|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37 [1] |
||||||
| Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio. | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione. [2] | ||||||
| Autorità d'approvazione dei piani è: | ||||||
| per gli aeroporti il DATEC; | ||||||
| per i campi d'aviazione l'UFAC. | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo. | ||||||
| Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 [3] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
||||||
| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 2 [1] Definizioni |
||||||
| Nella presente ordinanza s'intendono per: | ||||||
| aerodromo: impianto definito in un piano settoriale e destinato all'atterraggio, al decollo, allo stazionamento e alla manutenzione di aeromobili, al traffico di passeggeri e al trasbordo di merci; | ||||||
| impianti d'aerodromo: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica; | ||||||
| impianti accessori: costruzioni e impianti dell'aerodromo che non fanno parte degli impianti d'aerodromo; | ||||||
| piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica: piano settoriale ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [4] sulla pianificazione del territorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell'aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| capo d'aerodromo: responsabile della sorveglianza sull'esercizio di un aerodromo; | ||||||
| TMA: regione di controllo terminale (terminal control area); | ||||||
| impianti della navigazione aerea: impianti destinati ai servizi della navigazione aerea, in particolare impianti di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza; | ||||||
| ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni e impianti nonché vegetazione che possono ostacolare, compromettere o impedire l'esercizio di aeromobili o di impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche gli oggetti temporanei; | ||||||
| superficie di limitazione degli ostacoli: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita; | ||||||
| catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all'allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 1944 [6] relativa all'aviazione civile internazionale per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo; | ||||||
| ... | ||||||
| aerodromo IFR: aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secondo le regole del volo strumentale (Instrument Flight Rules); | ||||||
| area d'atterraggio in montagna: area d'atterraggio, appositamente designata, situata a un'altitudine superiore a 1100 m. | ||||||
| b. a d. [2] ... | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). [2] Abrogate dalla cifra I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [4] RS 700 [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [6] RS 0.748.0 [7] Abrogata dalla cifra I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [8] Abrogate dall'all. n. 5 dell'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, con effetto dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 9 Esame specifico della navigazione aerea |
||||||
| Per ciascuna modifica edilizia e d'esercizio dell'aerodromo l'UFAC può esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Può verificare anche progetti e impianti accessori non soggetti ad approvazione. [1] | ||||||
| L'UFAC verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell'articolo 3 e se sono garantite procedure d'esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l'assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication, AIP) [2]. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). [2] Questi documenti possono essere richiesti, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultati gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch Services Aeronautical information management. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 9 Esame specifico della navigazione aerea |
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| Per ciascuna modifica edilizia e d'esercizio dell'aerodromo l'UFAC può esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Può verificare anche progetti e impianti accessori non soggetti ad approvazione. [1] | ||||||
| L'UFAC verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell'articolo 3 e se sono garantite procedure d'esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l'assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication, AIP) [2]. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). [2] Questi documenti possono essere richiesti, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultati gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch Services Aeronautical information management. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37 [1] |
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| Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio. | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione. [2] | ||||||
| Autorità d'approvazione dei piani è: | ||||||
| per gli aeroporti il DATEC; | ||||||
| per i campi d'aviazione l'UFAC. | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo. | ||||||
| Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 [3] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [3] RS 700 | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
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| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 8 [1] Preparazione del volo: compiti dell'esercente dell'aerodromo |
||||||
| Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono provvedere all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione di infrastrutture basate su Internet per l'utilizzo dell'applicazione per la preparazione del volo nonché di un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica: | ||||||
| aerodromi con più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le regole del volo strumentale per anno civile; | ||||||
| aerodromi con servizi della navigazione aerea locali; | ||||||
| nei restanti aerodromi con più di 10 000 movimenti di volo per anno civile. | ||||||
| Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono mettere a disposizione un accesso Internet per l'utilizzo dell'applicazione per la preparazione del volo nonché un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica: | ||||||
