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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37 [1] |
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| Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio. | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione. [2] | ||||||
| Autorità d'approvazione dei piani è: | ||||||
| per gli aeroporti il DATEC; | ||||||
| per i campi d'aviazione l'UFAC. | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo. | ||||||
| Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 [3] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [3] RS 700 | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
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| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 8 [1] Preparazione del volo: compiti dell'esercente dell'aerodromo |
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| Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono provvedere all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione di infrastrutture basate su Internet per l'utilizzo dell'applicazione per la preparazione del volo nonché di un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica: | ||||||
| aerodromi con più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le regole del volo strumentale per anno civile; | ||||||
| aerodromi con servizi della navigazione aerea locali; | ||||||
| nei restanti aerodromi con più di 10 000 movimenti di volo per anno civile. | ||||||
| Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono mettere a disposizione un accesso Internet per l'utilizzo dell'applicazione per la preparazione del volo nonché un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica: | ||||||
| aerodromi con non più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le regole del volo strumentale per anno civile; | ||||||
| nei restanti aerodromi con un totale di movimenti di volo compreso tra 4000 e 10 000 per anno civile. | ||||||
| In caso di perturbazioni dell'esercizio l'esercente dell'aerodromo è tenuto a darne immediata comunicazione al fornitore dell'applicazione per la preparazione del volo e a eliminare le perturbazioni il prima possibile. | ||||||
| L'esercente dell'aerodromo indennizza il fornitore dell'applicazione per la preparazione del volo per i servizi di supporto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 9 Esame specifico della navigazione aerea |
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| Per ciascuna modifica edilizia e d'esercizio dell'aerodromo l'UFAC può esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Può verificare anche progetti e impianti accessori non soggetti ad approvazione. [1] | ||||||
| L'UFAC verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell'articolo 3 e se sono garantite procedure d'esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l'assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Publication, AIP) [2]. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). [2] Questi documenti possono essere richiesti, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultati gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf; www.skyguide.ch Services Aeronautical information management. [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 10 Contenuto |
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| La concessione per l'esercizio conferisce il diritto di esercitare un aeroporto a titolo commerciale conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA e, in particolare, di riscuotere tasse. Il concessionario ha l'obbligo di mettere l'aeroporto a disposizione di tutti gli aeromobili nel traffico nazionale e internazionale fatte salve le limitazioni fissate nel regolamento d'esercizio e di dotarlo dell'infrastruttura adeguata a garantire un esercizio sicuro e razionale. | ||||||
| L'organizzazione dell'esercizio e dell'infrastruttura non sono oggetto della concessione per l'esercizio. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 14 Trasferimento e rinnovo |
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| Gli articoli 11 e 12 si applicano per analogia al trasferimento o al rinnovo della concessione. | ||||||
| In caso di trasferimento o rinnovo della concessione il regolamento d'esercizio dev'essere controllato e, se necessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell'esercizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 15 Trasferimento di determinati compiti |
||||||
| Il trasferimento di determinati compiti a terzi da parte dell'esercente dell'aeroporto dev'essere comunicato all'UFAC. Quest'ultimo può chiedere dati supplementari o vietare il trasferimento se: | ||||||
| il terzo non dispone manifestamente delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere il compito; | ||||||
| il concessionario, quando trasferisce singoli compiti, non si garantisce di poter imporre in ogni momento istruzioni ai terzi. | ||||||
| Se non si pronuncia in merito al trasferimento entro 30 giorni, l'UFAC perde il diritto di sollevare obiezioni. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 15 Trasferimento di determinati compiti |
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| Il trasferimento di determinati compiti a terzi da parte dell'esercente dell'aeroporto dev'essere comunicato all'UFAC. Quest'ultimo può chiedere dati supplementari o vietare il trasferimento se: | ||||||
| il terzo non dispone manifestamente delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere il compito; | ||||||
| il concessionario, quando trasferisce singoli compiti, non si garantisce di poter imporre in ogni momento istruzioni ai terzi. | ||||||
| Se non si pronuncia in merito al trasferimento entro 30 giorni, l'UFAC perde il diritto di sollevare obiezioni. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 15 Trasferimento di determinati compiti |
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| Il trasferimento di determinati compiti a terzi da parte dell'esercente dell'aeroporto dev'essere comunicato all'UFAC. Quest'ultimo può chiedere dati supplementari o vietare il trasferimento se: | ||||||
| il terzo non dispone manifestamente delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere il compito; | ||||||
| il concessionario, quando trasferisce singoli compiti, non si garantisce di poter imporre in ogni momento istruzioni ai terzi. | ||||||
| Se non si pronuncia in merito al trasferimento entro 30 giorni, l'UFAC perde il diritto di sollevare obiezioni. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 15 Trasferimento di determinati compiti |
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| Il trasferimento di determinati compiti a terzi da parte dell'esercente dell'aeroporto dev'essere comunicato all'UFAC. Quest'ultimo può chiedere dati supplementari o vietare il trasferimento se: | ||||||
| il terzo non dispone manifestamente delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere il compito; | ||||||
| il concessionario, quando trasferisce singoli compiti, non si garantisce di poter imporre in ogni momento istruzioni ai terzi. | ||||||
| Se non si pronuncia in merito al trasferimento entro 30 giorni, l'UFAC perde il diritto di sollevare obiezioni. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
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| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
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| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 15 Trasferimento di determinati compiti |
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| Il trasferimento di determinati compiti a terzi da parte dell'esercente dell'aeroporto dev'essere comunicato all'UFAC. Quest'ultimo può chiedere dati supplementari o vietare il trasferimento se: | ||||||
| il terzo non dispone manifestamente delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere il compito; | ||||||
| il concessionario, quando trasferisce singoli compiti, non si garantisce di poter imporre in ogni momento istruzioni ai terzi. | ||||||
| Se non si pronuncia in merito al trasferimento entro 30 giorni, l'UFAC perde il diritto di sollevare obiezioni. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 57 Ricorso dei Comuni |
||||||
| I Comuni sono autorizzati ad avvalersi, contro le decisioni cantonali e federali fondate sulla presente legge, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale, in quanto siano toccati dalla decisione e abbiano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 57 Ricorso dei Comuni |
||||||
| I Comuni sono autorizzati ad avvalersi, contro le decisioni cantonali e federali fondate sulla presente legge, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale, in quanto siano toccati dalla decisione e abbiano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 55 [1] Organizzazioni legittimate a ricorrere |
||||||
| Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817) e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui al cpv. 1 lett. b (cifra III cpv. 3 di detta mod.). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 57 Ricorso dei Comuni |
||||||
| I Comuni sono autorizzati ad avvalersi, contro le decisioni cantonali e federali fondate sulla presente legge, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale, in quanto siano toccati dalla decisione e abbiano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 55 [1] Organizzazioni legittimate a ricorrere |
||||||
| Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817) e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui al cpv. 1 lett. b (cifra III cpv. 3 di detta mod.). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 55 [1] Organizzazioni legittimate a ricorrere |
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| Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817) e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui al cpv. 1 lett. b (cifra III cpv. 3 di detta mod.). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 55 [1] Organizzazioni legittimate a ricorrere |
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| Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817) e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui al cpv. 1 lett. b (cifra III cpv. 3 di detta mod.). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 55 [1] Organizzazioni legittimate a ricorrere |
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| Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817) e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui al cpv. 1 lett. b (cifra III cpv. 3 di detta mod.). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 55 [1] Organizzazioni legittimate a ricorrere |
||||||
| Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817) e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui al cpv. 1 lett. b (cifra III cpv. 3 di detta mod.). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV) Art. 85 Entrata in vigore |
||||||
| La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010. | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 3b [1] |
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| L'UFAC può concludere con autorità aeronautiche estere o istituzioni internazionali accordi concernenti la collaborazione amministrativa e tecnica, in particolare in materia di: [3] | ||||||
| vigilanza sulle imprese di navigazione aerea; | ||||||
| servizio di sicurezza aerea; | ||||||
| ricerche e salvataggi; | ||||||
| vigilanza sulla costruzione, la navigabilità e la manutenzione di aeromobili; | ||||||
| delega di singole competenze di vigilanza; | ||||||
| simulatori di volo e altri apparecchi elettronici per l'addestramento; | ||||||
| formazione professionale e abilitazione del personale aeronautico, nonché la vigilanza su quest'ultimo; | ||||||
| trattamento e scambio di dati aeronautici. | ||||||
| [1] Originario art. 3bis. [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1989; FF 2005 3479). [5] Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [6] Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [7] Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [8] Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [9] Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
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| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
||||||
| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
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| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
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| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
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| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
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| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37 [1] |
||||||
| Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio. | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione. [2] | ||||||
| Autorità d'approvazione dei piani è: | ||||||
| per gli aeroporti il DATEC; | ||||||
| per i campi d'aviazione l'UFAC. | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo. | ||||||
| Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 [3] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) Art. 37 [1] |
||||||
| Per l'occupazione di membri dell'equipaggio con responsabilità familiari si applicano: | ||||||
| l'articolo 36 capoverso 1 della legge del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro, nella misura in cui lo consente l'esercizio; e | ||||||
| l'articolo 36 capoverso 3 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027). [2] RS 822.11 | ||||||
|
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) Art. 36 [1] Lavoro compensativo e sostituzione del salario |
||||||
| Le donne incinte e le madri allattanti esonerate dal servizio di volo hanno diritto all'80 per cento del salario, nella misura in cui l'impresa di trasporti aerei non è in grado di offrire loro un lavoro equivalente a terra. | ||||||
| Per le donne incinte e le madri allattanti che svolgono un lavoro compensativo a terra si applicano: | ||||||
| la legge del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro; | ||||||
| l'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 [3] concernente la legge sul lavoro; | ||||||
| l'OLL 3 [4] concernente la legge sul lavoro; | ||||||
| le prescrizioni emanate dal Dipartimento federale dell'economia in base all'articolo 62 capoverso 4 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027). [2] RS 822.11 [3] RS 822.111 [4] RS 822.113 | ||||||
|
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) Art. 36 [1] Lavoro compensativo e sostituzione del salario |
||||||
| Le donne incinte e le madri allattanti esonerate dal servizio di volo hanno diritto all'80 per cento del salario, nella misura in cui l'impresa di trasporti aerei non è in grado di offrire loro un lavoro equivalente a terra. | ||||||
| Per le donne incinte e le madri allattanti che svolgono un lavoro compensativo a terra si applicano: | ||||||
| la legge del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro; | ||||||
| l'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 [3] concernente la legge sul lavoro; | ||||||
| l'OLL 3 [4] concernente la legge sul lavoro; | ||||||
| le prescrizioni emanate dal Dipartimento federale dell'economia in base all'articolo 62 capoverso 4 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027). [2] RS 822.11 [3] RS 822.111 [4] RS 822.113 | ||||||
|
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) Art. 36 [1] Lavoro compensativo e sostituzione del salario |
||||||
| Le donne incinte e le madri allattanti esonerate dal servizio di volo hanno diritto all'80 per cento del salario, nella misura in cui l'impresa di trasporti aerei non è in grado di offrire loro un lavoro equivalente a terra. | ||||||
| Per le donne incinte e le madri allattanti che svolgono un lavoro compensativo a terra si applicano: | ||||||
| la legge del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro; | ||||||
| l'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 [3] concernente la legge sul lavoro; | ||||||
| l'OLL 3 [4] concernente la legge sul lavoro; | ||||||
| le prescrizioni emanate dal Dipartimento federale dell'economia in base all'articolo 62 capoverso 4 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027). [2] RS 822.11 [3] RS 822.111 [4] RS 822.113 | ||||||
|
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) Art. 36 [1] Lavoro compensativo e sostituzione del salario |
||||||
| Le donne incinte e le madri allattanti esonerate dal servizio di volo hanno diritto all'80 per cento del salario, nella misura in cui l'impresa di trasporti aerei non è in grado di offrire loro un lavoro equivalente a terra. | ||||||
| Per le donne incinte e le madri allattanti che svolgono un lavoro compensativo a terra si applicano: | ||||||
| la legge del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro; | ||||||
| l'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 [3] concernente la legge sul lavoro; | ||||||
| l'OLL 3 [4] concernente la legge sul lavoro; | ||||||
| le prescrizioni emanate dal Dipartimento federale dell'economia in base all'articolo 62 capoverso 4 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027). [2] RS 822.11 [3] RS 822.111 [4] RS 822.113 | ||||||
|
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) Art. 39 [1] Controlli del tasso alcolico in caso di indizi di ebrietà |
||||||
| Se vi sono indizi che un membro dell'equipaggio si trova in stato di ebrietà, si effettua un controllo del tasso alcolico. Questo si basa sugli articoli 40 capoversi 2-4, 41 e 42 capoversi 1 e 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230). | ||||||
|
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) Art. 39 [1] Controlli del tasso alcolico in caso di indizi di ebrietà |
||||||
| Se vi sono indizi che un membro dell'equipaggio si trova in stato di ebrietà, si effettua un controllo del tasso alcolico. Questo si basa sugli articoli 40 capoversi 2-4, 41 e 42 capoversi 1 e 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37 [1] |
||||||
| Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio. | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione. [2] | ||||||
| Autorità d'approvazione dei piani è: | ||||||
| per gli aeroporti il DATEC; | ||||||
| per i campi d'aviazione l'UFAC. | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo. | ||||||
| Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 [3] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37 [1] |
||||||
| Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio. | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione. [2] | ||||||
| Autorità d'approvazione dei piani è: | ||||||
| per gli aeroporti il DATEC; | ||||||
| per i campi d'aviazione l'UFAC. | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo. | ||||||
| Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 [3] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37 [1] |
||||||
| Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio. | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione. [2] | ||||||
| Autorità d'approvazione dei piani è: | ||||||
| per gli aeroporti il DATEC; | ||||||
| per i campi d'aviazione l'UFAC. | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo. | ||||||
| Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 [3] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
||||||
| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 14 Trasferimento e rinnovo |
||||||
| Gli articoli 11 e 12 si applicano per analogia al trasferimento o al rinnovo della concessione. | ||||||
| In caso di trasferimento o rinnovo della concessione il regolamento d'esercizio dev'essere controllato e, se necessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell'esercizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 15 Trasferimento di determinati compiti |
||||||
| Il trasferimento di determinati compiti a terzi da parte dell'esercente dell'aeroporto dev'essere comunicato all'UFAC. Quest'ultimo può chiedere dati supplementari o vietare il trasferimento se: | ||||||
| il terzo non dispone manifestamente delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere il compito; | ||||||
| il concessionario, quando trasferisce singoli compiti, non si garantisce di poter imporre in ogni momento istruzioni ai terzi. | ||||||
| Se non si pronuncia in merito al trasferimento entro 30 giorni, l'UFAC perde il diritto di sollevare obiezioni. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). | ||||||
|
RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) Art. 36 [1] Lavoro compensativo e sostituzione del salario |
||||||
| Le donne incinte e le madri allattanti esonerate dal servizio di volo hanno diritto all'80 per cento del salario, nella misura in cui l'impresa di trasporti aerei non è in grado di offrire loro un lavoro equivalente a terra. | ||||||
| Per le donne incinte e le madri allattanti che svolgono un lavoro compensativo a terra si applicano: | ||||||
| la legge del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro; | ||||||
| l'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 [3] concernente la legge sul lavoro; | ||||||
| l'OLL 3 [4] concernente la legge sul lavoro; | ||||||
| le prescrizioni emanate dal Dipartimento federale dell'economia in base all'articolo 62 capoverso 4 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027). [2] RS 822.11 [3] RS 822.111 [4] RS 822.113 | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 27 [1] Deroghe temporanee al regolamento d'esercizio |
