, 354 al. 3
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 354 [1] |
||||||
| Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. | ||||||
| Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: | ||||||
| l'Ufficio federale di polizia; | ||||||
| la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia; | ||||||
| l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [2]; | ||||||
| le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti; | ||||||
| il Servizio delle attività informative della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia; | ||||||
| le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. [3] | ||||||
| I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 [4] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 [5] sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 [6] sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 [7] sulle dogane. | ||||||
| I dati possono essere utilizzati: | ||||||
| sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003 [8] sui profili del DNA; o | ||||||
| in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. [11] | ||||||
| Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). [2] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [4] RS 361 [5] RS 142.31 [6] RS 142.20 [7] RS 631.0 [8] RS 363 [9] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [10] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [11] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [12] Introdotto dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 354 [1] |
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| Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. | ||||||
| Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: | ||||||
| l'Ufficio federale di polizia; | ||||||
| la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia; | ||||||
| l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [2]; | ||||||
| le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti; | ||||||
| il Servizio delle attività informative della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia; | ||||||
| le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. [3] | ||||||
| I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 [4] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 [5] sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 [6] sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 [7] sulle dogane. | ||||||
| I dati possono essere utilizzati: | ||||||
| sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003 [8] sui profili del DNA; o | ||||||
| in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. [11] | ||||||
| Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). [2] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [4] RS 361 [5] RS 142.31 [6] RS 142.20 [7] RS 631.0 [8] RS 363 [9] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [10] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [11] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [12] Introdotto dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). | ||||||
CP comprend la compétence de mettre à la charge du condamné, dans la décision finale, les frais de procédure et de détention préventive intervenus dans un autre canton, en dehors de l'entraide judiciaire. Dans le cadre de cette décision, c'est le droit de l'autre canton qui est applicable. Les questions de compétence et de droit applicable relèvent du droit fédéral et peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité (consid. 3-5).
segg., 354 cpv. 3
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 354 [1] |
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| Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. | ||||||
| Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: | ||||||
| l'Ufficio federale di polizia; | ||||||
| la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia; | ||||||
| l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [2]; | ||||||
| le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti; | ||||||
| il Servizio delle attività informative della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia; | ||||||
| le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. [3] | ||||||
| I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 [4] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 [5] sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 [6] sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 [7] sulle dogane. | ||||||
| I dati possono essere utilizzati: | ||||||
| sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003 [8] sui profili del DNA; o | ||||||
| in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. [11] | ||||||
| Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). [2] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [4] RS 361 [5] RS 142.31 [6] RS 142.20 [7] RS 631.0 [8] RS 363 [9] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [10] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [11] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [12] Introdotto dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). | ||||||
segg. CP comprende la competenza di porre a carico dell'imputato, nella decisione finale, le spese di procedimento e del carcere preventivo incorse in un altro cantone, fuori dell'assistenza giudiziaria intercantonale. Nel quadro di tale decisione è applicabile il diritto dell'altro cantone. Le questioni relative alla competenza e al diritto applicabile concernono il diritto federale e possono essere sollevate con ricorso per cassazione al Tribunale federale (consid. 3-5).
