |
|
1 | Le autorità competenti informano il pubblico in particolare: |
a | sulle loro attività di controllo e sull'efficacia di tali attività; |
b | sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, se esiste un sospetto sufficientemente fondato che possano comportare un rischio per la salute. |
2 | Le autorità federali competenti possono diffondere informazioni presso il pubblico e la scuola dell'obbligo sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, importanti segnatamente per la prevenzione delle malattie, la protezione della salute e l'alimentazione sostenibile. |
3 | Esse possono promuovere le attività di informazione di altre istituzioni. |
4 | Non sono resi accessibili al pubblico: |
a | i rapporti di controllo ufficiali e i documenti contenenti conclusioni sulle conoscenze e le informazioni ottenute in occasione del controllo (art. 32 cpv. 1); |
b | i risultati di ricerche e di rilevazioni (art. 40), nella misura in cui questi consentano di risalire ai fabbricanti, ai distributori o ai prodotti interessati; |
c | la classificazione del rischio di aziende da parte delle autorità di esecuzione. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 15 Sicurezza degli oggetti d'uso - 1 Possono essere immessi sul mercato solo oggetti d'uso sicuri. |
|
1 | Possono essere immessi sul mercato solo oggetti d'uso sicuri. |
2 | Un oggetto d'uso è considerato sicuro se in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili non comporta pericoli o comporta solo pericoli lievi, oppure comporta pericoli compatibili con la sua utilizzazione normale e considerati accettabili conformemente a un elevato livello di protezione della salute dei consumatori e di terzi. |
3 | Per garantire la salute dei consumatori e di terzi occorre in particolare considerare gli aspetti seguenti dell'oggetto d'uso: |
a | le sue proprietà, la sua composizione, le condizioni del suo assemblaggio, la sua installazione e la sua messa in funzione; |
b | la sua manutenzione e la sua durata d'uso; |
c | il suo effetto su altri prodotti o l'effetto di altri prodotti su di esso, qualora sia ragionevolmente prevedibile un uso comune con altri prodotti; |
d | la sua presentazione, il suo imballaggio, la sua caratterizzazione, eventuali avvertenze, le istruzioni per il suo uso, le istruzioni per la sua eliminazione e tutte le altre indicazioni relative a tale oggetto; |
e | i rischi particolari che presenta per determinati gruppi di consumatori, segnatamente i bambini e gli anziani. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti di sicurezza degli oggetti d'uso. |
5 | Per garantire la sicurezza degli oggetti d'uso può inoltre: |
a | prescrivere procedure di valutazione della conformità od obblighi di annuncio per determinati oggetti d'uso; |
b | prevedere che per determinati oggetti d'uso siano designate norme tecniche la cui osservanza permette di presumere che gli oggetti sono sicuri; |
c | limitare o vietare l'utilizzazione di determinati oggetti d'uso o l'utilizzazione di determinate sostanze negli oggetti d'uso; |
d | esigere che il pubblico venga informato sulle proprietà di determinati oggetti d'uso; |
e | stabilire i requisiti in materia di igiene degli oggetti d'uso; |
f | stabilire i requisiti concernenti le conoscenze specialistiche delle persone che impiegano oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 40 Ricerca - 1 La Confederazione ricerca e procura le basi scientifiche necessarie all'applicazione della presente legge. |
|
1 | La Confederazione ricerca e procura le basi scientifiche necessarie all'applicazione della presente legge. |
2 | Può eseguire rilevazioni direttamente o in collaborazione con i Cantoni. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 50 Disposizioni di esecuzione dei Cantoni - 1 I Cantoni emanano le loro disposizioni di esecuzione e disciplinano i compiti e l'organizzazione dei loro organi di esecuzione nei limiti di quanto previsto dalla presente legge. |
|
1 | I Cantoni emanano le loro disposizioni di esecuzione e disciplinano i compiti e l'organizzazione dei loro organi di esecuzione nei limiti di quanto previsto dalla presente legge. |
2 | Comunicano le loro disposizioni di esecuzione alle autorità federali. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 24 Informazione del pubblico - 1 Le autorità competenti informano il pubblico in particolare: |
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1 | Le autorità competenti informano il pubblico in particolare: |
a | sulle loro attività di controllo e sull'efficacia di tali attività; |
b | sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, se esiste un sospetto sufficientemente fondato che possano comportare un rischio per la salute. |
2 | Le autorità federali competenti possono diffondere informazioni presso il pubblico e la scuola dell'obbligo sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, importanti segnatamente per la prevenzione delle malattie, la protezione della salute e l'alimentazione sostenibile. |
3 | Esse possono promuovere le attività di informazione di altre istituzioni. |
4 | Non sono resi accessibili al pubblico: |
a | i rapporti di controllo ufficiali e i documenti contenenti conclusioni sulle conoscenze e le informazioni ottenute in occasione del controllo (art. 32 cpv. 1); |
b | i risultati di ricerche e di rilevazioni (art. 40), nella misura in cui questi consentano di risalire ai fabbricanti, ai distributori o ai prodotti interessati; |
c | la classificazione del rischio di aziende da parte delle autorità di esecuzione. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 27 Garanzia della protezione della salute - 1 Chiunque constata che derrate alimentari od oggetti d'uso da lui immessi sul mercato possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che i consumatori non ne subiscano alcun pregiudizio. |
|
1 | Chiunque constata che derrate alimentari od oggetti d'uso da lui immessi sul mercato possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che i consumatori non ne subiscano alcun pregiudizio. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di annunciare alle autorità competenti le constatazioni di cui al capoverso 1. |
3 | Disciplina il ritiro e il richiamo di derrate alimentari od oggetti d'uso che possono mettere in pericolo la salute. |