||||||
| Il servizio del controllo della circolazione aerea o il capo dell'aerodromo può prescrivere deroghe temporanee alle procedure operative pubblicate nell'AIP qualora circostanze particolari lo esigano, segnatamente la situazione del traffico o la sicurezza dell'aviazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 11 Domanda |
||||||
| Chiunque voglia ottenere una concessione per l'esercizio deve presentare una domanda al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) [1] nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve: | ||||||
| indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto; | ||||||
| fornire la prova che il richiedente dispone delle conoscenze, delle capacità e dei mezzi necessari per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge; | ||||||
| fornire la prova dell'iscrizione nel registro di commercio in Svizzera, salvo se si tratta di corporazioni o di un ente di diritto pubblico; | ||||||
| comprendere un piano di finanziamento dell'esercizio; | ||||||
| includere il regolamento d'esercizio e i documenti di cui all'articolo 24. | ||||||
| L'autorità che rilascia la concessione può chiedere dati dettagliati riguardanti la garanzia del finanziamento se sussistono dubbi fondati sulla capacità del richiedente di finanziare impianto ed esercizio dell'aeroporto. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 20 Obbligo limitato di ammettere utenti |
||||||
| Il rilascio dell'autorizzazione può essere vincolato all'obbligo di ammettere i decolli e gli atterraggi di taluni altri aeromobili nella misura in cui sussista un interesse pubblico e sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 8 [1] Preparazione del volo: compiti dell'esercente dell'aerodromo |
||||||
| Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono provvedere all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione di infrastrutture basate su Internet per l'utilizzo dell'applicazione per la preparazione del volo nonché di un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica: | ||||||
| aerodromi con più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le regole del volo strumentale per anno civile; | ||||||
| aerodromi con servizi della navigazione aerea locali; | ||||||
| nei restanti aerodromi con più di 10 000 movimenti di volo per anno civile. | ||||||
| Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono mettere a disposizione un accesso Internet per l'utilizzo dell'applicazione per la preparazione del volo nonché un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica: | ||||||
| aerodromi con non più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le regole del volo strumentale per anno civile; | ||||||
| nei restanti aerodromi con un totale di movimenti di volo compreso tra 4000 e 10 000 per anno civile. | ||||||
| In caso di perturbazioni dell'esercizio l'esercente dell'aerodromo è tenuto a darne immediata comunicazione al fornitore dell'applicazione per la preparazione del volo e a eliminare le perturbazioni il prima possibile. | ||||||
| L'esercente dell'aerodromo indennizza il fornitore dell'applicazione per la preparazione del volo per i servizi di supporto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 17 Contenuto |
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| L'autorizzazione contiene: | ||||||
| il diritto di esercitare un campo d'aviazione conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; | ||||||
| l'obbligo per l'esercente di realizzare le condizioni per l'utilizzazione disciplinata del campo d'aviazione, secondo le disposizioni della legge e del regolamento d'autorizzazione d'esercizio. | ||||||
| L'organizzazione dell'esercizio o l'utilizzazione delle costruzioni non sono oggetto dell'esercizio. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 19 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione |
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| L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata, o la sua modifica autorizzata, a condizione che: | ||||||
| il progetto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; | ||||||
| il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per mantenere un esercizio conforme al diritto; | ||||||
| il regolamento d'esercizio possa essere approvato. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 11 Domanda |
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| Chiunque voglia ottenere una concessione per l'esercizio deve presentare una domanda al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) [1] nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve: | ||||||
| indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto; | ||||||
| fornire la prova che il richiedente dispone delle conoscenze, delle capacità e dei mezzi necessari per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge; | ||||||
| fornire la prova dell'iscrizione nel registro di commercio in Svizzera, salvo se si tratta di corporazioni o di un ente di diritto pubblico; | ||||||
| comprendere un piano di finanziamento dell'esercizio; | ||||||
| includere il regolamento d'esercizio e i documenti di cui all'articolo 24. | ||||||
| L'autorità che rilascia la concessione può chiedere dati dettagliati riguardanti la garanzia del finanziamento se sussistono dubbi fondati sulla capacità del richiedente di finanziare impianto ed esercizio dell'aeroporto. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 3 |
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| Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue: | ||||||
| nel settore dell'aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC); | ||||||
| nel settore dell'aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). [1] | ||||||
| Istituisce presso il DATEC l'UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l'Autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b. [2] | ||||||
| L'UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
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| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 20 Obbligo limitato di ammettere utenti |
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| Il rilascio dell'autorizzazione può essere vincolato all'obbligo di ammettere i decolli e gli atterraggi di taluni altri aeromobili nella misura in cui sussista un interesse pubblico e sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 19 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione |
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| L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata, o la sua modifica autorizzata, a condizione che: | ||||||
| il progetto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; | ||||||
| il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per mantenere un esercizio conforme al diritto; | ||||||
| il regolamento d'esercizio possa essere approvato. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 20 Obbligo limitato di ammettere utenti |
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| Il rilascio dell'autorizzazione può essere vincolato all'obbligo di ammettere i decolli e gli atterraggi di taluni altri aeromobili nella misura in cui sussista un interesse pubblico e sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 19 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione |
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| L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata, o la sua modifica autorizzata, a condizione che: | ||||||
| il progetto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; | ||||||
| il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per mantenere un esercizio conforme al diritto; | ||||||
| il regolamento d'esercizio possa essere approvato. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 19 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione |
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| L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata, o la sua modifica autorizzata, a condizione che: | ||||||
| il progetto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; | ||||||
| il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per mantenere un esercizio conforme al diritto; | ||||||
| il regolamento d'esercizio possa essere approvato. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 2 Modificazione di impianti esistenti |
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| La modificazione di un impianto esistente che figura nell'allegato è sottoposta all'esame se: | ||||||
| la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali; e | ||||||
| occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5). | ||||||
| La modificazione di un impianto esistente che non figura nell'allegato è sottoposta all'esame se: | ||||||
| l'impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell'allegato; e | ||||||
| occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 11 Domanda |
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| Chiunque voglia ottenere una concessione per l'esercizio deve presentare una domanda al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) [1] nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve: | ||||||
| indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto; | ||||||
| fornire la prova che il richiedente dispone delle conoscenze, delle capacità e dei mezzi necessari per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge; | ||||||
| fornire la prova dell'iscrizione nel registro di commercio in Svizzera, salvo se si tratta di corporazioni o di un ente di diritto pubblico; | ||||||
| comprendere un piano di finanziamento dell'esercizio; | ||||||
| includere il regolamento d'esercizio e i documenti di cui all'articolo 24. | ||||||
| L'autorità che rilascia la concessione può chiedere dati dettagliati riguardanti la garanzia del finanziamento se sussistono dubbi fondati sulla capacità del richiedente di finanziare impianto ed esercizio dell'aeroporto. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 6 Esame plurifase |
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| Se l'allegato o il diritto cantonale prevede un esame ripartito in diverse fasi procedurali, in ogni singola fase l'esame si protrae fintanto che l'impatto sull'ambiente non sia accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare |
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| Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. | ||||||
| Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 25 Costruzione di impianti fissi |
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| La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. | ||||||
| Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni. [1] In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati. | ||||||
| Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati |
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| Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. [1] | ||||||
| Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione. | ||||||
| Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell'impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale. | ||||||
| Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l'articolo 7. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 18 Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento |
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| Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato. | ||||||
| Le facilitazioni previste all'articolo 17 possono essere limitate o soppresse. | ||||||
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RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati |
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| Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. [1] | ||||||
| Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione. | ||||||
| Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell'impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale. | ||||||
| Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l'articolo 7. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588). | ||||||
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RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati |
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| Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. [1] | ||||||
| Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione. | ||||||
| Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell'impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale. | ||||||
| Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l'articolo 7. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 18 Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento |
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| Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato. | ||||||
| Le facilitazioni previste all'articolo 17 possono essere limitate o soppresse. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 25 Costruzione di impianti fissi |
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| La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. | ||||||
| Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni. [1] In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati. | ||||||
| Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati |
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| Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. [1] | ||||||
| Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione. | ||||||
| Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell'impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale. | ||||||
| Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l'articolo 7. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 11 Principio |
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| Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). | ||||||
| Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. | ||||||
| Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. | ||||||
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RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati |
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| Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. [1] | ||||||
| Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione. | ||||||
| Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell'impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale. | ||||||
| Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l'articolo 7. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 18 Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento |
||||||
| Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato. | ||||||
| Le facilitazioni previste all'articolo 17 possono essere limitate o soppresse. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 17 Facilitazioni nel singolo caso |
||||||
| Se, nel singolo caso, il risanamento secondo l'articolo 16 capoverso 2 fosse sproporzionato, le autorità accordano facilitazioni. | ||||||
| I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d'allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 17 Facilitazioni nel singolo caso |
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| Se, nel singolo caso, il risanamento secondo l'articolo 16 capoverso 2 fosse sproporzionato, le autorità accordano facilitazioni. | ||||||
| I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d'allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 25 Costruzione di impianti fissi |
||||||
| La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. | ||||||
| Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni. [1] In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati. | ||||||
| Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 20 Isolazione acustica negli edifici esistenti |
||||||
| Se le misure alla fonte non permettono di ridurre a un livello inferiore al valore d'allarme le immissioni foniche su edifici situati in vicinanza di strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati esistenti, i proprietari degli edifici sono tenuti a munire di finestre insonorizzate i locali destinati al soggiorno prolungato di persone o a proteggerli mediante analoghe misure di natura edile. | ||||||
| I proprietari degli impianti fissi rumorosi assumono le spese delle necessarie misure di protezione acustica se non forniscono la prova che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato: | ||||||
| i valori limite delle immissioni erano già stati superati, o | ||||||
| i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati. | ||||||
|
RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 14 Facilitazioni in materia di risanamento |
||||||
| L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: | ||||||
| il risanamento provoca limitazioni dell'esercizio sproporzionate o costi sproporzionati; | ||||||
| interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio, come pure della difesa integrata, si oppongono al risanamento. | ||||||
| I valori d'allarme non devono tuttavia essere superati dagli impianti privati non concessionati. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 25 Costruzione di impianti fissi |
||||||
| La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. | ||||||
| Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni. [1] In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati. | ||||||
| Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 20 Isolazione acustica negli edifici esistenti |
||||||
| Se le misure alla fonte non permettono di ridurre a un livello inferiore al valore d'allarme le immissioni foniche su edifici situati in vicinanza di strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati esistenti, i proprietari degli edifici sono tenuti a munire di finestre insonorizzate i locali destinati al soggiorno prolungato di persone o a proteggerli mediante analoghe misure di natura edile. | ||||||
| I proprietari degli impianti fissi rumorosi assumono le spese delle necessarie misure di protezione acustica se non forniscono la prova che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato: | ||||||
| i valori limite delle immissioni erano già stati superati, o | ||||||
| i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati. | ||||||
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RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 10 Provvedimenti d'isolamento acustico di edifici esistenti |
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| Se per impianti fissi nuovi o modificati sostanzialmente, pubblici o concessionati, le esigenze secondo gli articoli 7 capoverso 2 e 8 capoverso 2 o secondo l'articolo 9 non possono essere rispettate, l'autorità esecutiva obbliga i proprietari degli edifici esistenti esposti al rumore ad isolare secondo l'allegato 1 le finestre dei locali sensibili al rumore. | ||||||
| Con l'accordo dell'autorità esecutiva, i proprietari possono applicare ai loro edifici altri provvedimenti d'isolamento acustico, se questi permettono di ridurre nella stessa misura il rumore all'interno dei locali. | ||||||
| Nessun provvedimento d'isolamento acustico deve essere preso quando: | ||||||
| c'è da aspettarsi che non produrrà una riduzione percettibile del rumore nell'edificio; | ||||||
| prevalgono gli interessi per la protezione di un sito o di un monumento storico; | ||||||
| l'edificio sarà demolito presumibilmente entro tre anni dalla messa in funzione dell'impianto nuovo o modificato oppure quando entro tale termine i locali saranno destinati ad un uso non sensibile al rumore. | ||||||
|
RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 11 Spese |
||||||
| Il titolare dell'impianto nuovo o modificato sostanzialmente sopporta le spese per la limitazione delle emissioni prodotte dal suo impianto. | ||||||
| Se il proprietario di un edificio deve prendere provvedimenti d'isolamento acustico ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1, il titolare dell'impianto deve inoltre sopportare le spese debitamente giustificate, in uso localmente, per: | ||||||
| la progettazione e la direzione dei lavori; | ||||||
| l'isolamento acustico delle finestre necessario ai sensi dell'allegato 1 e i lavori d'adattamento indispensabili; | ||||||
| il finanziamento se nonostante l'invito del proprietario dell'edificio non ha versato alcun acconto; | ||||||
| eventuali tasse. | ||||||
| Se il proprietario dell'edificio deve prendere provvedimenti d'isolamento acustico ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2, il titolare dell'impianto sopporta le spese debitamente giustificate, in uso localmente, solo nella misura in cui non superano quelle secondo il capoverso 2. Le altre spese sono a carico del proprietario dell'edificio. | ||||||
| Quando le limitazioni d'emissione o i provvedimenti d'isolamento acustico devono essere attuati a causa del rumore prodotto da più impianti, le spese sono ripartite in proporzione alle immissioni foniche di ciascun impianto. | ||||||
| Le spese di manutenzione e di rinnovamento dei provvedimenti d'isolamento acustico sono a carico del proprietario dell'edificio. | ||||||
|
RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 16 Spese |
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| Il detentore dell'impianto sopporta le spese di risanamento del suo impianto. | ||||||
