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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 462 [1] |
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| Il coniuge superstite o il partner registrato superstite riceve: [2] | ||||||
| in concorso con i discendenti, la metà della successione; | ||||||
| in concorso con eredi della stirpe dei genitori, tre quarti della successione; | ||||||
| se non vi sono né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l'intera successione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1119). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 527 |
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| Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte: | ||||||
| le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non sieno soggette a collazione; | ||||||
| i contratti di fine e rinuncia d'eredità; | ||||||
| le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso; | ||||||
| le alienazioni fatte dal disponente con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 527 |
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| Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte: | ||||||
| le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non sieno soggette a collazione; | ||||||
| i contratti di fine e rinuncia d'eredità; | ||||||
| le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso; | ||||||
| le alienazioni fatte dal disponente con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 6 ott. 1972, con effetto dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 471 [1] |
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| La porzione legittima è della metà della quota ereditaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
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| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||