SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 4 Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione - Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione.5 Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito svizzero. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 9 Oggetto - 1 È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: |
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1 | È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 17 Oggetto - 1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
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1 | L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
2 | È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.25 |
3 | Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo. |
3bis | Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.26 |
3ter | Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.27 |
4 | Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per: |
a | l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; |
b | l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi; |
c | l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.29 |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 4 Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione - Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione.5 Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito svizzero. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 17 Oggetto - 1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
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1 | L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
2 | È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.25 |
3 | Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo. |
3bis | Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.26 |
3ter | Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.27 |
4 | Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per: |
a | l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; |
b | l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi; |
c | l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.29 |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 9 Oggetto - 1 È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: |
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1 | È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 9 Oggetto - 1 È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: |
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1 | È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 17 Oggetto - 1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
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1 | L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
2 | È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.25 |
3 | Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo. |
3bis | Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.26 |
3ter | Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.27 |
4 | Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per: |
a | l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; |
b | l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi; |
c | l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.29 |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 17 Oggetto - 1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
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1 | L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
2 | È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.25 |
3 | Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo. |
3bis | Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.26 |
3ter | Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.27 |
4 | Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per: |
a | l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; |
b | l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi; |
c | l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.29 |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 4 Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione - Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione.5 Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito svizzero. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 9 Oggetto - 1 È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: |
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1 | È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 5 Definizione di materiale bellico - 1 Per materiale bellico s'intendono: |
|
1 | Per materiale bellico s'intendono: |
a | armi, sistemi d'arma, munizioni e esplosivi militari; |
b | attrezzature concepite o modificate specificatamente per il combattimento o per l'istruzione al combattimento e che di regola non vengono utilizzate per scopi civili. |
2 | Sono considerati materiale bellico anche le componenti e gli assemblaggi, anche parzialmente lavorati, qualora manifestamente non siano utilizzabili nella medesima versione anche per scopi civili. |
3 | Il Consiglio federale designa il materiale bellico in un'ordinanza. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 5 Definizione di materiale bellico - 1 Per materiale bellico s'intendono: |
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1 | Per materiale bellico s'intendono: |
a | armi, sistemi d'arma, munizioni e esplosivi militari; |
b | attrezzature concepite o modificate specificatamente per il combattimento o per l'istruzione al combattimento e che di regola non vengono utilizzate per scopi civili. |
2 | Sono considerati materiale bellico anche le componenti e gli assemblaggi, anche parzialmente lavorati, qualora manifestamente non siano utilizzabili nella medesima versione anche per scopi civili. |
3 | Il Consiglio federale designa il materiale bellico in un'ordinanza. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 15 Oggetto - 1 Chiunque, su territorio svizzero, intenda procurare materiale bellico per un destinatario all'estero, senza gestire una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, deve essere titolare di un'autorizzazione di principio secondo l'articolo 9 e di un'autorizzazione specifica21 per ogni singolo caso. |
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1 | Chiunque, su territorio svizzero, intenda procurare materiale bellico per un destinatario all'estero, senza gestire una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, deve essere titolare di un'autorizzazione di principio secondo l'articolo 9 e di un'autorizzazione specifica21 per ogni singolo caso. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinati Paesi. |
3 | Chiunque, a titolo di mediatore professionale, procura a destinatari all'estero armi da fuoco secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni ottiene un'autorizzazione specifica solo se fornisce la prova che dispone di una corrispondente patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.22 |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 15 Oggetto - 1 Chiunque, su territorio svizzero, intenda procurare materiale bellico per un destinatario all'estero, senza gestire una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, deve essere titolare di un'autorizzazione di principio secondo l'articolo 9 e di un'autorizzazione specifica21 per ogni singolo caso. |
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1 | Chiunque, su territorio svizzero, intenda procurare materiale bellico per un destinatario all'estero, senza gestire una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, deve essere titolare di un'autorizzazione di principio secondo l'articolo 9 e di un'autorizzazione specifica21 per ogni singolo caso. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinati Paesi. |
3 | Chiunque, a titolo di mediatore professionale, procura a destinatari all'estero armi da fuoco secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni ottiene un'autorizzazione specifica solo se fornisce la prova che dispone di una corrispondente patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.22 |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 17 Oggetto - 1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
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1 | L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
2 | È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.25 |
3 | Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo. |
3bis | Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.26 |
3ter | Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.27 |
4 | Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per: |
a | l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; |
b | l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi; |
c | l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.29 |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 17 Oggetto - 1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
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1 | L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
2 | È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.25 |
3 | Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo. |
3bis | Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.26 |
3ter | Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.27 |
4 | Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per: |
a | l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; |
b | l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi; |
c | l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.29 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 64 - 1 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:58 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 64 - 1 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:58 |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 4 Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione - Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione.5 Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito svizzero. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 4 Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione - Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione.5 Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito svizzero. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 17 Oggetto - 1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
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1 | L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
2 | È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.25 |
3 | Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo. |
3bis | Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.26 |
3ter | Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.27 |
4 | Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per: |
a | l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; |
b | l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi; |
c | l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.29 |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 4 Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione - Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione.5 Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito svizzero. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 17 Oggetto - 1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
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1 | L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
2 | È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.25 |
3 | Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo. |
3bis | Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.26 |
3ter | Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.27 |
4 | Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per: |
a | l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; |
b | l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi; |
c | l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.29 |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 4 Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione - Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione.5 Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito svizzero. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 17 Oggetto - 1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
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2 | È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.25 |
3 | Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo. |
3bis | Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.26 |
3ter | Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.27 |
4 | Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per: |
a | l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; |
b | l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi; |
c | l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.29 |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 4 Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione - Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione.5 Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito svizzero. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 4 Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione - Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione.5 Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito svizzero. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 4 Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione - Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione.5 Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito svizzero. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 9 Oggetto - 1 È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: |
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1 | È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 17 Oggetto - 1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
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1 | L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
2 | È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.25 |
3 | Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo. |
3bis | Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.26 |
3ter | Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.27 |
4 | Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per: |
a | l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; |
b | l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi; |
c | l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.29 |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 4 Applicazione alle aziende d'armamento della Confederazione - Le disposizioni relative all'autorizzazione di principio (art. 9-11) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione.5 Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all'importazione e all'esportazione (art. 17-19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d'armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l'esercito svizzero. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 9 Oggetto - 1 È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: |
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1 | È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque, su territorio svizzero, intenda: |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 17 Oggetto - 1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
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1 | L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
2 | È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.25 |
3 | Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo. |
3bis | Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.26 |
3ter | Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.27 |
4 | Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per: |
a | l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; |
b | l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi; |
c | l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.29 |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 17 Oggetto - 1 L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
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1 | L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un'autorizzazione della Confederazione. |
2 | È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.25 |
3 | Il Consiglio federale disciplina il regime dell'autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo. |
3bis | Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.26 |
3ter | Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d'autorizzazione agevolate.27 |
4 | Non è richiesta l'autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge per: |
a | l'importazione di materiale bellico destinato alla Confederazione; |
b | l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi; |
c | l'importazione di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco.29 |