SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 13 Locazione di esemplari d'opere - 1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
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1 | Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
2 | Non è dovuto alcun compenso per: |
a | le opere architettoniche; |
b | gli esemplari d'opere delle arti applicate; |
c | gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente. |
3 | I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.). |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 12 Principio dell'esaurimento dei diritti - 1 Gli esemplari dell'opera alienati dall'autore o con il suo consenso possono essere nuovamente alienati o altrimenti messi in circolazione. |
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1 | Gli esemplari dell'opera alienati dall'autore o con il suo consenso possono essere nuovamente alienati o altrimenti messi in circolazione. |
1bis | Gli esemplari di un'opera audiovisiva non possono essere nuovamente alienati o locati fintanto che l'autore ne risulti pregiudicato nell'esercizio del suo diritto di rappresentare l'opera (art. 10 cpv. 2 lett. c).8 |
2 | I programmi per computer, alienati dall'autore o con il suo consenso, possono essere usati o nuovamente alienati. |
3 | Le opere architettoniche realizzate possono essere modificate dal proprietario; è salvo l'articolo 11 capoverso 2. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 13 Locazione di esemplari d'opere - 1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
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1 | Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
2 | Non è dovuto alcun compenso per: |
a | le opere architettoniche; |
b | gli esemplari d'opere delle arti applicate; |
c | gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente. |
3 | I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.). |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 20 Compenso per l'uso privato - 1 Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
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1 | Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
2 | La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. |
3 | I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. |
4 | I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 20 Compenso per l'uso privato - 1 Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
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1 | Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
2 | La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. |
3 | I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. |
4 | I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 35 - 1 L'artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione. |
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1 | L'artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione. |
2 | Il produttore del supporto utilizzato può esigere un'equa parte del compenso spettante all'artista interprete. |
3 | I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. |
4 | Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 40 - 1 Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione: |
a | la gestione dei diritti esclusivi d'esecuzione e diffusione delle opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audio-visivi; |
abis | l'esercizio di diritti esclusivi secondo gli articoli 22, 22a - 22c e 24b; |
b | l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 13a, 20, 24c, 35 e 35a. |
2 | Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può sottoporre alla sorveglianza della Confederazione altri ambiti di gestione. |
3 | La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.47 |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 13 Locazione di esemplari d'opere - 1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
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1 | Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
2 | Non è dovuto alcun compenso per: |
a | le opere architettoniche; |
b | gli esemplari d'opere delle arti applicate; |
c | gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente. |
3 | I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.). |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 20 Compenso per l'uso privato - 1 Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
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1 | Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
2 | La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. |
3 | I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. |
4 | I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 35 - 1 L'artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione. |
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1 | L'artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione. |
2 | Il produttore del supporto utilizzato può esigere un'equa parte del compenso spettante all'artista interprete. |
3 | I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. |
4 | Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 42 Condizioni - 1 Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che: |
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1 | Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che: |
a | sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera; |
b | hanno per scopo principale la gestione di diritti d'autore o di diritti di protezione affini; |
c | sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti; |
d | concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione appropriato alle decisioni della società; |
e | offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali; |
f | lasciano presumere una gestione efficace ed economica. |
2 | Di norma è accordata l'autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 40 - 1 Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione: |
a | la gestione dei diritti esclusivi d'esecuzione e diffusione delle opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audio-visivi; |
abis | l'esercizio di diritti esclusivi secondo gli articoli 22, 22a - 22c e 24b; |
b | l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 13a, 20, 24c, 35 e 35a. |
2 | Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può sottoporre alla sorveglianza della Confederazione altri ambiti di gestione. |
3 | La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.47 |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 40 - 1 Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione: |
a | la gestione dei diritti esclusivi d'esecuzione e diffusione delle opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audio-visivi; |
abis | l'esercizio di diritti esclusivi secondo gli articoli 22, 22a - 22c e 24b; |
b | l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 13a, 20, 24c, 35 e 35a. |
2 | Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può sottoporre alla sorveglianza della Confederazione altri ambiti di gestione. |
3 | La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.47 |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 52 Autorità di sorveglianza - L'IPI esercita la sorveglianza sulle società di gestione. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 46 Obbligo di applicare tariffe - 1 Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate. |
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1 | Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate. |
2 | Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti. |