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 354 [1] |
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| Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. | ||||||
| Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: | ||||||
| l'Ufficio federale di polizia; | ||||||
| la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia; | ||||||
| l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [2]; | ||||||
| le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti; | ||||||
| il Servizio delle attività informative della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia; | ||||||
| le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. [3] | ||||||
| I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 [4] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 [5] sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 [6] sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 [7] sulle dogane. | ||||||
| I dati possono essere utilizzati: | ||||||
| sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003 [8] sui profili del DNA; o | ||||||
| in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. [11] | ||||||
| Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). [2] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [4] RS 361 [5] RS 142.31 [6] RS 142.20 [7] RS 631.0 [8] RS 363 [9] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [10] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [11] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [12] Introdotto dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 354 [1] |
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| Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. | ||||||
| Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: | ||||||
| l'Ufficio federale di polizia; | ||||||
| la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia; | ||||||
| l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [2]; | ||||||
| le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti; | ||||||
| il Servizio delle attività informative della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia; | ||||||
| le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. [3] | ||||||
| I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 [4] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 [5] sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 [6] sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 [7] sulle dogane. | ||||||
| I dati possono essere utilizzati: | ||||||
| sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003 [8] sui profili del DNA; o | ||||||
| in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. [11] | ||||||
| Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). [2] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [4] RS 361 [5] RS 142.31 [6] RS 142.20 [7] RS 631.0 [8] RS 363 [9] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [10] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [11] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [12] Introdotto dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 354 [1] |
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| Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. | ||||||
| Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: | ||||||
| l'Ufficio federale di polizia; | ||||||
| la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia; | ||||||
| l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [2]; | ||||||
| le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti; | ||||||
| il Servizio delle attività informative della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia; | ||||||
| le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. [3] | ||||||
| I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 [4] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 [5] sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 [6] sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 [7] sulle dogane. | ||||||
| I dati possono essere utilizzati: | ||||||
| sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003 [8] sui profili del DNA; o | ||||||
| in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. [11] | ||||||
| Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). [2] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [4] RS 361 [5] RS 142.31 [6] RS 142.20 [7] RS 631.0 [8] RS 363 [9] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [10] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [11] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [12] Introdotto dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 354 [1] |
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| Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. | ||||||
| Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: | ||||||
| l'Ufficio federale di polizia; | ||||||
| la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia; | ||||||
| l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [2]; | ||||||
| le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti; | ||||||
| il Servizio delle attività informative della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia; | ||||||
| le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. [3] | ||||||
| I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 [4] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 [5] sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 [6] sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 [7] sulle dogane. | ||||||
| I dati possono essere utilizzati: | ||||||
| sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003 [8] sui profili del DNA; o | ||||||
| in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. [11] | ||||||
| Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). [2] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [4] RS 361 [5] RS 142.31 [6] RS 142.20 [7] RS 631.0 [8] RS 363 [9] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [10] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [11] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [12] Introdotto dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 354 [1] |
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| Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. | ||||||
| Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: | ||||||
| l'Ufficio federale di polizia; | ||||||
| la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia; | ||||||
| l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [2]; | ||||||
| le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti; | ||||||
| il Servizio delle attività informative della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia; | ||||||
| le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. [3] | ||||||
| I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 [4] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 [5] sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 [6] sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 [7] sulle dogane. | ||||||
| I dati possono essere utilizzati: | ||||||
| sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003 [8] sui profili del DNA; o | ||||||
| in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. [11] | ||||||
| Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). [2] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [4] RS 361 [5] RS 142.31 [6] RS 142.20 [7] RS 631.0 [8] RS 363 [9] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [10] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [11] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [12] Introdotto dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). | ||||||
CP. Les dispositions de procédure qui fixent lequel de deux ou de plusieurs cantons impliqués dans une poursuite pénale est compétent sont de droit fédéral. Celui-ci en effet détermine de cas en cas quel est le canton qui doit assurer la poursuite pénale, mais cette attribution ne peut être définitive avant le renvoi en jugement et elle peut être modifiée selon l'évolution de l'enquête. Il se pose alors la question de savoir si dans ce dernier cas le canton qui reçoit en définitive la compétence de poursuivre et de juger, est en même temps investi de celle de statuer sur les frais intervenus avant cette attribution. Une deuxième question consiste à se demander si le canton compétent doit, sur ce dernier point, faire application de son propre droit de procédure ou de celui des cantons qui ont engagé les frais en cause. Ces questions doivent être résolues par le droit fédéral car elles se posent par suite de l'application des art. 346 ss
CP et les réponses doivent en respecter la systématique. Cela dit, il est vrai que ces questions ne sont pas expressément réglées par le droit fédéral.
