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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati |
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| Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù. | ||||||
| Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. | ||||||
| Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo: | ||||||
| ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata; | ||||||
| ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; | ||||||
| ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; | ||||||
| ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati |
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| Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù. | ||||||
| Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. | ||||||
| Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo: | ||||||
| ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata; | ||||||
| ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; | ||||||
| ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; | ||||||
| ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati |
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| Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù. | ||||||
| Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. | ||||||
| Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo: | ||||||
| ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata; | ||||||
| ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; | ||||||
| ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; | ||||||
| ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici. | ||||||