| aerodromi con non più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le regole del volo strumentale per anno civile; | ||||||
| nei restanti aerodromi con un totale di movimenti di volo compreso tra 4000 e 10 000 per anno civile. | ||||||
| In caso di perturbazioni dell'esercizio l'esercente dell'aerodromo è tenuto a darne immediata comunicazione al fornitore dell'applicazione per la preparazione del volo e a eliminare le perturbazioni il prima possibile. | ||||||
| L'esercente dell'aerodromo indennizza il fornitore dell'applicazione per la preparazione del volo per i servizi di supporto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 17 Contenuto |
||||||
| L'autorizzazione contiene: | ||||||
| il diritto di esercitare un campo d'aviazione conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; | ||||||
| l'obbligo per l'esercente di realizzare le condizioni per l'utilizzazione disciplinata del campo d'aviazione, secondo le disposizioni della legge e del regolamento d'autorizzazione d'esercizio. | ||||||
| L'organizzazione dell'esercizio o l'utilizzazione delle costruzioni non sono oggetto dell'esercizio. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 17 Contenuto |
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| L'autorizzazione contiene: | ||||||
| il diritto di esercitare un campo d'aviazione conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; | ||||||
| l'obbligo per l'esercente di realizzare le condizioni per l'utilizzazione disciplinata del campo d'aviazione, secondo le disposizioni della legge e del regolamento d'autorizzazione d'esercizio. | ||||||
| L'organizzazione dell'esercizio o l'utilizzazione delle costruzioni non sono oggetto dell'esercizio. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 2 [1] Definizioni |
||||||
| Nella presente ordinanza s'intendono per: | ||||||
| aerodromo: impianto definito in un piano settoriale e destinato all'atterraggio, al decollo, allo stazionamento e alla manutenzione di aeromobili, al traffico di passeggeri e al trasbordo di merci; | ||||||
| impianti d'aerodromo: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica; | ||||||
| impianti accessori: costruzioni e impianti dell'aerodromo che non fanno parte degli impianti d'aerodromo; | ||||||
| piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica: piano settoriale ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [4] sulla pianificazione del territorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell'aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| capo d'aerodromo: responsabile della sorveglianza sull'esercizio di un aerodromo; | ||||||
| TMA: regione di controllo terminale (terminal control area); | ||||||
| impianti della navigazione aerea: impianti destinati ai servizi della navigazione aerea, in particolare impianti di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza; | ||||||
| ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni e impianti nonché vegetazione che possono ostacolare, compromettere o impedire l'esercizio di aeromobili o di impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche gli oggetti temporanei; | ||||||
| superficie di limitazione degli ostacoli: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita; | ||||||
| catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all'allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 1944 [6] relativa all'aviazione civile internazionale per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo; | ||||||
| ... | ||||||
| aerodromo IFR: aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secondo le regole del volo strumentale (Instrument Flight Rules); | ||||||
| area d'atterraggio in montagna: area d'atterraggio, appositamente designata, situata a un'altitudine superiore a 1100 m. | ||||||
| b. a d. [2] ... | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). [2] Abrogate dalla cifra I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [4] RS 700 [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [6] RS 0.748.0 [7] Abrogata dalla cifra I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [8] Abrogate dall'all. n. 5 dell'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, con effetto dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339). | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37 [1] |
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| Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio. | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione. [2] | ||||||
| Autorità d'approvazione dei piani è: | ||||||
| per gli aeroporti il DATEC; | ||||||
| per i campi d'aviazione l'UFAC. | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo. | ||||||
| Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 [3] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [3] RS 700 | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37 [1] |
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| Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio. | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione. [2] | ||||||
| Autorità d'approvazione dei piani è: | ||||||
| per gli aeroporti il DATEC; | ||||||
| per i campi d'aviazione l'UFAC. | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo. | ||||||
| Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 [3] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [3] RS 700 | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 9 Esame specifico della navigazione aerea |
||||||
| Per ciascuna modifica edilizia e d'esercizio dell'aerodromo l'UFAC può esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Può verificare anche progetti e impianti accessori non soggetti ad approvazione. [1] | ||||||
| L'UFAC verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell'articolo 3 e se sono garantite procedure d'esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l'assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication, AIP) [2]. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). [2] Questi documenti possono essere richiesti, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultati gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch Services Aeronautical information management. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 9 Esame specifico della navigazione aerea |
