BStP; Art. 23
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 23 [1] Concorrenza sleale |
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| Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| Può sporgere querela chiunque è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 9 e 10. | ||||||
| La Confederazione ha i diritti procedurali di un accusatore privato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189). [2] Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099). [3] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
BStP sind auch Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung und Feststellung der Widerrechtlichkeit einer Verletzung gemäss Art. 9 Abs. 1
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 9 Legittimazione attiva [1] |
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| Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice: | ||||||
| di proibire una lesione imminente; | ||||||
| di far cessare una lesione attuale; | ||||||
| di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. | ||||||
| Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. | ||||||
| Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni [2], proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] RS 220 | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
BStP in der Fassung gemäss Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHG; SR 312.5) vom 4. Oktober 1991, in Kraft seit 1. Januar 1993, steht die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde unter anderem dem Geschädigten zu, wenn er sich bereits vorher am Verfahren beteiligt hat und soweit sich der Entscheid auf die Beurteilung seiner Zivilforderung auswirken kann. Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen Art. 8 Abs. 1 lit. c
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 8 [1] Informazione sull'aiuto alle vittime e annuncio dei casi |
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| Le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime e a determinate condizioni ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. Gli obblighi relativi sono retti dalla procedura applicabile. | ||||||
| Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all'estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime in Svizzera. Se la vittima vi acconsente, ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. | ||||||
| I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai congiunti della vittima. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
BStP ergebenden zusätzlichen Voraussetzung legitimiert, dass er im kantonalen Strafverfahren, soweit zumutbar, adhäsionsweise seine Zivilforderung geltend gemacht hat. Dagegen ist der Geschädigte zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen letztinstanzlichen Einstellungsentscheid unabhängig von der adhäsionsweisen Geltendmachung einer Zivilforderung unter den in Art. 270 Abs. 1
BStP genannten Voraussetzungen legitimiert (BGE 120 IV 44 E. 4). bb) Die in Art. 270 Abs. 1
BStP genannten Legitimationsvoraussetzungen müssen allerdings nicht in jedem Fall erfüllt sein. So kann der Strafantragsteller ungeachtet dieser Legitimationsvoraussetzungen einen Entscheid mit eidgenössischer Nichtigkeitsbeschwerde anfechten, soweit es um Fragen des Strafantragsrechts als solches geht (BGE 120 IV 44 E. 7). Ferner ist der Privatstrafkläger unabhängig von den in Art. 270 Abs. 1
BStP genannten Voraussetzungen zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde
BStP genannten Legitimationsvoraussetzungen zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde befugt ist, ist vorliegend erfüllt. Insbesondere geht es im konkreten Fall letztlich nicht um Fragen des Strafantragsrechts als solches. Zwar hat die Vorinstanz an sich die Strafantragsberechtigung des Beschwerdeführers verneint, da er keine Organisation im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
BStP genannten Legitimationsvoraussetzungen erfüllt seien. aa) Gemäss Art. 10 Abs. 2 lit. a
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 9 Legittimazione attiva [1] |
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| Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice: | ||||||
| di proibire una lesione imminente; | ||||||
| di far cessare una lesione attuale; | ||||||
| di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. | ||||||
| Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. | ||||||
| Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni [2], proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] RS 220 | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 9 Legittimazione attiva [1] |
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| Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice: | ||||||
| di proibire una lesione imminente; | ||||||
| di far cessare una lesione attuale; | ||||||
| di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. | ||||||
| Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. | ||||||
| Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni [2], proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] RS 220 | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 9 Legittimazione attiva [1] |
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| Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice: | ||||||
| di proibire una lesione imminente; | ||||||
| di far cessare una lesione attuale; | ||||||
| di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. | ||||||
| Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. | ||||||
| Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni [2], proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] RS 220 | ||||||
BStP sind nicht nur Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen, sondern auch Ansprüche der in Art. 9 Abs. 1
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 9 Legittimazione attiva [1] |
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| Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice: | ||||||
| di proibire una lesione imminente; | ||||||
| di far cessare una lesione attuale; | ||||||
| di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. | ||||||
| Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. | ||||||
| Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni [2], proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] RS 220 | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 9 Legittimazione attiva [1] |
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| Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice: | ||||||
| di proibire una lesione imminente; | ||||||
| di far cessare una lesione attuale; | ||||||
| di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. | ||||||
| Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. | ||||||
| Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni [2], proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] RS 220 | ||||||
