SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
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1 | La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione.98 |
3 | L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.99 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 101 - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti: |
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1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società di investimento a capitale fisso; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità del capitale azionario con un rinvio al fatto che i conferimenti sono stati interamente effettuati; |
i | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
j | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
k | i membri del consiglio di amministrazione; |
l | le persone autorizzate a rappresentare; |
m | il fatto che l'audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol; |
n | la società di audit abilitata; |
o | l'organo di pubblicazione legale e gli altri organi di pubblicazione; |
p | la forma delle comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto. |
2 | Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni relative alla società anonima. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
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1 | La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione.98 |
3 | L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.99 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 101 - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti: |
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1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società di investimento a capitale fisso; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità del capitale azionario con un rinvio al fatto che i conferimenti sono stati interamente effettuati; |
i | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
j | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
k | i membri del consiglio di amministrazione; |
l | le persone autorizzate a rappresentare; |
m | il fatto che l'audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol; |
n | la società di audit abilitata; |
o | l'organo di pubblicazione legale e gli altri organi di pubblicazione; |
p | la forma delle comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto. |
2 | Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni relative alla società anonima. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 4 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 936 - 1 Il registro di commercio è pubblico. La pubblicità concerne le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi. Il numero di assicurato AVS non è pubblico. |
|
1 | Il registro di commercio è pubblico. La pubblicità concerne le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi. Il numero di assicurato AVS non è pubblico. |
2 | Le iscrizioni, gli statuti e gli atti di fondazione sono resi accessibili gratuitamente via Internet. Gli altri documenti giustificativi e le notificazioni sono consultabili presso il competente ufficio del registro di commercio, che su richiesta può renderli accessibili via Internet. |
3 | Le iscrizioni del registro di commercio accessibili via Internet devono poter essere consultate in base a criteri di ricerca. |
4 | Le modifiche del registro di commercio devono essere ricostruibili in ordine cronologico. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 936 - 1 Il registro di commercio è pubblico. La pubblicità concerne le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi. Il numero di assicurato AVS non è pubblico. |
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1 | Il registro di commercio è pubblico. La pubblicità concerne le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi. Il numero di assicurato AVS non è pubblico. |
2 | Le iscrizioni, gli statuti e gli atti di fondazione sono resi accessibili gratuitamente via Internet. Gli altri documenti giustificativi e le notificazioni sono consultabili presso il competente ufficio del registro di commercio, che su richiesta può renderli accessibili via Internet. |
3 | Le iscrizioni del registro di commercio accessibili via Internet devono poter essere consultate in base a criteri di ricerca. |
4 | Le modifiche del registro di commercio devono essere ricostruibili in ordine cronologico. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 117 Sede, domicilio legale e altri indirizzi - 1 Come sede è iscritto il nome del Comune politico. |
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1 | Come sede è iscritto il nome del Comune politico. |
2 | Come domicilio legale è iscritto l'indirizzo del luogo presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile alla sua sede, con le indicazioni seguenti: via, numero civico, codice di avviamento postale e luogo. Può trattarsi dell'indirizzo dell'ente giuridico oppure di quello di un terzo (indirizzo c/o). |
3 | Se un ente giuridico dispone di un indirizzo c/o come domicilio legale, alla notificazione per l'iscrizione deve essere allegata una dichiarazione del domiciliatario come documento giustificativo. |
4 | Se le circostanze lasciano presumere che l'indirizzo notificato quale domicilio legale sia un indirizzo c/o senza essere dichiarato tale, l'ufficio del registro di commercio chiede all'ente giuridico di presentare la dichiarazione secondo il capoverso 3 oppure documenti giustificativi per un proprio indirizzo, in particolare un contratto di locazione o un estratto del registro fondiario. |
5 | Oltre all'indicazione della sede e del domicilio legale, ogni ente giuridico ha la facoltà di far iscrivere nel registro di commercio della sua sede altri indirizzi situati in Svizzera, in particolare un indirizzo di liquidazione o una casella postale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
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1 | La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione.98 |
3 | L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.99 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 101 - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti: |
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1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società di investimento a capitale fisso; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità del capitale azionario con un rinvio al fatto che i conferimenti sono stati interamente effettuati; |
i | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
j | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
k | i membri del consiglio di amministrazione; |
l | le persone autorizzate a rappresentare; |
m | il fatto che l'audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol; |
n | la società di audit abilitata; |
o | l'organo di pubblicazione legale e gli altri organi di pubblicazione; |
p | la forma delle comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto. |