3 | Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 44 Obbligo di gestione - Nei confronti dei titolari dei diritti, le società di gestione sono obbligate ad esercitare i diritti attinenti al loro ambito d'attività. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 45 Principi della gestione - 1 Le società di gestione esercitano la propria attività secondo i principi di un'amministrazione sana ed economica. |
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1 | Le società di gestione esercitano la propria attività secondo i principi di un'amministrazione sana ed economica. |
2 | Sono obbligate ad adempiere le loro funzioni secondo regole fisse e nel rispetto della parità di trattamento. |
3 | Non possono avere fine di lucro. |
4 | Nella misura del possibile concludono contratti di reciprocità con società di gestione estere. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 49 Ripartizione del prodotto della gestione - 1 Le società ripartiscono il prodotto della loro gestione proporzionalmente al reddito di ogni opera e di ogni prestazione. Devono intraprendere tutto quanto si può ragionevolmente pretendere da loro per identificare gli aventi diritto. |
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1 | Le società ripartiscono il prodotto della loro gestione proporzionalmente al reddito di ogni opera e di ogni prestazione. Devono intraprendere tutto quanto si può ragionevolmente pretendere da loro per identificare gli aventi diritto. |
2 | Se tale ripartizione comporta spese eccessive, le società di gestione possono procedere a valutazioni per determinare il reddito effettivo; le valutazioni devono essere fondate su criteri controllabili e adeguati. |
3 | Il prodotto della gestione dev'essere ripartito tra l'avente diritto originario e gli altri aventi diritto in modo tale che un'equa parte spetti di norma all'autore e all'artista interprete. È consentita un'altra ripartizione se le spese fossero eccessive. |
4 | Il regolamento di ripartizione non infirma gli accordi contrattuali tra il titolare originario dei diritti e terzi. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 13 Locazione di esemplari d'opere - 1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
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1 | Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
2 | Non è dovuto alcun compenso per: |
a | le opere architettoniche; |
b | gli esemplari d'opere delle arti applicate; |
c | gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente. |
3 | I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.). |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 13 Locazione di esemplari d'opere - 1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
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1 | Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
2 | Non è dovuto alcun compenso per: |
a | le opere architettoniche; |
b | gli esemplari d'opere delle arti applicate; |
c | gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente. |
3 | I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.). |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 13 Locazione di esemplari d'opere - 1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
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1 | Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
2 | Non è dovuto alcun compenso per: |
a | le opere architettoniche; |
b | gli esemplari d'opere delle arti applicate; |
c | gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente. |
3 | I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.). |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 44 Obbligo di gestione - Nei confronti dei titolari dei diritti, le società di gestione sono obbligate ad esercitare i diritti attinenti al loro ambito d'attività. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 13 Locazione di esemplari d'opere - 1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
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1 | Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
2 | Non è dovuto alcun compenso per: |
a | le opere architettoniche; |
b | gli esemplari d'opere delle arti applicate; |
c | gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente. |
3 | I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.). |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 20 Compenso per l'uso privato - 1 Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
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1 | Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. |
2 | La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore. |
3 | I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19. |
4 | I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 35 - 1 L'artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione. |
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1 | L'artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione. |
2 | Il produttore del supporto utilizzato può esigere un'equa parte del compenso spettante all'artista interprete. |
3 | I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. |
4 | Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 45 Principi della gestione - 1 Le società di gestione esercitano la propria attività secondo i principi di un'amministrazione sana ed economica. |
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1 | Le società di gestione esercitano la propria attività secondo i principi di un'amministrazione sana ed economica. |
2 | Sono obbligate ad adempiere le loro funzioni secondo regole fisse e nel rispetto della parità di trattamento. |
3 | Non possono avere fine di lucro. |
4 | Nella misura del possibile concludono contratti di reciprocità con società di gestione estere. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 419 - Chi, senza averne mandato, assume l'affare d'un altro, è tenuto a gerirlo in modo corrispondente all'interesse e all'intenzione presumibile del medesimo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 419 - Chi, senza averne mandato, assume l'affare d'un altro, è tenuto a gerirlo in modo corrispondente all'interesse e all'intenzione presumibile del medesimo. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 13 Locazione di esemplari d'opere - 1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
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1 | Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. |
2 | Non è dovuto alcun compenso per: |
a | le opere architettoniche; |
b | gli esemplari d'opere delle arti applicate; |
c | gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente. |
3 | I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.). |
4 | Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 49 Ripartizione del prodotto della gestione - 1 Le società ripartiscono il prodotto della loro gestione proporzionalmente al reddito di ogni opera e di ogni prestazione. Devono intraprendere tutto quanto si può ragionevolmente pretendere da loro per identificare gli aventi diritto. |
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1 | Le società ripartiscono il prodotto della loro gestione proporzionalmente al reddito di ogni opera e di ogni prestazione. Devono intraprendere tutto quanto si può ragionevolmente pretendere da loro per identificare gli aventi diritto. |
2 | Se tale ripartizione comporta spese eccessive, le società di gestione possono procedere a valutazioni per determinare il reddito effettivo; le valutazioni devono essere fondate su criteri controllabili e adeguati. |
3 | Il prodotto della gestione dev'essere ripartito tra l'avente diritto originario e gli altri aventi diritto in modo tale che un'equa parte spetti di norma all'autore e all'artista interprete. È consentita un'altra ripartizione se le spese fossero eccessive. |
4 | Il regolamento di ripartizione non infirma gli accordi contrattuali tra il titolare originario dei diritti e terzi. |