BStP zu qualifizieren, zumal auch Ansprüchen der genannten Art eine Wiedergutmachungsfunktion zukommt. bb) Im angefochtenen Entscheid wird die erstinstanzliche Einstellungsverfügung mit der Begründung bestätigt, dass die fraglichen Eier die Voraussetzungen erfüllten, unter denen Eier gemäss Art. 173a LMV als "Freilandeier" bezeichnet werden dürfen, und dass diese Bezeichnung im konkreten Fall daher nicht täuschend im Sinne des UWG sei. Dieser Entscheid kann sich auf die Beurteilung von Zivilforderungen im genannten Sinne auswirken, da diese die Erfüllung des objektiven Tatbestandes einer UWG-Widerhandlung voraussetzen. cc) Geschädigte im Sinne des Strafprozessrechts und damit auch von Art. 270 Abs. 1
BStP ist diejenige Person, welcher durch das eingeklagte Verhalten unmittelbar ein Schaden zugefügt wurde oder zu erwachsen drohte. Das ist in der Regel der Träger des Rechtsgutes, das durch die fragliche Strafbestimmung vor Verletzung oder Gefährdung geschützt werden soll (BGE 117 Ia 135 E. 2a mit zahlreichen Hinweisen, BGE 118 Ia 14 E. 2b). Der Schaden kann auch moralischer oder ideeller Natur sein. Die Berufs- und Wirtschaftsverbände sowie die Konsumentenschutzorganisationen sind auf dem Gebiet des UWG, soweit sie nicht selber als Konsumenten oder als Wettbewerber von der eingeklagten Tat betroffen sind, sondern insoweit die Interessen ihrer Mitglieder bzw. der Konsumenten wahrnehmen, nicht Geschädigte in diesem strafprozessrechtlichen Sinne, sondern Vertreter der geschädigten Konkurrenten und Konsumenten. Die "Verbandsklage" hat eine stellvertretende Funktion (Botschaft des Bundesrates zum UWG, BBl 1983 II 1009 ff., 1077), und die in Art. 10 Abs. 2 lit. a
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
BStP sind, müssen sie, da sie gemäss Art. 23
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 23 [1] Concorrenza sleale |
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| Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| Può sporgere querela chiunque è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 9 e 10. | ||||||
| La Confederazione ha i diritti procedurali di un accusatore privato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189). [2] Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099). [3] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
BStP genannten Voraussetzungen zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert ist, erweist sich insofern nicht als "sachgerecht". dd) Der Beschwerdeführer ist somit, obschon er nicht Geschädigter im Sinne von Art. 270 Abs. 1
BStP ist, zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde gegen den die erstinstanzliche Einstellungsverfügung bestätigenden
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 23 [1] Concorrenza sleale |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| Può sporgere querela chiunque è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 9 e 10. | ||||||
| La Confederazione ha i diritti procedurali di un accusatore privato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189). [2] Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099). [3] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 9 Legittimazione attiva [1] |
||||||
| Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice: | ||||||
| di proibire una lesione imminente; | ||||||
| di far cessare una lesione attuale; | ||||||
| di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. | ||||||
| Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. | ||||||
| Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni [2], proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] RS 220 | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 9 Legittimazione attiva [1] |
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| Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice: | ||||||
| di proibire una lesione imminente; | ||||||
| di far cessare una lesione attuale; | ||||||
| di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. | ||||||
| Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. | ||||||
| Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni [2], proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] RS 220 | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 23 [1] Concorrenza sleale |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| Può sporgere querela chiunque è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 9 e 10. | ||||||
| La Confederazione ha i diritti procedurali di un accusatore privato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189). [2] Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099). [3] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
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| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 12 [1] |
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| Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: | ||||||
| i Comuni; | ||||||
| le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:sono attive a livello nazionale;perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2 situati all'interno di zone edificabili; restano legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi: | ||||||
| situati all'interno di un sito caratteristico d'importanza nazionale o se i progetti concernono direttamente luoghi storici o monumenti culturali oppure se s'intende realizzarli nelle loro immediate vicinanze; o | ||||||
| situati all'interno di un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale. [2] | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 12 [1] |
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| Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: | ||||||
| i Comuni; | ||||||
| le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:sono attive a livello nazionale;perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2 situati all'interno di zone edificabili; restano legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi: | ||||||
| situati all'interno di un sito caratteristico d'importanza nazionale o se i progetti concernono direttamente luoghi storici o monumenti culturali oppure se s'intende realizzarli nelle loro immediate vicinanze; o | ||||||
| situati all'interno di un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale. [2] | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 23 [1] Concorrenza sleale |
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| Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| Può sporgere querela chiunque è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 9 e 10. | ||||||
| La Confederazione ha i diritti procedurali di un accusatore privato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189). [2] Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099). [3] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||