aMVG.
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 109 Casi assicurativi pendenti |
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| I casi assicurativi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge saranno trattati secondo il nuovo diritto nelle parti che non sono ancora state riconosciute o che non sono ancora state oggetto di una decisione. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 109 Casi assicurativi pendenti |
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| I casi assicurativi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge saranno trattati secondo il nuovo diritto nelle parti che non sono ancora state riconosciute o che non sono ancora state oggetto di una decisione. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 109 Casi assicurativi pendenti |
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| I casi assicurativi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge saranno trattati secondo il nuovo diritto nelle parti che non sono ancora state riconosciute o che non sono ancora state oggetto di una decisione. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 49 Principi di calcolo e adeguamento della rendita |
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| La gravità della menomazione dell'integrità è determinata equamente tenendo conto di tutte le circostanze. | ||||||
| La rendita per menomazione dell'integrità è stabilita in percentuale dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta il capoverso 4 e tenendo conto della gravità della menomazione dell'integrità. In caso di perdita totale di una funzione vitale quale l'udito o la vista, di massima, è accordata una rendita per menomazione dell'integrità del 50 per cento. | ||||||
| La rendita per menomazione dell'integrità è concessa per una durata indeterminata. In generale è riscattata. | ||||||
| L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a 20 000 franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza, all'evoluzione dei prezzi. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 49 Principi di calcolo e adeguamento della rendita |
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| La gravità della menomazione dell'integrità è determinata equamente tenendo conto di tutte le circostanze. | ||||||
| La rendita per menomazione dell'integrità è stabilita in percentuale dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta il capoverso 4 e tenendo conto della gravità della menomazione dell'integrità. In caso di perdita totale di una funzione vitale quale l'udito o la vista, di massima, è accordata una rendita per menomazione dell'integrità del 50 per cento. | ||||||
| La rendita per menomazione dell'integrità è concessa per una durata indeterminata. In generale è riscattata. | ||||||
| L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a 20 000 franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza, all'evoluzione dei prezzi. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659). | ||||||
. aMVG); ihr steht insbesondere auch der im wesentlichen in das neue Recht überführte Art. 37 Abs. 1
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 109 Casi assicurativi pendenti |
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| I casi assicurativi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge saranno trattati secondo il nuovo diritto nelle parti che non sono ancora state riconosciute o che non sono ancora state oggetto di una decisione. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 46 Riscatto della rendita |
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| Una rendita d'invalidità può essere riscattata in ogni momento al suo valore attuale, se il grado d'invalidità non supera il 10 per cento. | ||||||
| Negli altri casi, la rendita è riscattata completamente o parzialmente soltanto su richiesta dell'assicurato. La richiesta è soddisfatta se appare giustificata in base all'apprezzamento medico e alla situazione personale, economica e sociale dell'assicurato. Una rendita può essere riscattata segnatamente per acquistare una proprietà immobiliare che serva da abitazione all'assicurato. | ||||||
| L'assicurato la cui rendita è stata riscattata può chiedere, nel caso di un ulteriore aumento considerevole dell'invalidità, il pagamento di una rendita complementare. | ||||||
| Il diritto a una rendita per superstiti non è toccato dal riscatto di una rendita d'invalidità. | ||||||
| Il Consiglio federale può disciplinare mediante ordinanza i particolari del calcolo del riscatto. | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 28 [1] Principio |
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| L'assicurato ha diritto a una rendita se: | ||||||
| la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; | ||||||
| ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e | ||||||
| al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento. | ||||||
| La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [2] RS 830.1 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). [4] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
. aMVG (und Art. 40 f
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 40 Diritto e calcolo |
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| L'indennità giornaliera è sostituita da una rendita d'invalidità, se dalla continuazione della cura non v'è da aspettarsi un sensibile miglioramento dello stato di salute dell'assicurato e se l'affezione, dopo l'integrazione ragionevolmente esigibile, causa un pregiudizio presumibilmente permanente o di lunga durata della capacità al guadagno (invalidità, art. 8 LPGA [1]). [2] | ||||||
| Nel caso di invalidità totale, la rendita annua d'invalidità corrisponde all'80 per cento del guadagno annuo assicurato. [3] Nel caso di invalidità parziale, la rendita è ridotta proporzionalmente. | ||||||
| È assicurato il guadagno annuo che sarebbe stato presumibilmente conseguito durante il periodo d'invalidità se non fosse insorta l'affezione assicurata. Per stabilire l'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale parte dall'importo valido all'entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all'adeguamento delle rendite giusta l'articolo 43, all'evoluzione dell'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale competente. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare, mediante ordinanza, prescrizioni più precise sulla valutazione del guadagno annuo presumibile di cui l'assicurato è privato nel caso di lavoro il cui valore pecuniario può essere solo stimato. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [3] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [5] Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||