SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
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1 | La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
a | la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; |
b | il diritto applicabile; |
c | i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; |
d | il fallimento e il concordato; |
e | l'arbitrato. |
2 | Sono fatti salvi i trattati internazionali. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
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1 | La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
a | la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; |
b | il diritto applicabile; |
c | i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; |
d | il fallimento e il concordato; |
e | l'arbitrato. |
2 | Sono fatti salvi i trattati internazionali. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 57 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
a | alla stabile organizzazione del venditore; o |
b | se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. |
2 | Il venditore deve sopportare qualsiasi aumento delle spese accessorie al pagamento risultanti dal cambiamento della stabile organizzazione dopo la conclusione del contratto. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
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1 | La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
a | la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; |
b | il diritto applicabile; |
c | i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; |
d | il fallimento e il concordato; |
e | l'arbitrato. |
2 | Sono fatti salvi i trattati internazionali. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
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1 | La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
a | la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; |
b | il diritto applicabile; |
c | i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; |
d | il fallimento e il concordato; |
e | l'arbitrato. |
2 | Sono fatti salvi i trattati internazionali. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 57 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
a | alla stabile organizzazione del venditore; o |
b | se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. |
2 | Il venditore deve sopportare qualsiasi aumento delle spese accessorie al pagamento risultanti dal cambiamento della stabile organizzazione dopo la conclusione del contratto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 57 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
a | alla stabile organizzazione del venditore; o |
b | se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. |
2 | Il venditore deve sopportare qualsiasi aumento delle spese accessorie al pagamento risultanti dal cambiamento della stabile organizzazione dopo la conclusione del contratto. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
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1 | La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
a | la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; |
b | il diritto applicabile; |
c | i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; |
d | il fallimento e il concordato; |
e | l'arbitrato. |
2 | Sono fatti salvi i trattati internazionali. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 57 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
a | alla stabile organizzazione del venditore; o |
b | se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. |
2 | Il venditore deve sopportare qualsiasi aumento delle spese accessorie al pagamento risultanti dal cambiamento della stabile organizzazione dopo la conclusione del contratto. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
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1 | La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
a | la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; |
b | il diritto applicabile; |
c | i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; |
d | il fallimento e il concordato; |
e | l'arbitrato. |
2 | Sono fatti salvi i trattati internazionali. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
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1 | La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
a | la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; |
b | il diritto applicabile; |
c | i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; |
d | il fallimento e il concordato; |
e | l'arbitrato. |
2 | Sono fatti salvi i trattati internazionali. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
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1 | La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
a | la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; |
b | il diritto applicabile; |
c | i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; |
d | il fallimento e il concordato; |
e | l'arbitrato. |
2 | Sono fatti salvi i trattati internazionali. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 57 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
a | alla stabile organizzazione del venditore; o |
b | se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. |
2 | Il venditore deve sopportare qualsiasi aumento delle spese accessorie al pagamento risultanti dal cambiamento della stabile organizzazione dopo la conclusione del contratto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 57 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
a | alla stabile organizzazione del venditore; o |
b | se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. |
2 | Il venditore deve sopportare qualsiasi aumento delle spese accessorie al pagamento risultanti dal cambiamento della stabile organizzazione dopo la conclusione del contratto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 57 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
a | alla stabile organizzazione del venditore; o |
b | se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. |
2 | Il venditore deve sopportare qualsiasi aumento delle spese accessorie al pagamento risultanti dal cambiamento della stabile organizzazione dopo la conclusione del contratto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 57 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
a | alla stabile organizzazione del venditore; o |
b | se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. |
2 | Il venditore deve sopportare qualsiasi aumento delle spese accessorie al pagamento risultanti dal cambiamento della stabile organizzazione dopo la conclusione del contratto. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 82 - Chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, a meno che pel tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. |
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1 | Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. |
2 | Tale manifestazione può essere espressa o tacita. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 529 - 1 Il credito del costituente non è trasferibile. |
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1 | Il credito del costituente non è trasferibile. |
2 | Nel fallimento del debitore il credito del costituente è ammesso per l'importo, col quale potrebbesi acquistare presso un accreditato istituto di assicurazioni una rendita vitalizia corrispondente al valore della prestazione. |
3 | In caso di esecuzione contro il debitore il costituente può partecipare al pignoramento per il suo credito senza preventiva esecuzione. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 58 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, deve effettuare il pagamento non appena, conformemente al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci. Il venditore può fare del pagamento una condizione della consegna delle merci o dei documenti. |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, deve effettuare il pagamento non appena, conformemente al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci. Il venditore può fare del pagamento una condizione della consegna delle merci o dei documenti. |
2 | Se il contratto implica un trasporto delle merci, il venditore può farne la spedizione a condizione che le merci o i documenti rappresentativi saranno consegnati al compratore soltanto dietro pagamento del prezzo. |
3 | Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo prima di avere avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di fornitura o di pagamento convenute tra le parti non gli lascino tale possibilità. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 57 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
a | alla stabile organizzazione del venditore; o |
b | se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. |
2 | Il venditore deve sopportare qualsiasi aumento delle spese accessorie al pagamento risultanti dal cambiamento della stabile organizzazione dopo la conclusione del contratto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 58 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, deve effettuare il pagamento non appena, conformemente al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci. Il venditore può fare del pagamento una condizione della consegna delle merci o dei documenti. |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, deve effettuare il pagamento non appena, conformemente al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci. Il venditore può fare del pagamento una condizione della consegna delle merci o dei documenti. |
2 | Se il contratto implica un trasporto delle merci, il venditore può farne la spedizione a condizione che le merci o i documenti rappresentativi saranno consegnati al compratore soltanto dietro pagamento del prezzo. |
3 | Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo prima di avere avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di fornitura o di pagamento convenute tra le parti non gli lascino tale possibilità. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 57 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
a | alla stabile organizzazione del venditore; o |
b | se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. |
2 | Il venditore deve sopportare qualsiasi aumento delle spese accessorie al pagamento risultanti dal cambiamento della stabile organizzazione dopo la conclusione del contratto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 58 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, deve effettuare il pagamento non appena, conformemente al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci. Il venditore può fare del pagamento una condizione della consegna delle merci o dei documenti. |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, deve effettuare il pagamento non appena, conformemente al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci. Il venditore può fare del pagamento una condizione della consegna delle merci o dei documenti. |
2 | Se il contratto implica un trasporto delle merci, il venditore può farne la spedizione a condizione che le merci o i documenti rappresentativi saranno consegnati al compratore soltanto dietro pagamento del prezzo. |
3 | Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo prima di avere avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di fornitura o di pagamento convenute tra le parti non gli lascino tale possibilità. |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
a | alla stabile organizzazione del venditore; o |
b | se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. |
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IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 57 - 1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
a | alla stabile organizzazione del venditore; o |
b | se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. |
2 | Il venditore deve sopportare qualsiasi aumento delle spese accessorie al pagamento risultanti dal cambiamento della stabile organizzazione dopo la conclusione del contratto. |
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1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: |
a | alla stabile organizzazione del venditore; o |
b | se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. |
2 | Il venditore deve sopportare qualsiasi aumento delle spese accessorie al pagamento risultanti dal cambiamento della stabile organizzazione dopo la conclusione del contratto. |