IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 1 - Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 63 - 1 I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).35 |
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1 | I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).35 |
1bis | Essi sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale.36 |
2 | Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto svizzero.37 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40), l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85). |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 63 - 1 I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).35 |
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1 | I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).35 |
1bis | Essi sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale.36 |
2 | Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto svizzero.37 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40), l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85). |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 63 - 1 I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).35 |
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1 | I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).35 |
1bis | Essi sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale.36 |
2 | Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto svizzero.37 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40), l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85). |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 1 - Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 5 - Nel caso di trasferimento della dimora abituale d'un minorenne da uno a un altro Stato contraente, le misure prese dalle autorità dello Stato della vecchia dimora abituale rimangono in vigore fintanto che le autorità della nuova dimora abituale non le revochino o non ne sostituiscano altre. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 1 - Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 1 - Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 5 - Nel caso di trasferimento della dimora abituale d'un minorenne da uno a un altro Stato contraente, le misure prese dalle autorità dello Stato della vecchia dimora abituale rimangono in vigore fintanto che le autorità della nuova dimora abituale non le revochino o non ne sostituiscano altre. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 10 - Al fine d'assicurare la continuità dell'ordinamento applicato al minorenne, le autorità d'uno Stato contraente eviteranno, per quanto sia possibile, di prendere delle misure a suo riguardo, prima d'uno scambio di vedute con le autorità degli altri Stati contraenti le cui decisioni siano ancora in vigore. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 11 - Tutte le autorità che hanno preso delle misure in virtù delle disposizioni della presente Convenzione ne informano senz'indugio le autorità dello Stato di cui il minorenne è cittadino e, occorrendo, quelle dello Stato della sua dimora abituale. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 13 - La presente Convenzione si applica a tutti i minorenni che hanno la dimora abituale in uno degli Stati contraenti. |