| Il detentore di un impianto pubblico o concessionato sopporta inoltre le spese ai sensi dell'articolo 11 per i provvedimenti d'isolamento acustico su edifici esistenti, quando non è in grado di liberarsi, ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 della legge, da tale obbligo. | ||||||
| Quando i risanamenti o i provvedimenti d'isolamento acustico devono essere attuati a causa del rumore prodotto da più impianti, le spese sono ripartite in proporzione alle immissioni foniche di ciascun impianto. | ||||||
| Le spese di manutenzione e di rinnovamento dei provvedimenti d'isolamento acustico sono a carico del proprietario dell'edificio. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 25 Costruzione di impianti fissi |
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| La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. | ||||||
| Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni. [1] In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati. | ||||||
| Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
|
RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati |
||||||
| Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. [1] | ||||||
| Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione. | ||||||
| Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell'impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale. | ||||||
| Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l'articolo 7. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 23 Libertà d'associazione |
||||||
| La libertà d'associazione è garantita. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative. | ||||||
| Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte. | ||||||
|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 50 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I n. 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |
|
RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 40 Valori limite d'esposizione al rumore |
||||||
| L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti. | ||||||
| I valori limite d'esposizione al rumore sono superati anche quando la somma delle immissioni foniche dello stesso genere provenienti da più impianti li superano. Detta regola non è applicabile ai valori di pianificazione nel caso di impianti fissi nuovi (art. 7 cpv. 1). | ||||||
| In mancanza di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all'articolo 15 della legge. Tiene pure conto degli articoli 19 e 23 della legge. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 8 Valutazione degli effetti |
||||||
| Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
|
RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 7 [1] Obbligo di stendere il rapporto concernente l'impatto sull'ambiente |
||||||
| Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato secondo la presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente (rapporto). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). | ||||||
|
RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 9 Contenuto del rapporto |
||||||
| Il rapporto deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 10b capoverso 2 LPAmb. [1] | ||||||
| In particolare, deve contenere tutti i dati che servono all'autorità decisionale per esaminare il progetto ai sensi dell'articolo 3. | ||||||
| Il rapporto deve determinare e valutare non solo singolarmente, ma anche globalmente e secondo la loro azione congiunta gli effetti sull'ambiente imputabili all'impianto progettato. | ||||||
| Esso deve pure descrivere in che modo si è tenuto conto delle indagini ambientali effettuate nel quadro della pianificazione del territorio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 20 Isolazione acustica negli edifici esistenti |
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| Se le misure alla fonte non permettono di ridurre a un livello inferiore al valore d'allarme le immissioni foniche su edifici situati in vicinanza di strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati esistenti, i proprietari degli edifici sono tenuti a munire di finestre insonorizzate i locali destinati al soggiorno prolungato di persone o a proteggerli mediante analoghe misure di natura edile. | ||||||
| I proprietari degli impianti fissi rumorosi assumono le spese delle necessarie misure di protezione acustica se non forniscono la prova che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato: | ||||||
| i valori limite delle immissioni erano già stati superati, o | ||||||
| i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 25 Costruzione di impianti fissi |
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| La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. | ||||||
| Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni. [1] In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati. | ||||||
| Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 25 Costruzione di impianti fissi |
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| La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. | ||||||
| Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni. [1] In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati. | ||||||
| Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 25 Costruzione di impianti fissi |
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| La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. | ||||||
| Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni. [1] In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati. | ||||||
| Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 18 Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento |
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| Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato. | ||||||
| Le facilitazioni previste all'articolo 17 possono essere limitate o soppresse. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 17 Facilitazioni nel singolo caso |
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| Se, nel singolo caso, il risanamento secondo l'articolo 16 capoverso 2 fosse sproporzionato, le autorità accordano facilitazioni. | ||||||
| I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d'allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 25 Costruzione di impianti fissi |
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| La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. | ||||||
| Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni. [1] In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati. | ||||||
| Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 19 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione |
||||||
| L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata, o la sua modifica autorizzata, a condizione che: | ||||||
| il progetto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; | ||||||
| il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per mantenere un esercizio conforme al diritto; | ||||||
| il regolamento d'esercizio possa essere approvato. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 11 Domanda |
||||||
| Chiunque voglia ottenere una concessione per l'esercizio deve presentare una domanda al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) [1] nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve: | ||||||
| indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto; | ||||||
| fornire la prova che il richiedente dispone delle conoscenze, delle capacità e dei mezzi necessari per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge; | ||||||
| fornire la prova dell'iscrizione nel registro di commercio in Svizzera, salvo se si tratta di corporazioni o di un ente di diritto pubblico; | ||||||
| comprendere un piano di finanziamento dell'esercizio; | ||||||
| includere il regolamento d'esercizio e i documenti di cui all'articolo 24. | ||||||
| L'autorità che rilascia la concessione può chiedere dati dettagliati riguardanti la garanzia del finanziamento se sussistono dubbi fondati sulla capacità del richiedente di finanziare impianto ed esercizio dell'aeroporto. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 19 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione |
||||||
| L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata, o la sua modifica autorizzata, a condizione che: | ||||||
| il progetto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA; | ||||||
| il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per mantenere un esercizio conforme al diritto; | ||||||
| il regolamento d'esercizio possa essere approvato. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 11 Domanda |
||||||
| Chiunque voglia ottenere una concessione per l'esercizio deve presentare una domanda al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) [1] nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve: | ||||||
| indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto; | ||||||
| fornire la prova che il richiedente dispone delle conoscenze, delle capacità e dei mezzi necessari per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge; | ||||||
| fornire la prova dell'iscrizione nel registro di commercio in Svizzera, salvo se si tratta di corporazioni o di un ente di diritto pubblico; | ||||||
| comprendere un piano di finanziamento dell'esercizio; | ||||||
| includere il regolamento d'esercizio e i documenti di cui all'articolo 24. | ||||||
| L'autorità che rilascia la concessione può chiedere dati dettagliati riguardanti la garanzia del finanziamento se sussistono dubbi fondati sulla capacità del richiedente di finanziare impianto ed esercizio dell'aeroporto. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 20 Obbligo limitato di ammettere utenti |
||||||
| Il rilascio dell'autorizzazione può essere vincolato all'obbligo di ammettere i decolli e gli atterraggi di taluni altri aeromobili nella misura in cui sussista un interesse pubblico e sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 20 Obbligo limitato di ammettere utenti |
||||||
| Il rilascio dell'autorizzazione può essere vincolato all'obbligo di ammettere i decolli e gli atterraggi di taluni altri aeromobili nella misura in cui sussista un interesse pubblico e sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 20 Isolazione acustica negli edifici esistenti |
||||||
| Se le misure alla fonte non permettono di ridurre a un livello inferiore al valore d'allarme le immissioni foniche su edifici situati in vicinanza di strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati esistenti, i proprietari degli edifici sono tenuti a munire di finestre insonorizzate i locali destinati al soggiorno prolungato di persone o a proteggerli mediante analoghe misure di natura edile. | ||||||
| I proprietari degli impianti fissi rumorosi assumono le spese delle necessarie misure di protezione acustica se non forniscono la prova che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato: | ||||||
| i valori limite delle immissioni erano già stati superati, o | ||||||
| i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati. | ||||||
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RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 17 Termini |
||||||
| L'autorità esecutiva fissa i termini per il risanamento e per i provvedimenti d'isolamento acustico a seconda della loro urgenza. | ||||||
| Per la valutazione dell'urgenza sono determinanti: | ||||||
| l'entità del superamento dei valori limite d'immissione; | ||||||
| il numero delle persone colpite dal rumore; | ||||||
| il rapporto fra la spesa e il giovamento. | ||||||
| I risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico devono essere eseguiti al più tardi 15 anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza. | ||||||
| Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico inerenti alle strade il termine (cpv. 3) è prorogato come segue: | ||||||
| fino al 31 marzo 2015 per le strade nazionali; | ||||||
| fino al 31 marzo 2018 per le strade principali ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1985 [1] concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) nonché per le altre strade. [2] | ||||||
| Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico di impianti ferroviari valgono i termini previsti dalla legge federale del 24 marzo 2000 [3] concernente il risanamento fonico delle ferrovie. [4] | ||||||
| I risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico devono essere realizzati: | ||||||
| entro il 31 luglio 2020, per gli aerodromi militari; | ||||||
| entro il 31 maggio 2016, per gli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi; | ||||||
| entro il 1° novembre 2016, per gli impianti di tiro civili per i quali vige l'obbligo di risanamento in base alla modifica del 23 agosto 2006 [5] dell'allegato 7; | ||||||
| entro il 31 luglio 2025, per le piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari. [6] | ||||||
| [1] RS 725.116.2 [2] Introdotto dal n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167). [3] RS 742.144 [4] Introdotto dal n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167). [5] RU 2006 3693 [6] Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2006 (RU 2006 3693). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). | ||||||
|
RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 48 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). |
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 18 Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento |
||||||
| Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato. | ||||||
| Le facilitazioni previste all'articolo 17 possono essere limitate o soppresse. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 17 Facilitazioni nel singolo caso |
||||||
| Se, nel singolo caso, il risanamento secondo l'articolo 16 capoverso 2 fosse sproporzionato, le autorità accordano facilitazioni. | ||||||
| I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d'allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135). | ||||||
|
RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 37 [1] Catasto dei rumori |
||||||
| Per le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi e le piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari, l'autorità esecutiva registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche determinate secondo l'articolo 36. [2] | ||||||
| Nel catasto dei rumori sono contemplati: | ||||||
| il carico fonico determinato; | ||||||
| i metodi di calcolo impiegati; | ||||||
| i dati iniziali per il calcolo del rumore; | ||||||
| l'utilizzazione delle zone esposte al rumore secondo il relativo piano d'utilizzazione; | ||||||
| i gradi di sensibilità assegnati; | ||||||
| gli impianti e i loro proprietari; | ||||||
| il numero delle persone esposte ad immissioni foniche superiori ai valori limite d'esposizione al rumore. | ||||||
| L'autorità esecutiva provvede alla verifica e alla rettifica del relativo catasto dei rumori. | ||||||
| Su richiesta, essa inoltra detto catasto dei rumori all'UFAM, il quale può emanare raccomandazioni volte ad assicurare la comparabilità del rilevamento e della rappresentazione dei dati. | ||||||
| La determinazione delle immissioni foniche generate dall'aeroporto di Basilea- Mulhouse sul territorio svizzero è effettuata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile. | ||||||
| Chiunque può prendere visione dei catasti dei rumori, a condizione che il segreto di fabbricazione e d'affari siano garantiti e che nessun altro interesse preponderante vi si opponga. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). | ||||||
|
RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 37 [1] Catasto dei rumori |
||||||
| Per le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi e le piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari, l'autorità esecutiva registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche determinate secondo l'articolo 36. [2] | ||||||
| Nel catasto dei rumori sono contemplati: | ||||||
| il carico fonico determinato; | ||||||
| i metodi di calcolo impiegati; | ||||||
| i dati iniziali per il calcolo del rumore; | ||||||
| l'utilizzazione delle zone esposte al rumore secondo il relativo piano d'utilizzazione; | ||||||
| i gradi di sensibilità assegnati; | ||||||
| gli impianti e i loro proprietari; | ||||||
| il numero delle persone esposte ad immissioni foniche superiori ai valori limite d'esposizione al rumore. | ||||||
| L'autorità esecutiva provvede alla verifica e alla rettifica del relativo catasto dei rumori. | ||||||
| Su richiesta, essa inoltra detto catasto dei rumori all'UFAM, il quale può emanare raccomandazioni volte ad assicurare la comparabilità del rilevamento e della rappresentazione dei dati. | ||||||
| La determinazione delle immissioni foniche generate dall'aeroporto di Basilea- Mulhouse sul territorio svizzero è effettuata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile. | ||||||
| Chiunque può prendere visione dei catasti dei rumori, a condizione che il segreto di fabbricazione e d'affari siano garantiti e che nessun altro interesse preponderante vi si opponga. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). | ||||||
|
RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 48 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). |
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 11 Principio |
||||||
| Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). | ||||||
| Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. | ||||||
| Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 12 Limitazione delle emissioni |
||||||
| Le emissioni sono limitate da: | ||||||
| valori limite; | ||||||
| prescrizioni di costruzione e attrezzatura; | ||||||
| prescrizioni di traffico o d'esercizio; | ||||||
| prescrizioni sull'isolazione termica degli edifici; | ||||||
| prescrizioni su combustibili e carburanti. | ||||||
| Le limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla presente legge. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 12 Limitazione delle emissioni |
||||||
| Le emissioni sono limitate da: | ||||||
| valori limite; | ||||||
| prescrizioni di costruzione e attrezzatura; | ||||||
| prescrizioni di traffico o d'esercizio; | ||||||
| prescrizioni sull'isolazione termica degli edifici; | ||||||
| prescrizioni su combustibili e carburanti. | ||||||
| Le limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla presente legge. | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 2 Definizioni |
||||||
| Sono considerati impianti stazionari: | ||||||
| le opere edili e gli altri dispositivi fissi; | ||||||
| le modificazioni del terreno; | ||||||
| gli apparecchi e le macchine; | ||||||
| gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di scarico dei veicoli e li immettono nell'ambiente come aria di scarico. | ||||||
| Sono considerati veicoli gli autoveicoli, gli aeromobili, i battelli e i treni. | ||||||
| Sono considerate infrastrutture per i trasporti le strade, gli aeroporti, le strade ferrate e gli altri impianti nei quali i gas di scarico dei veicoli sono immessi nell'ambiente come aria di scarico senza essere stati convogliati. | ||||||
| Sono considerati nuovi impianti anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati, qualora: | ||||||
| a causa di ciò ci si debba aspettare altre o maggiori emissioni; o | ||||||
| le spese sopportate siano superiori alla metà di quelle che un impianto nuovo avrebbe richiesto. | ||||||
| Sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando: | ||||||
| mettono in pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi; | ||||||
| sulla base di un'inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione; | ||||||
| danneggiano le costruzioni; | ||||||
| pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque. | ||||||
| Per messa in commercio s'intende il primo trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l'utilizzo in Svizzera. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio di apparecchi e macchine nella propria azienda a condizione che non ci sia stata una messa in commercio precedente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965). | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 2 Definizioni |
||||||
| Sono considerati impianti stazionari: | ||||||
| le opere edili e gli altri dispositivi fissi; | ||||||
| le modificazioni del terreno; | ||||||
| gli apparecchi e le macchine; | ||||||
| gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di scarico dei veicoli e li immettono nell'ambiente come aria di scarico. | ||||||
| Sono considerati veicoli gli autoveicoli, gli aeromobili, i battelli e i treni. | ||||||
| Sono considerate infrastrutture per i trasporti le strade, gli aeroporti, le strade ferrate e gli altri impianti nei quali i gas di scarico dei veicoli sono immessi nell'ambiente come aria di scarico senza essere stati convogliati. | ||||||
| Sono considerati nuovi impianti anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati, qualora: | ||||||
| a causa di ciò ci si debba aspettare altre o maggiori emissioni; o | ||||||
| le spese sopportate siano superiori alla metà di quelle che un impianto nuovo avrebbe richiesto. | ||||||
| Sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando: | ||||||
| mettono in pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi; | ||||||
| sulla base di un'inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione; | ||||||
| danneggiano le costruzioni; | ||||||
| pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque. | ||||||