4 | I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l'assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico se l'animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 28 Rintracciabilità - 1 In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili: |
|
1 | In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili: |
a | le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate o che saranno prevedibilmente trasformate in derrate alimentari; |
b | i materiali e gli oggetti; |
c | i cosmetici; |
d | i giocattoli. |
2 | Le aziende allestiscono a tale scopo sistemi e procedure che permettono di fornire, alle autorità che ne fanno richiesta, informazioni sui loro fornitori e sulle aziende a cui hanno fornito i loro prodotti. |
3 | Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di rintracciabilità ad altri oggetti d'uso se la Svizzera si è impegnata in tal senso in virtù di un trattato internazionale. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 30 Controllo e campionatura - 1 In ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione di derrate alimentari, di animali tenuti per la produzione di derrate alimentari e di oggetti d'uso sono svolti controlli ufficiali basati sui rischi. |
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1 | In ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione di derrate alimentari, di animali tenuti per la produzione di derrate alimentari e di oggetti d'uso sono svolti controlli ufficiali basati sui rischi. |
2 | Le autorità di esecuzione verificano il rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari. Verificano in particolare: |
a | che siano rispettate le prescrizioni sul controllo autonomo e che le persone che impiegano derrate alimentari od oggetti d'uso adempiano le prescrizioni in materia di igiene e posseggano le necessarie conoscenze specialistiche; |
b | che le derrate alimentari, gli oggetti d'uso, i locali, le installazioni, i veicoli, i procedimenti di fabbricazione, gli animali, le piante e i terreni utilizzati a scopi agricoli siano conformi alle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
3 | Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, le autorità di esecuzione possono prelevare campioni, consultare documenti e altre annotazioni e allestirne copie. |
4 | Nell'adempimento del loro compito, le autorità di esecuzione hanno accesso ai fondi, agli edifici, alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli e alle altre infrastrutture. |
5 | Il Consiglio federale può: |
a | disciplinare le modalità di esecuzione, la frequenza e l'attestazione dei controlli ufficiali; |
b | prevedere che i controlli nei singoli settori siano effettuati da persone appositamente formate. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 25 - 1 L'autorità federale competente pubblica raccomandazioni relative alla procedura di campionatura e di analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso. |
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1 | L'autorità federale competente pubblica raccomandazioni relative alla procedura di campionatura e di analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso. |
2 | Il Consiglio federale può conferire obbligatorietà a determinate procedure relative alla campionatura e all'analisi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 28 Rintracciabilità - 1 In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili: |
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1 | In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili: |
a | le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate o che saranno prevedibilmente trasformate in derrate alimentari; |
b | i materiali e gli oggetti; |
c | i cosmetici; |
d | i giocattoli. |
2 | Le aziende allestiscono a tale scopo sistemi e procedure che permettono di fornire, alle autorità che ne fanno richiesta, informazioni sui loro fornitori e sulle aziende a cui hanno fornito i loro prodotti. |
3 | Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di rintracciabilità ad altri oggetti d'uso se la Svizzera si è impegnata in tal senso in virtù di un trattato internazionale. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 31 Ispezione degli animali da macello e delle carni - 1 Il veterinario ufficiale o, sotto il suo controllo, l'assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico esamina i seguenti animali da macello e, dopo la loro macellazione, le loro carni: |
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1 | Il veterinario ufficiale o, sotto il suo controllo, l'assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico esamina i seguenti animali da macello e, dopo la loro macellazione, le loro carni: |
a | animali appartenenti alle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina; |
b | animali selvatici allevati come animali da reddito. |
2 | Egli decide sull'ulteriore utilizzazione delle carni. |
3 | Il Consiglio federale può prescrivere: |
a | l'ispezione degli animali da macello e delle carni per altre specie animali; |
b | l'ispezione delle carni di animali abbattuti durante la caccia. |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | la procedura di ispezione degli animali prima della macellazione; |
b | la procedura di ispezione delle carni; |
c | se del caso la procedura di controllo di altre specie animali. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 23 Misure protettive - Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, l'autorità federale competente può ordinare alle autorità di esecuzione di limitarne immediatamente l'immissione sul mercato o di esigerne il ritiro dal mercato se sulla base di nuove conoscenze scientifiche risulta che vi è un pericolo immediato per la salute dei consumatori. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 23 Misure protettive - Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, l'autorità federale competente può ordinare alle autorità di esecuzione di limitarne immediatamente l'immissione sul mercato o di esigerne il ritiro dal mercato se sulla base di nuove conoscenze scientifiche risulta che vi è un pericolo immediato per la salute dei consumatori. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |