Cst., art. 14 al. 2 let. d
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RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) Art. 14 [1] Protezione dei biotopi |
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| La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20). | ||||||
| La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata: | ||||||
| da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica [2]; | ||||||
| da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione; | ||||||
| da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri; | ||||||
| dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico; | ||||||
| dall'elaborazione di dati scientifici di base. | ||||||
| I biotopi degni di protezione sono designati sulla base: | ||||||
| dei tipi di ambienti naturali giusta l'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici; | ||||||
| delle specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20; | ||||||
| dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca; | ||||||
| delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAM; | ||||||
| di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi. | ||||||
| I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali. | ||||||
| I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie. | ||||||
| Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare: | ||||||
| la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare; | ||||||
| la sua funzione compensatrice per l'economia della natura; | ||||||
| la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione; | ||||||
| la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico. | ||||||
| L'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869). [2] Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649). | ||||||
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RS 451.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte) - Ordinanza sulle torbiere alte Art. 3 Delimitazione degli oggetti |
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| I Cantoni, sentiti i proprietari fondiari e i gestori, stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti. Delimitano le zone cuscinetto, sufficienti dal punto di vista ecologico, tenendo conto in particolare della zona di contatto e delle torbiere basse attigue. | ||||||
| Se non sono stati ancora definiti i tracciati di confine, l'autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l'accertamento dell'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che tale accertamento ha un interesse degno di protezione. | ||||||
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RS 451.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte) - Ordinanza sulle torbiere alte Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
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| I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei gestori, adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti. In particolare vigilano affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di sistemazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare mediante l'estrazione della torba, l'aratura del suolo paludoso e l'apporto di sostanze o preparati ai sensi dell'ordinanza del 5 giugno 2015 [2] sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [3] sui biocidi; fanno eccezione, fatta salva la lettera c, unicamente le costruzioni, istallazioni e modificazioni di terreno destinate a preservare la finalità della protezione; | ||||||
| le istallazioni o costruzioni adibite alla gestione agricola e qualsiasi modificazione di terreno per tale scopo siano autorizzate se non contrastano con la finalità della protezione; | ||||||
| siano smantellate le istallazioni o costruzioni edificate dopo il 1° giugno 1983 e ricostituito il terreno modificato dopo tale data, a spese del responsabile, qualora dette opere o modifiche siano in contrasto con la finalità della protezione e non abbiano ottenuto un'autorizzazione passata in giudicato sulla base di zone di utilizzazione conformi alla legge federale del 22 giugno 1979 [5] sulla pianificazione del territorio; se non è possibile ristabilire le condizioni del 1° giugno 1983, occorre provvedere a una sostituzione o a una compensazione adeguate. | ||||||
| sia mantenuto e all'occorrenza migliorato, il regime idrico locale ove favorisse la rigenerazione della torbiera; | ||||||
| la gestione forestale venga orientata nel senso della finalità perseguita dalla protezione; | ||||||
| venga eliminata la sterpaglia e conservata la caratteristica della vegetazione acquitrinosa, se necessario tramite una gestione adeguata; | ||||||
| i fossati siano mantenuti correttamente e con particolare attenzione sempre che compatibili con la finalità della protezione; | ||||||
| le torbiere siano protette contro i danni causati dai calpestamenti; | ||||||
| l'esercizio a fini turistici e ricreativi sia subordinato alla finalità della protezione. | ||||||
| Le disposizioni del capoverso 1 sono applicabili anche alle zone cuscinetto sempre che la finalità perseguita dalla protezione lo esiga. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 6 all'O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1903). [2] RS 813.11 [3] RS 813.12 [4] Nuovo testo giusta la cifra II n. 3 dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). [5] RS 700 | ||||||
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RS 451.33 Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi) - Ordinanza sulle paludi Art. 3 Delimitazione degli oggetti |
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| I Cantoni stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti e delimitano zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico. Sentono dapprima i proprietari fondiari e i gestori, quali agricoltori e selvicoltori, nonché i titolari di concessioni e autorizzazioni per costruzioni ed impianti. | ||||||
| Nell'ambito di concezioni e piani settoriali della Confederazione che si riferiscono a costruzioni ed impianti, i Cantoni sentono anche i servizi federali competenti. | ||||||
| Se non sono stati ancora definiti i tracciati di confine, l'autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l'accertamento dell'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che tale accertamento ha un interesse degno di protezione. | ||||||
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RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 4 Obiettivi della protezione |
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| In tutti gli oggetti: | ||||||
| il paesaggio è protetto dalle modifiche che danneggiano la bellezza o l'importanza nazionale delle zona palustre; | ||||||
| sono salvaguardati gli elementi e le strutture caratteristici delle zone palustri, segnatamente elementi geomorfologici, biotopi, elementi colturali, nonché le tradizionali costruzioni e strutture dell'insediamento; | ||||||
| si ha particolarmente riguardo delle piante e degli animali delle specie protette in virtù dell'articolo 20 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), nonché delle specie vegetali e animali minacciate e rare che figurano nelle Liste rosse pubblicate o approvate dall'UFAM [2]; | ||||||
| è favorita l'utilizzazione sostenibile, tipica delle paludi e delle zone palustri, affinché possa essere mantenuta nella misura del possibile. | ||||||
| La descrizione degli oggetti secondo l'articolo 2 capoverso 1 serve ai Cantoni come base vincolante per concretare gli scopi di protezione. [3] | ||||||
| [1] RS 451.1 [2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). | ||||||
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RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 4 Obiettivi della protezione |
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| In tutti gli oggetti: | ||||||
| il paesaggio è protetto dalle modifiche che danneggiano la bellezza o l'importanza nazionale delle zona palustre; | ||||||
| sono salvaguardati gli elementi e le strutture caratteristici delle zone palustri, segnatamente elementi geomorfologici, biotopi, elementi colturali, nonché le tradizionali costruzioni e strutture dell'insediamento; | ||||||
| si ha particolarmente riguardo delle piante e degli animali delle specie protette in virtù dell'articolo 20 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), nonché delle specie vegetali e animali minacciate e rare che figurano nelle Liste rosse pubblicate o approvate dall'UFAM [2]; | ||||||
| è favorita l'utilizzazione sostenibile, tipica delle paludi e delle zone palustri, affinché possa essere mantenuta nella misura del possibile. | ||||||
| La descrizione degli oggetti secondo l'articolo 2 capoverso 1 serve ai Cantoni come base vincolante per concretare gli scopi di protezione. [3] | ||||||
| [1] RS 451.1 [2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). | ||||||
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RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) Art. 14 [1] Protezione dei biotopi |
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| La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20). | ||||||
| La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata: | ||||||
| da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica [2]; | ||||||
| da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione; | ||||||
| da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri; | ||||||
| dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico; | ||||||
| dall'elaborazione di dati scientifici di base. | ||||||
| I biotopi degni di protezione sono designati sulla base: | ||||||
| dei tipi di ambienti naturali giusta l'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici; | ||||||
| delle specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20; | ||||||
| dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca; | ||||||
| delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAM; | ||||||
| di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi. | ||||||
| I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali. | ||||||
| I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie. | ||||||
| Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare: | ||||||
| la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare; | ||||||
| la sua funzione compensatrice per l'economia della natura; | ||||||
| la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione; | ||||||
| la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico. | ||||||
| L'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869). [2] Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 27 Zone di pianificazione |
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| Se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati. All'interno delle zone di pianificazione nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. | ||||||
| Le zone di pianificazione possono essere stabilite per cinque anni al massimo; il diritto cantonale può prevedere una proroga. | ||||||
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RS 451.33 Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi) - Ordinanza sulle paludi Art. 3 Delimitazione degli oggetti |
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| I Cantoni stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti e delimitano zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico. Sentono dapprima i proprietari fondiari e i gestori, quali agricoltori e selvicoltori, nonché i titolari di concessioni e autorizzazioni per costruzioni ed impianti. | ||||||
| Nell'ambito di concezioni e piani settoriali della Confederazione che si riferiscono a costruzioni ed impianti, i Cantoni sentono anche i servizi federali competenti. | ||||||
| Se non sono stati ancora definiti i tracciati di confine, l'autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l'accertamento dell'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che tale accertamento ha un interesse degno di protezione. | ||||||
Cst., adopté en votation populaire du 6 décembre 1987, place sous protection les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière et présentant un intérêt national. Selon les art. 18a al. 1
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 18a [1] |
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| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. | ||||||
| I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione. | ||||||
| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [2] può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23a |
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| La protezione delle paludi di particolare bellezza e d'importanza nazionale è retta dagli articoli 18a, 18c e 18d. | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
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| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23c |
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| Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri. | ||||||
| I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia. | ||||||
| Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione. [1] | ||||||
| In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione. [2] | ||||||
| L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'efficacia dei provvedimenti. [3] | ||||||
| Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [2] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [3] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [4] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 18a [1] |
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| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. | ||||||
| I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione. | ||||||
| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [2] può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23c |
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| Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri. | ||||||
| I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia. | ||||||
| Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione. [1] | ||||||
| In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione. [2] | ||||||
| L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'efficacia dei provvedimenti. [3] | ||||||
| Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [2] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [3] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [4] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
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RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) Art. 14 [1] Protezione dei biotopi |
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| La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20). | ||||||
| La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata: | ||||||
| da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica [2]; | ||||||
| da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione; | ||||||
| da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri; | ||||||
| dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico; | ||||||
| dall'elaborazione di dati scientifici di base. | ||||||
| I biotopi degni di protezione sono designati sulla base: | ||||||
| dei tipi di ambienti naturali giusta l'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici; | ||||||