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| Per ciascuna modifica edilizia e d'esercizio dell'aerodromo l'UFAC può esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Può verificare anche progetti e impianti accessori non soggetti ad approvazione. [1] | ||||||
| L'UFAC verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell'articolo 3 e se sono garantite procedure d'esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l'assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication, AIP) [2]. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). [2] Questi documenti possono essere richiesti, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultati gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch Services Aeronautical information management. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
|
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) Art. 38 [1] Ebrietà e inidoneità a prestare servizio |
||||||
| È considerato in stato di ebrietà e inidoneo a prestare servizio un membro dell'equipaggio che presenta la seguente concentrazione di alcol: | ||||||
| una concentrazione di alcol nell'alito superiore a 0,1 milligrammi per litro di aria espirata; oppure | ||||||
| una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 0,2 per mille. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230). | ||||||
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RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) Art. 38 [1] Ebrietà e inidoneità a prestare servizio |
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| È considerato in stato di ebrietà e inidoneo a prestare servizio un membro dell'equipaggio che presenta la seguente concentrazione di alcol: | ||||||
| una concentrazione di alcol nell'alito superiore a 0,1 milligrammi per litro di aria espirata; oppure | ||||||
| una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 0,2 per mille. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 9 Esame specifico della navigazione aerea |
||||||
| Per ciascuna modifica edilizia e d'esercizio dell'aerodromo l'UFAC può esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Può verificare anche progetti e impianti accessori non soggetti ad approvazione. [1] | ||||||
| L'UFAC verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell'articolo 3 e se sono garantite procedure d'esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l'assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication, AIP) [2]. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). [2] Questi documenti possono essere richiesti, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultati gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch Services Aeronautical information management. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 9 Esame specifico della navigazione aerea |
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| Per ciascuna modifica edilizia e d'esercizio dell'aerodromo l'UFAC può esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Può verificare anche progetti e impianti accessori non soggetti ad approvazione. [1] | ||||||
| L'UFAC verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell'articolo 3 e se sono garantite procedure d'esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l'assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication, AIP) [2]. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). [2] Questi documenti possono essere richiesti, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultati gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch Services Aeronautical information management. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 27 [1] Deroghe temporanee al regolamento d'esercizio |
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| Il servizio del controllo della circolazione aerea o il capo dell'aerodromo può prescrivere deroghe temporanee alle procedure operative pubblicate nell'AIP qualora circostanze particolari lo esigano, segnatamente la situazione del traffico o la sicurezza dell'aviazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37 [1] |
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| Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio. | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione. [2] | ||||||
| Autorità d'approvazione dei piani è: | ||||||
| per gli aeroporti il DATEC; | ||||||
| per i campi d'aviazione l'UFAC. | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo. | ||||||
| Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 [3] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [3] RS 700 | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 19 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione |
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| L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata, o la sua modifica autorizzata, a condizione che: | ||||||
| il progetto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; | ||||||
| il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per mantenere un esercizio conforme al diritto; | ||||||
| il regolamento d'esercizio possa essere approvato. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 20 Obbligo limitato di ammettere utenti |
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| Il rilascio dell'autorizzazione può essere vincolato all'obbligo di ammettere i decolli e gli atterraggi di taluni altri aeromobili nella misura in cui sussista un interesse pubblico e sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 9 Esame specifico della navigazione aerea |
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| Per ciascuna modifica edilizia e d'esercizio dell'aerodromo l'UFAC può esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Può verificare anche progetti e impianti accessori non soggetti ad approvazione. [1] | ||||||
