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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale |
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| I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. | ||||||
| Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. [1] | ||||||
| La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. [2] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale |
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| I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. | ||||||
| Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. [1] | ||||||
| La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. [2] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale |
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| I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. | ||||||
| Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. [1] | ||||||
| La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. [2] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 489 |
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| La trasmissione dell'eredità al sostituito avviene, salvo contraria disposizione, alla morte dell'istituito. | ||||||
| Se la disposizione indica un altro momento non ancora trascorso alla morte dell'istituito, l'eredità passa agli eredi di questo, contro garanzia. | ||||||
| Se per un qualsiasi motivo quel momento non può più verificarsi, l'eredità è devoluta definitivamente agli eredi dell'istituito. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 491 |
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| L'erede gravato di sostituzione acquista l'eredità come ogni altro erede istituito. | ||||||
| Egli ne diventa proprietario coll'obbligo della trasmissione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 492 |
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| L'erede sostituito acquista l'eredità se vive al momento previsto per la trasmissione. | ||||||
| Se egli premuore, la successione rimane all'istituito, salvo contraria disposizione del defunto. | ||||||
| Se l'istituito premuore al disponente, se si rende indegno, o se rinuncia all'eredità, il sostituito diventa erede diretto del disponente. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 491 |
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| L'erede gravato di sostituzione acquista l'eredità come ogni altro erede istituito. | ||||||
| Egli ne diventa proprietario coll'obbligo della trasmissione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 492 |
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| L'erede sostituito acquista l'eredità se vive al momento previsto per la trasmissione. | ||||||
| Se egli premuore, la successione rimane all'istituito, salvo contraria disposizione del defunto. | ||||||
| Se l'istituito premuore al disponente, se si rende indegno, o se rinuncia all'eredità, il sostituito diventa erede diretto del disponente. | ||||||