| Per messa in commercio s'intende il primo trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l'utilizzo in Svizzera. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio di apparecchi e macchine nella propria azienda a condizione che non ci sia stata una messa in commercio precedente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965). | ||||||
|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
||||||
| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
||||||
| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 2 [1] Definizioni |
||||||
| Nella presente ordinanza s'intendono per: | ||||||
| aerodromo: impianto definito in un piano settoriale e destinato all'atterraggio, al decollo, allo stazionamento e alla manutenzione di aeromobili, al traffico di passeggeri e al trasbordo di merci; | ||||||
| impianti d'aerodromo: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica; | ||||||
| impianti accessori: costruzioni e impianti dell'aerodromo che non fanno parte degli impianti d'aerodromo; | ||||||
| piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica: piano settoriale ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 [4] sulla pianificazione del territorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell'aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| capo d'aerodromo: responsabile della sorveglianza sull'esercizio di un aerodromo; | ||||||
| TMA: regione di controllo terminale (terminal control area); | ||||||
| impianti della navigazione aerea: impianti destinati ai servizi della navigazione aerea, in particolare impianti di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza; | ||||||
| ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni e impianti nonché vegetazione che possono ostacolare, compromettere o impedire l'esercizio di aeromobili o di impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche gli oggetti temporanei; | ||||||
| superficie di limitazione degli ostacoli: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita; | ||||||
| catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all'allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 1944 [6] relativa all'aviazione civile internazionale per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo; | ||||||
| ... | ||||||
| aerodromo IFR: aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secondo le regole del volo strumentale (Instrument Flight Rules); | ||||||
| area d'atterraggio in montagna: area d'atterraggio, appositamente designata, situata a un'altitudine superiore a 1100 m. | ||||||
| b. a d. [2] ... | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). [2] Abrogate dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [4] RS 700 [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [6] RS 0.748.0 [7] Abrogata dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [8] Abrogate dall'all. n. 5 dell'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, con effetto dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339). | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 18 Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti |
||||||
| Per le infrastrutture per i trasporti l'autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico. | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 18 Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti |
||||||
| Per le infrastrutture per i trasporti l'autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 12 Limitazione delle emissioni |
||||||
| Le emissioni sono limitate da: | ||||||
| valori limite; | ||||||
| prescrizioni di costruzione e attrezzatura; | ||||||
| prescrizioni di traffico o d'esercizio; | ||||||
| prescrizioni sull'isolazione termica degli edifici; | ||||||
| prescrizioni su combustibili e carburanti. | ||||||
| Le limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla presente legge. | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 18 Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti |
||||||
| Per le infrastrutture per i trasporti l'autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico. | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 18 Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti |
||||||
| Per le infrastrutture per i trasporti l'autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
||||||
| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 18 Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti |
||||||
| Per le infrastrutture per i trasporti l'autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 12 Limitazione delle emissioni |
||||||
| Le emissioni sono limitate da: | ||||||
| valori limite; | ||||||
| prescrizioni di costruzione e attrezzatura; | ||||||
| prescrizioni di traffico o d'esercizio; | ||||||
| prescrizioni sull'isolazione termica degli edifici; | ||||||
| prescrizioni su combustibili e carburanti. | ||||||
| Le limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla presente legge. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 20 Isolazione acustica negli edifici esistenti |
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| Se le misure alla fonte non permettono di ridurre a un livello inferiore al valore d'allarme le immissioni foniche su edifici situati in vicinanza di strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati esistenti, i proprietari degli edifici sono tenuti a munire di finestre insonorizzate i locali destinati al soggiorno prolungato di persone o a proteggerli mediante analoghe misure di natura edile. | ||||||
| I proprietari degli impianti fissi rumorosi assumono le spese delle necessarie misure di protezione acustica se non forniscono la prova che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato: | ||||||
| i valori limite delle immissioni erano già stati superati, o | ||||||
| i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 25 Costruzione di impianti fissi |
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| La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. | ||||||
| Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni. [1] In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati. | ||||||
| Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 19 Misure contro le immissioni eccessive del traffico |
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| Se è accertato o se c'è da aspettarsi che veicoli o infrastrutture per i trasporti provochino immissioni eccessive, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34. | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti stazionari: | ||||||
| le opere edili e gli altri dispositivi fissi; | ||||||
| le modificazioni del terreno; | ||||||
| gli apparecchi e le macchine; | ||||||
| gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di scarico dei veicoli e li immettono nell'ambiente come aria di scarico. | ||||||
| Sono considerati veicoli gli autoveicoli, gli aeromobili, i battelli e i treni. | ||||||
| Sono considerate infrastrutture per i trasporti le strade, gli aeroporti, le strade ferrate e gli altri impianti nei quali i gas di scarico dei veicoli sono immessi nell'ambiente come aria di scarico senza essere stati convogliati. | ||||||
| Sono considerati nuovi impianti anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati, qualora: | ||||||
| a causa di ciò ci si debba aspettare altre o maggiori emissioni; o | ||||||
| le spese sopportate siano superiori alla metà di quelle che un impianto nuovo avrebbe richiesto. | ||||||
| Sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando: | ||||||
| mettono in pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi; | ||||||
| sulla base di un'inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione; | ||||||
| danneggiano le costruzioni; | ||||||
| pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque. | ||||||
| Per messa in commercio s'intende il primo trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l'utilizzo in Svizzera. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio di apparecchi e macchine nella propria azienda a condizione che non ci sia stata una messa in commercio precedente. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 18 Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento |
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| Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato. | ||||||
| Le facilitazioni previste all'articolo 17 possono essere limitate o soppresse. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 11 Principio |
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| Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). | ||||||
| Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. | ||||||
| Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 18 Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti |
||||||
| Per le infrastrutture per i trasporti l'autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico. | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 19 Misure contro le immissioni eccessive del traffico |
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| Se è accertato o se c'è da aspettarsi che veicoli o infrastrutture per i trasporti provochino immissioni eccessive, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 44a [1] Piani di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici |
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| Se sono costatati o prevedibili effetti nocivi o molesti dovuti a inquinamento atmosferico da parte di diverse fonti, l'autorità competente allestisce un piano di provvedimenti che contribuiscano a diminuire o ad eliminare tali effetti entro un periodo prestabilito (piano dei provvedimenti). | ||||||
| I piani di provvedimenti sono vincolanti per le autorità alle quali i Cantoni affidano compiti d'esecuzione. Essi operano una distinzione tra i provvedimenti che possono essere ordinati immediatamente e quelli per cui mancano ancora le basi legali. | ||||||
| Se un piano prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, i Cantoni presentano le relative proposte al Consiglio federale. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 31 [1] Allestimento di un piano dei provvedimenti |
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| L'autorità allestisce un piano dei provvedimenti giusta l'articolo 44a della legge se è accertato o se c'è da aspettarsi che, nonostante le limitazioni preventive delle emissioni, si producano immissioni eccessive provocate da: | ||||||
| un'infrastruttura per i trasporti; | ||||||
| più impianti stazionari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 33 [1] Attuazione del piano dei provvedimenti |
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| Di regola i provvedimenti indicati nel piano devono essere attuati entro cinque anni. | ||||||