| L'UFAC verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell'articolo 3 e se sono garantite procedure d'esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l'assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication, AIP) [2]. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). [2] Questi documenti possono essere richiesti, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultati gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch Services Aeronautical information management. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti stazionari: | ||||||
| le opere edili e gli altri dispositivi fissi; | ||||||
| le modificazioni del terreno; | ||||||
| gli apparecchi e le macchine; | ||||||
| gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di scarico dei veicoli e li immettono nell'ambiente come aria di scarico. | ||||||
| Sono considerati veicoli gli autoveicoli, gli aeromobili, i battelli e i treni. | ||||||
| Sono considerate infrastrutture per i trasporti le strade, gli aeroporti, le strade ferrate e gli altri impianti nei quali i gas di scarico dei veicoli sono immessi nell'ambiente come aria di scarico senza essere stati convogliati. | ||||||
| Sono considerati nuovi impianti anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati, qualora: | ||||||
| a causa di ciò ci si debba aspettare altre o maggiori emissioni; o | ||||||
| le spese sopportate siano superiori alla metà di quelle che un impianto nuovo avrebbe richiesto. | ||||||
| Sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando: | ||||||
| mettono in pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi; | ||||||
| sulla base di un'inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione; | ||||||
| danneggiano le costruzioni; | ||||||
| pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque. | ||||||
| Per messa in commercio s'intende il primo trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l'utilizzo in Svizzera. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio di apparecchi e macchine nella propria azienda a condizione che non ci sia stata una messa in commercio precedente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 2 Definizioni |
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| Sono impianti fissi gli edifici, le infrastrutture per il traffico, gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni non mobili il cui esercizio provoca rumore esterno. Ne fanno segnatamente parte le strade, gli impianti ferroviari, gli aeroporti, gli impianti dell'industria, delle arti e mestieri e dell'agricoltura, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d'esercizio militari permanenti. | ||||||
| Sono considerati impianti fissi nuovi anche gli impianti fissi e gli edifici di cui viene cambiata completamente l'utilizzazione. | ||||||
| Per limitazione delle emissioni si intendono sia i provvedimenti tecnici, di costruzione, d'esercizio, compresi quelli dirigistici, limitativi o moderativi del traffico realizzati sugli impianti stessi, sia i provvedimenti di costruzione messi in opera sulla via di propagazione delle emissioni, che servono a prevenire o a ridurre la formazione o la propagazione del rumore esterno. | ||||||
| Il risanamento è la limitazione delle emissioni di un impianto fisso esistente. | ||||||
| Sono valori limite d'esposizione i valori limite d'immissione, i valori di pianificazione e i valori d'allarme. Sono stabiliti in funzione del tipo di rumore, del periodo della giornata, dell'utilizzazione dell'edificio e della zona da proteggere. | ||||||
| Per i locali sensibili al rumore si intendono: | ||||||
| i locali delle abitazioni, tranne le cucine senza tinello, i servizi e i ripostigli; | ||||||
| i locali delle aziende nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato, tranne i locali nei quali si tengono animali da reddito e i locali con notevole rumore aziendale. | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti stazionari: | ||||||
| le opere edili e gli altri dispositivi fissi; | ||||||
| le modificazioni del terreno; | ||||||
| gli apparecchi e le macchine; | ||||||
| gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di scarico dei veicoli e li immettono nell'ambiente come aria di scarico. | ||||||
| Sono considerati veicoli gli autoveicoli, gli aeromobili, i battelli e i treni. | ||||||
| Sono considerate infrastrutture per i trasporti le strade, gli aeroporti, le strade ferrate e gli altri impianti nei quali i gas di scarico dei veicoli sono immessi nell'ambiente come aria di scarico senza essere stati convogliati. | ||||||
| Sono considerati nuovi impianti anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati, qualora: | ||||||
| a causa di ciò ci si debba aspettare altre o maggiori emissioni; o | ||||||
| le spese sopportate siano superiori alla metà di quelle che un impianto nuovo avrebbe richiesto. | ||||||
| Sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando: | ||||||
| mettono in pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi; | ||||||
| sulla base di un'inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione; | ||||||
| danneggiano le costruzioni; | ||||||
| pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque. | ||||||
| Per messa in commercio s'intende il primo trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l'utilizzo in Svizzera. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio di apparecchi e macchine nella propria azienda a condizione che non ci sia stata una messa in commercio precedente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 19 Misure contro le immissioni eccessive del traffico |
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| Se è accertato o se c'è da aspettarsi che veicoli o infrastrutture per i trasporti provochino immissioni eccessive, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34. | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 31 [1] Allestimento di un piano dei provvedimenti |
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| L'autorità allestisce un piano dei provvedimenti giusta l'articolo 44a della legge se è accertato o se c'è da aspettarsi che, nonostante le limitazioni preventive delle emissioni, si producano immissioni eccessive provocate da: | ||||||
| un'infrastruttura per i trasporti; | ||||||
| più impianti stazionari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223). | ||||||