SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 76 Notificazione della decisione - 1 La decisione è notificata segnatamente:326 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88ter Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - Se una persona assicurata presso un assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal chiede all'assicurazione per l'invalidità provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal interessato. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - All'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competente di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88ter Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - Se una persona assicurata presso un assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal chiede all'assicurazione per l'invalidità provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal interessato. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - All'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competente di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 75 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 76 Notificazione della decisione - 1 La decisione è notificata segnatamente:326 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - All'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competente di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88ter Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - Se una persona assicurata presso un assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal chiede all'assicurazione per l'invalidità provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal interessato. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - All'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competente di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 69 Rimedi giuridici: disposizioni particolari - 1 In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA426: |
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1 | In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA426: |
a | le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI; |
b | le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.428 |
1bis | La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.429 L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.430 |
2 | Il capoverso 1bis e l'articolo 85bis capoverso 3 LAVS431 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.432 |
3 | Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27quinquies possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005433 sul Tribunale federale.434 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88ter Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - Se una persona assicurata presso un assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal chiede all'assicurazione per l'invalidità provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal interessato. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - All'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competente di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - All'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competente di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - All'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competente di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88ter Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - Se una persona assicurata presso un assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal chiede all'assicurazione per l'invalidità provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal interessato. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - All'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competente di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88ter Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - Se una persona assicurata presso un assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal chiede all'assicurazione per l'invalidità provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal interessato. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - All'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competente di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88ter Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - Se una persona assicurata presso un assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal chiede all'assicurazione per l'invalidità provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal interessato. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88ter Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - Se una persona assicurata presso un assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal chiede all'assicurazione per l'invalidità provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal interessato. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - All'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competente di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88ter Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - Se una persona assicurata presso un assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal chiede all'assicurazione per l'invalidità provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal interessato. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - All'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competente di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 88ter Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal - Se una persona assicurata presso un assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal chiede all'assicurazione per l'invalidità provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal interessato. |