| In prima urgenza l'autorità ordina i provvedimenti relativi agli impianti che provocano più del 10 per cento del carico ambientale totale. | ||||||
| I Cantoni verificano regolarmente l'efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattano i piani dei provvedimenti. Ne informano il pubblico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 33 [1] Attuazione del piano dei provvedimenti |
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| Di regola i provvedimenti indicati nel piano devono essere attuati entro cinque anni. | ||||||
| In prima urgenza l'autorità ordina i provvedimenti relativi agli impianti che provocano più del 10 per cento del carico ambientale totale. | ||||||
| I Cantoni verificano regolarmente l'efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattano i piani dei provvedimenti. Ne informano il pubblico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 44a [1] Piani di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici |
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| Se sono costatati o prevedibili effetti nocivi o molesti dovuti a inquinamento atmosferico da parte di diverse fonti, l'autorità competente allestisce un piano di provvedimenti che contribuiscano a diminuire o ad eliminare tali effetti entro un periodo prestabilito (piano dei provvedimenti). | ||||||
| I piani di provvedimenti sono vincolanti per le autorità alle quali i Cantoni affidano compiti d'esecuzione. Essi operano una distinzione tra i provvedimenti che possono essere ordinati immediatamente e quelli per cui mancano ancora le basi legali. | ||||||
| Se un piano prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, i Cantoni presentano le relative proposte al Consiglio federale. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 31 [1] Allestimento di un piano dei provvedimenti |
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| L'autorità allestisce un piano dei provvedimenti giusta l'articolo 44a della legge se è accertato o se c'è da aspettarsi che, nonostante le limitazioni preventive delle emissioni, si producano immissioni eccessive provocate da: | ||||||
| un'infrastruttura per i trasporti; | ||||||
| più impianti stazionari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 18 Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti |
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| Per le infrastrutture per i trasporti l'autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico. | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 33 [1] Attuazione del piano dei provvedimenti |
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| Di regola i provvedimenti indicati nel piano devono essere attuati entro cinque anni. | ||||||
| In prima urgenza l'autorità ordina i provvedimenti relativi agli impianti che provocano più del 10 per cento del carico ambientale totale. | ||||||
| I Cantoni verificano regolarmente l'efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattano i piani dei provvedimenti. Ne informano il pubblico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 44a [1] Piani di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici |
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| Se sono costatati o prevedibili effetti nocivi o molesti dovuti a inquinamento atmosferico da parte di diverse fonti, l'autorità competente allestisce un piano di provvedimenti che contribuiscano a diminuire o ad eliminare tali effetti entro un periodo prestabilito (piano dei provvedimenti). | ||||||
| I piani di provvedimenti sono vincolanti per le autorità alle quali i Cantoni affidano compiti d'esecuzione. Essi operano una distinzione tra i provvedimenti che possono essere ordinati immediatamente e quelli per cui mancano ancora le basi legali. | ||||||
| Se un piano prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, i Cantoni presentano le relative proposte al Consiglio federale. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 34 Proposte dei Cantoni |
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| Se il piano cantonale prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, il Cantone presenta il piano al Consiglio federale e gli sottopone pertinenti proposte. | ||||||
| Se il piano cantonale presuppone la partecipazione di un altro Cantone, l'autorità cantonale glielo presenta e gli sottopone pertinenti proposte. Il Consiglio federale coordina, se necessario, i piani cantonali. [1] | ||||||
| [1] RU 1986 835 | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 33 [1] Attuazione del piano dei provvedimenti |
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| Di regola i provvedimenti indicati nel piano devono essere attuati entro cinque anni. | ||||||
| In prima urgenza l'autorità ordina i provvedimenti relativi agli impianti che provocano più del 10 per cento del carico ambientale totale. | ||||||
| I Cantoni verificano regolarmente l'efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattano i piani dei provvedimenti. Ne informano il pubblico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 33 [1] Attuazione del piano dei provvedimenti |
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| Di regola i provvedimenti indicati nel piano devono essere attuati entro cinque anni. | ||||||
| In prima urgenza l'autorità ordina i provvedimenti relativi agli impianti che provocano più del 10 per cento del carico ambientale totale. | ||||||
| I Cantoni verificano regolarmente l'efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattano i piani dei provvedimenti. Ne informano il pubblico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 44a [1] Piani di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici |
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| Se sono costatati o prevedibili effetti nocivi o molesti dovuti a inquinamento atmosferico da parte di diverse fonti, l'autorità competente allestisce un piano di provvedimenti che contribuiscano a diminuire o ad eliminare tali effetti entro un periodo prestabilito (piano dei provvedimenti). | ||||||
| I piani di provvedimenti sono vincolanti per le autorità alle quali i Cantoni affidano compiti d'esecuzione. Essi operano una distinzione tra i provvedimenti che possono essere ordinati immediatamente e quelli per cui mancano ancora le basi legali. | ||||||
| Se un piano prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, i Cantoni presentano le relative proposte al Consiglio federale. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 33 [1] Attuazione del piano dei provvedimenti |
||||||
| Di regola i provvedimenti indicati nel piano devono essere attuati entro cinque anni. | ||||||
| In prima urgenza l'autorità ordina i provvedimenti relativi agli impianti che provocano più del 10 per cento del carico ambientale totale. | ||||||
| I Cantoni verificano regolarmente l'efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattano i piani dei provvedimenti. Ne informano il pubblico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223). | ||||||
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RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 31 [1] Allestimento di un piano dei provvedimenti |
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| L'autorità allestisce un piano dei provvedimenti giusta l'articolo 44a della legge se è accertato o se c'è da aspettarsi che, nonostante le limitazioni preventive delle emissioni, si producano immissioni eccessive provocate da: | ||||||
| un'infrastruttura per i trasporti; | ||||||
| più impianti stazionari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223). | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 2 Pianificazione e coordinazione di attività d'incidenza territoriale |
||||||
| Quando si tratta di pianificare le attività d'incidenza territoriale, le autorità, in vista dello sviluppo territoriale auspicato, esaminano in particolare: | ||||||
| quanto territorio è necessario per l'attività; | ||||||
| quali alternative e varianti entrano in considerazione; | ||||||
| se l'attività è compatibile con gli scopi e i principi della pianificazione del territorio; | ||||||
| quali possibilità sono date di utilizzare il suolo in modo misurato e riguardoso dell'ambiente nonché di migliorare l'assetto dell'insediamento; | ||||||
| se l'attività è compatibile con piani e prescrizioni vigenti di Confederazione, Cantoni, regioni e Comuni in merito all'utilizzazione del suolo, in particolare con i piani direttori e di utilizzazione. | ||||||
| Le autorità accertano le ripercussioni delle loro attività d'incidenza territoriale e provvedono tempestivamente all'informazione reciproca. | ||||||
| Esse coordinano le attività d'incidenza territoriale che si escludono, si intralciano, si condizionano o si completano a vicenda. | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8 [1] Contenuto minimo dei piani direttori |
||||||
| Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: | ||||||
| il suo sviluppo territoriale; | ||||||
| le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; | ||||||
| i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. | ||||||
| I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 6 Fondamenti |
||||||
| ... [1] | ||||||
| In vista dell'allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni elaborano i fondamenti in cui stabiliscono quali territori: [2] | ||||||
| sono idonei all'agricoltura; | ||||||
| sono di particolare bellezza o valore, importanti ai fini della ricreazione o quali basi naturali della vita; | ||||||
| sono idonei alla produzione di elettricità generata da energie rinnovabili; | ||||||
| sono minacciati in misura rilevante da pericoli naturali o da immissioni nocive. | ||||||
| Nei fondamenti i Cantoni descrivono anche lo stato e lo sviluppo avvenuto: [4] | ||||||
| del loro comprensorio insediativo; | ||||||
| del traffico; | ||||||
| dell'approvvigionamento, segnatamente di quello di elettricità generata a partire da energie rinnovabili; | ||||||
| degli edifici e impianti pubblici; | ||||||
| delle loro superfici coltive. | ||||||
| Essi tengono conto delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione, dei piani direttori dei Cantoni vicini come pure dei programmi di sviluppo e piani regionali. | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [3] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [6] Nuovo testo giusta la cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [7] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [8] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [9] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 6 Principio |
||||||
| È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle. | ||||||
| È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua. | ||||||