SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 18 Libertà di lingua - La libertà di lingua è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 18 Libertà di lingua - La libertà di lingua è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 18 Libertà di lingua - La libertà di lingua è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 18 Libertà di lingua - La libertà di lingua è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 18 Libertà di lingua - La libertà di lingua è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 18 Libertà di lingua - La libertà di lingua è garantita. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 2 Assoggettati - 1 Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 |
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1 | Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 |
a | per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile; |
b | ... |
c | non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio. |
1bis | È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio.13 |
2 | Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare14, benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 2 Assoggettati - 1 Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 |
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1 | Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 |
a | per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile; |
b | ... |
c | non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio. |
1bis | È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio.13 |
2 | Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare14, benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 5 |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 5 |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 5 |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 5 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19 |
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1 | Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19 |
2 | Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. |
3 | Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 24 - 1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. |
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1 | Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. |
2 | Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 5 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 24 - 1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. |
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1 | Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. |
2 | Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 4a - 1 È esentato dalla tassa militare29 lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che: |
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1 | È esentato dalla tassa militare29 lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che: |
a | all'inizio dell'anno di assoggettamento sia domiciliato all'estero da più di tre anni senza interruzione; |
b | durante l'anno di assoggettamento debba prestare servizio militare o servizio civile nello Stato straniero in cui è domiciliato o pagare un tributo corrispondente alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare; |
c | durante l'anno di assoggettamento, in qualità di cittadino dello Stato straniero in cui ha il suo domicilio, sia a disposizione dell'esercito o del servizio civile di questo Stato, dopo aver prestato i servizi regolamentari. |
2 | Se la persona soggetta all'obbligo militare era già stata domiciliata all'estero anteriormente, questi soggiorni all'estero sono computati nel periodo di tre anni, sempre che i soggiorni siano durati ogni volta almeno dodici mesi.32 |
3 | Non sono esentati gli Svizzeri soggetti all'obbligo militare che pur essendo domiciliati all'estero sono tenuti a notificarsi giusta le disposizioni del servizio militare o civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.33 |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 4a - 1 È esentato dalla tassa militare29 lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che: |
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1 | È esentato dalla tassa militare29 lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che: |
a | all'inizio dell'anno di assoggettamento sia domiciliato all'estero da più di tre anni senza interruzione; |
b | durante l'anno di assoggettamento debba prestare servizio militare o servizio civile nello Stato straniero in cui è domiciliato o pagare un tributo corrispondente alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare; |
c | durante l'anno di assoggettamento, in qualità di cittadino dello Stato straniero in cui ha il suo domicilio, sia a disposizione dell'esercito o del servizio civile di questo Stato, dopo aver prestato i servizi regolamentari. |
2 | Se la persona soggetta all'obbligo militare era già stata domiciliata all'estero anteriormente, questi soggiorni all'estero sono computati nel periodo di tre anni, sempre che i soggiorni siano durati ogni volta almeno dodici mesi.32 |
3 | Non sono esentati gli Svizzeri soggetti all'obbligo militare che pur essendo domiciliati all'estero sono tenuti a notificarsi giusta le disposizioni del servizio militare o civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.33 |