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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 63 |
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| I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85). [1] | ||||||
| Essi sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale. [2] | ||||||
| Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto svizzero. [3] Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40), l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [2] Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 63 |
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| I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85). [1] | ||||||
| Essi sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale. [2] | ||||||
| Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto svizzero. [3] Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40), l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [2] Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 63 |
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| I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85). [1] | ||||||
| Essi sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale. [2] | ||||||
| Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto svizzero. [3] Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40), l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [2] Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). | ||||||
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RI 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni Art. 1 |
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| Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. | ||||||
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RI 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni Art. 5 |
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| Nel caso di trasferimento della dimora abituale d'un minorenne da uno a un altro Stato contraente, le misure prese dalle autorità dello Stato della vecchia dimora abituale rimangono in vigore fintanto che le autorità della nuova dimora abituale non le revochino o non ne sostituiscano altre.Le misure prese dalle autorità dello Stato della vecchia dimora abituale sono revocate e sostituite soltanto dopo che quelle autorità ne siano state avvisate.Nel caso di trasferimento d'un minorenne, che era sotto la protezione delle autorità dello Stato di cui è cittadino, le misure prese da queste secondo la loro legge interna rimangono in vigore nello Stato della nuova dimora abituale. | ||||||
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RI 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni Art. 1 |
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| Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. | ||||||
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RI 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni Art. 1 |
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| Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. | ||||||
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RI 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni Art. 5 |
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| Nel caso di trasferimento della dimora abituale d'un minorenne da uno a un altro Stato contraente, le misure prese dalle autorità dello Stato della vecchia dimora abituale rimangono in vigore fintanto che le autorità della nuova dimora abituale non le revochino o non ne sostituiscano altre.Le misure prese dalle autorità dello Stato della vecchia dimora abituale sono revocate e sostituite soltanto dopo che quelle autorità ne siano state avvisate.Nel caso di trasferimento d'un minorenne, che era sotto la protezione delle autorità dello Stato di cui è cittadino, le misure prese da queste secondo la loro legge interna rimangono in vigore nello Stato della nuova dimora abituale. | ||||||
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RI 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni Art. 10 |
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| Al fine d'assicurare la continuità dell'ordinamento applicato al minorenne, le autorità d'uno Stato contraente eviteranno, per quanto sia possibile, di prendere delle misure a suo riguardo, prima d'uno scambio di vedute con le autorità degli altri Stati contraenti le cui decisioni siano ancora in vigore. | ||||||
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RI 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni Art. 11 |
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| Tutte le autorità che hanno preso delle misure in virtù delle disposizioni della presente Convenzione ne informano senz'indugio le autorità dello Stato di cui il minorenne è cittadino e, occorrendo, quelle dello Stato della sua dimora abituale.Ogni Stato contraente designerà le autorità che possono dare e ricevere direttamente le informazioni indicate nel capoverso che precede. Esso notificherà questa designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. | ||||||
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RI 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni Art. 13 |
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| La presente Convenzione si applica a tutti i minorenni che hanno la dimora abituale in uno degli Stati contraenti.Rimangono nondimeno riservate agli Stati contraenti le competenze conferite dalla presente Convenzione alle autorità dello Stato di cui il minorenne è cittadino.Ogni Stato contraente può riservarsi di restringere l'applicazione della presente Convenzione ai minorenni che siano cittadini d'uno degli Stati contraenti. | ||||||