SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
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1 | Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
2 | La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore. |
3 | La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 26 Dati pubblicamente accessibili del libro mastro - 1 Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di ottenere informazioni o un estratto dei seguenti dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro: |
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1 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di ottenere informazioni o un estratto dei seguenti dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro: |
a | la designazione e la descrizione del fondo, il nome e l'identità del proprietario, la forma di proprietà e la data d'acquisto (art. 970 cpv. 2 CC); |
b | le servitù e gli oneri fondiari; |
c | le menzioni, eccezion fatta per: |
c1 | i blocchi del registro fondiario di cui agli articoli 55 capoverso 1 e 56, |
c2 | le restrizioni del diritto di alienazione destinate a garantire lo scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198224 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), |
c3 | le restrizioni della proprietà miranti a conservare la destinazione previste dalle norme federali e cantonali che promuovono la costruzione di abitazioni e le abitazioni in proprietà, |
c4 | le restrizioni della proprietà aventi carattere di diritto di pegno e basate sul diritto cantonale. |
2 | Le informazioni e gli estratti possono essere rilasciati soltanto in relazione con un fondo determinato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 392 - Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può: |
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1 | provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico; |
2 | conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti; oppure |
3 | designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 393 - 1 Se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un'amministrazione di sostegno. |
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1 | Se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un'amministrazione di sostegno. |
2 | L'amministrazione di sostegno non limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 417 - Per motivi gravi l'autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 417 - Per motivi gravi l'autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
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1 | Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
2 | La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore. |
3 | La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 101 Contenuto dell'iscrizione - 1 I diritti di pegno immobiliare sono iscritti nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro. |
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1 | I diritti di pegno immobiliare sono iscritti nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro. |
2 | L'iscrizione riporta: |
a | la designazione con un numero o una lettera; |
b | il tipo di diritto di pegno immobiliare; |
c | in caso di cartella ipotecaria: la designazione come cartella ipotecaria registrale o cartella ipotecaria documentale; |
d | la designazione del creditore secondo l'articolo 90 capoverso 1 o la designazione «Portatore»; |
e | la somma garantita dal pegno e, se del caso, il tasso massimo dell'interesse garantito dal pegno conformemente all'articolo 818 capoverso 2 CC; |
f | per i diritti di pegno negoziali: il posto del pegno; |
g | la data dell'iscrizione nel libro giornale; |
h | il rimando al documento giustificativo. |
3 | Nell'iscrizione può essere inserito un rimando a un'annotazione circa il diritto di subentrare in un posto anteriore. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 26 Dati pubblicamente accessibili del libro mastro - 1 Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di ottenere informazioni o un estratto dei seguenti dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro: |
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1 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di ottenere informazioni o un estratto dei seguenti dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro: |
a | la designazione e la descrizione del fondo, il nome e l'identità del proprietario, la forma di proprietà e la data d'acquisto (art. 970 cpv. 2 CC); |
b | le servitù e gli oneri fondiari; |
c | le menzioni, eccezion fatta per: |
c1 | i blocchi del registro fondiario di cui agli articoli 55 capoverso 1 e 56, |
c2 | le restrizioni del diritto di alienazione destinate a garantire lo scopo di previdenza di cui all'articolo 30e capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198224 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), |
c3 | le restrizioni della proprietà miranti a conservare la destinazione previste dalle norme federali e cantonali che promuovono la costruzione di abitazioni e le abitazioni in proprietà, |
c4 | le restrizioni della proprietà aventi carattere di diritto di pegno e basate sul diritto cantonale. |
2 | Le informazioni e gli estratti possono essere rilasciati soltanto in relazione con un fondo determinato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. |
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1 | L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. |
2 | Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. |
3 | La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. |