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 354 [1] |
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| Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. | ||||||
| Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: | ||||||
| l'Ufficio federale di polizia; | ||||||
| la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia; | ||||||
| l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [2]; | ||||||
| le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti; | ||||||
| il Servizio delle attività informative della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia; | ||||||
| le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. [3] | ||||||
| I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 [4] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 [5] sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 [6] sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 [7] sulle dogane. | ||||||
| I dati possono essere utilizzati: | ||||||
| sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003 [8] sui profili del DNA; o | ||||||
| in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. [11] | ||||||
| Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). [2] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [4] RS 361 [5] RS 142.31 [6] RS 142.20 [7] RS 631.0 [8] RS 363 [9] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [10] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [11] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [12] Introdotto dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 354 [1] |
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| Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. | ||||||
| Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: | ||||||
| l'Ufficio federale di polizia; | ||||||
| la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia; | ||||||
| l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [2]; | ||||||
| le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti; | ||||||
| il Servizio delle attività informative della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia; | ||||||
| le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. [3] | ||||||
| I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 [4] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 [5] sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 [6] sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 [7] sulle dogane. | ||||||
| I dati possono essere utilizzati: | ||||||
| sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003 [8] sui profili del DNA; o | ||||||
| in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. [11] | ||||||
| Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). [2] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [4] RS 361 [5] RS 142.31 [6] RS 142.20 [7] RS 631.0 [8] RS 363 [9] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [10] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [11] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [12] Introdotto dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). | ||||||
CP, 262 al. 3 et 263 al. 3 PPF). Cette règle s'impose d'autant plus que la "mesure" dans laquelle une partie doit supporter les frais de procédure n'est connue qu'avec la décision finale sur l'action pénale, décision qui appartient au canton compétent pour juger la cause. Le principe de l'économie de la procédure commande que ce soit la même autorité qui statue sur le principe et sur le montant des frais judiciaires mis à la charge d'une partie, même si la détermination du montant doit intervenir en application du droit du canton où ils ont été engagés. Certes, l'art. 355 al. 2
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 355 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. 1 n. 5 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631). |
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 354 [1] |
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| Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. | ||||||
| Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: | ||||||
| l'Ufficio federale di polizia; | ||||||
| la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia; | ||||||
| l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [2]; | ||||||
| le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti; | ||||||
| il Servizio delle attività informative della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia; | ||||||
| le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. [3] | ||||||
| I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 [4] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 [5] sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 [6] sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 [7] sulle dogane. | ||||||
| I dati possono essere utilizzati: | ||||||
| sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003 [8] sui profili del DNA; o | ||||||
| in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. [11] | ||||||
| Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). [2] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [4] RS 361 [5] RS 142.31 [6] RS 142.20 [7] RS 631.0 [8] RS 363 [9] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [10] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [11] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [12] Introdotto dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 354 [1] |
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| Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. | ||||||
| Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: | ||||||
| l'Ufficio federale di polizia; | ||||||
| la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia; | ||||||
| l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [2]; | ||||||
| le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti; | ||||||
| il Servizio delle attività informative della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia; | ||||||
| le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. [3] | ||||||
| I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 [4] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 [5] sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 [6] sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 [7] sulle dogane. | ||||||
| I dati possono essere utilizzati: | ||||||
| sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003 [8] sui profili del DNA; o | ||||||
| in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. [11] | ||||||
| Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). [2] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [4] RS 361 [5] RS 142.31 [6] RS 142.20 [7] RS 631.0 [8] RS 363 [9] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [10] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [11] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [12] Introdotto dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 354 [1] |
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| Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. | ||||||
| Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: | ||||||
| l'Ufficio federale di polizia; | ||||||
| la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia; | ||||||
| l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [2]; | ||||||
| le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti; | ||||||
| il Servizio delle attività informative della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia; | ||||||
| le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. [3] | ||||||
| I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 [4] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 [5] sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 [6] sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 [7] sulle dogane. | ||||||
| I dati possono essere utilizzati: | ||||||
| sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003 [8] sui profili del DNA; o | ||||||
| in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. [11] | ||||||
| Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). [2] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [4] RS 361 [5] RS 142.31 [6] RS 142.20 [7] RS 631.0 [8] RS 363 [9] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [10] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [11] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). [12] Introdotto dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). | ||||||