| delle specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20; | ||||||
| dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca; | ||||||
| delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAM; | ||||||
| di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi. | ||||||
| I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali. | ||||||
| I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie. | ||||||
| Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare: | ||||||
| la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare; | ||||||
| la sua funzione compensatrice per l'economia della natura; | ||||||
| la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione; | ||||||
| la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico. | ||||||
| L'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869). [2] Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649). | ||||||
Cst. et de ses ordonnances d'exécution (BO 1986 CE 357). En vertu des art. 18a al. 2
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 18a [1] |
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| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. | ||||||
| I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione. | ||||||
| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [2] può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23c |
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| Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri. | ||||||
| I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia. | ||||||
| Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione. [1] | ||||||
| In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione. [2] | ||||||
| L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'efficacia dei provvedimenti. [3] | ||||||
| Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [2] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [3] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [4] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
Cst., directement applicable, il n'y a aucune place pour des négociations sur leur périmètre dans le cadre de conventions de droit privé (WALDMANN, op.cit., p. 191; JÖRG BAUMANN/FREDY SPIESER, Naturschutz: Kantonale Vollzugsstrategien, Zurich 1994, p. 181; voir également en ce sens, HERIBERT RAUSCH, Le droit de la protection des marais et des sites marécageux, Manuel "Conservation des marais", vol. 1, contribution 4.1.1, ch. 3.3, p. 5; MARTI/MÜLLER, op.cit., p. 14; contra, LEIMBACHER/BÜHLMANN, op.cit., ch. 3.2, p. 48/49). Dans ces conditions, le canton de Neuchâtel ne saurait renoncer à délimiter les zones- tampon suffisantes d'un point de vue écologique dans le cadre du
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 4 Informazione e partecipazione |
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| Le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge. | ||||||
| Esse provvedono per un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio. | ||||||
| I piani previsti dalla presente legge sono pubblici. | ||||||
Cst. interdit d'"aménager" des installations de quelque nature que ce soit et de "modifier le terrain sous une forme ou sous une autre" dans le périmètre protégé des marais et des sites marécageux d'importance nationale. La protection accordée aux biotopes marécageux par cette disposition est absolue et exclut la prise en considération d'autres intérêts d'importance nationale de valeur égale ou supérieure dans les cas concrets (ATF 117 Ib 243 consid. 3b p. 247; ZBl 94/1993, p. 522, consid. 4a-c; LUKAS BÜHLMANN, Conséquences de la révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, in: Territoire & Environnement, décembre 1995, ch. 2.2, p. 33). L'art. 24sexies al. 5
Cst. prévoit uniquement des exceptions en faveur des installations, des constructions et des modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé et à la poursuite de l'exploitation à des fins agricoles. Répondent à la première condition toutes les installations, constructions et modifications de terrain qui favorisent de manière active et positive le but de protection attaché à un objet concret (BO 1992 CE 602). A cet égard, est déterminant le fait qu'au terme d'un bilan global des influences d'un projet, celui-ci apporte une contribution positive à la protection de l'objet concerné (WALDMANN, op.cit., p. 281). En ce sens, l'extraction de la tourbe, fût-elle artisanale et limitée aux sites déjà exploités, va à l'encontre du but de protection, puisqu'elle implique une modification durable, voire irréversible du biotope (LEIMBACHER/BÜHLMANN, op.cit., p. 27). Elle est également contraire à l'art. 5 al. 1 let. b OHM, qui interdit l'extraction de la tourbe dans les hauts-marais d'importance nationale.
Cst.), la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (art. 23b
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
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| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
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RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
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| I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione. | ||||||
| Essi provvedono segnatamente affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano designati i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN che si trovano all'interno di una zona palustre; | ||||||
| la configurazione e l'utilizzazione ammissibili secondo l'articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri; | ||||||
| costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all'utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell'insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un'importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione; | ||||||
| l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione; | ||||||
| laddove il ripristino dello stato originario giusta l'articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l'articolo 15 OPN [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869). [2] RS 451.1 | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
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| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
Cst. en admettant non seulement les interventions qui servent au but de protection, mais également celles qui ne portent pas préjudice au but de protection (BO 1992 CE 620; BO 1993 CN 2105; YVES NICOLE, La définition et la délimitation des sites marécageux, RSJ 92/1996, p. 223). Tel est le cas des interventions qui ne diminuent pas véritablement la valeur du site marécageux, lorsque celui-ci, pris dans sa globalité, n'est atteint tout au plus que très marginalement (cf. BÜHLMANN, op.cit.,
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RS 513.61 OSM Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla sicurezza militare (OSM) Art. 4 Trattamento di dati personali |
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| Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali necessari per l'adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza. | ||||||
| In servizio d'appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il capoverso 1 all'insaputa della persona interessata, nella misura in cui interessi pubblici preponderanti lo rendano necessario. | ||||||
| Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 1997 [1] sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 1979 [2] e della legge federale del 25 settembre 2020 [3] sulla protezione dei dati. [4] | ||||||
| [1] RS 120 [2] RS 322.1 [3] RS 235.1 [4] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 64 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). | ||||||