2 | Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni relative alla società anonima. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 104 Contenuto dell'iscrizione - L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale variabile contiene le indicazioni seguenti: |
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a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società di investimento a capitale variabile; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | la specie delle azioni; |
i | in caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, segnatamente se la cerchia degli investitori è limitata a investitori qualificati, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
j | nel caso di diverse categorie di azioni, i diritti ad esse inerenti con un rinvio allo statuto per i dettagli; |
k | i membri del consiglio di amministrazione; |
l | le persone autorizzate a rappresentare; |
m | il fatto che l'audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol; |
n | la società di audit abilitata; |
o | l'organo di pubblicazione legale e gli altri organi di pubblicazione; |
p | la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; |
q | ... |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 101 - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti: |
|
1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società di investimento a capitale fisso; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità del capitale azionario con un rinvio al fatto che i conferimenti sono stati interamente effettuati; |
i | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
j | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
k | i membri del consiglio di amministrazione; |
l | le persone autorizzate a rappresentare; |
m | il fatto che l'audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol; |
n | la società di audit abilitata; |
o | l'organo di pubblicazione legale e gli altri organi di pubblicazione; |
p | la forma delle comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto. |
2 | Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni relative alla società anonima. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 641 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 716 - 1 Il consiglio d'amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea generale dalla legge o dallo statuto. |
|
1 | Il consiglio d'amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea generale dalla legge o dallo statuto. |
2 | Esso gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 765 - 1 I soci illimitatamente responsabili formano l'amministrazione della società in accomandita per azioni. Spettano loro la gestione e la rappresentanza della società. Lo statuto deve indicare i loro nomi. |
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1 | I soci illimitatamente responsabili formano l'amministrazione della società in accomandita per azioni. Spettano loro la gestione e la rappresentanza della società. Lo statuto deve indicare i loro nomi. |
2 | ...657 |
3 | Ogni cambiamento dei soci illimitatamente responsabili esige il consenso dei membri che rimangono a far parte dell'amministrazione ed una modificazione dello statuto. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 835 - La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
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1 | La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione.98 |
3 | L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.99 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 83 - Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 54 - Le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 55 - 1 Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà. |
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1 | Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà. |
2 | Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni. |
3 | Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
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1 | La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione.98 |
3 | L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.99 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 101 - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti: |
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1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società di investimento a capitale fisso; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità del capitale azionario con un rinvio al fatto che i conferimenti sono stati interamente effettuati; |
i | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
j | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
k | i membri del consiglio di amministrazione; |
l | le persone autorizzate a rappresentare; |
m | il fatto che l'audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol; |
n | la società di audit abilitata; |
o | l'organo di pubblicazione legale e gli altri organi di pubblicazione; |
p | la forma delle comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto. |
2 | Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni relative alla società anonima. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 83 - Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 80 - Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 83 - Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 54 - Le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 55 - 1 Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà. |
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1 | Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà. |
2 | Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni. |
3 | Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 83 - Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 83 - Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 83 - Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 52 - 1 Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l'iscrizione nel registro di commercio. |
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1 | Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l'iscrizione nel registro di commercio. |
2 | Le corporazioni, gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell'iscrizione.76 |
3 | Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
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1 | La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione.98 |
3 | L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.99 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 119 Dati personali - 1 Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti: |
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1 | Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti: |
a | il cognome; |
b | almeno un nome scritto per esteso; |
c | su richiesta, nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d'arte, cognomi d'affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell'unione domestica registrata; |
d | il Comune politico del luogo d'origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza; |
e | il Comune politico del domicilio o, in caso di domicilio all'estero, la località e lo Stato; |
f | i titoli accademici svizzeri o quelli esteri equivalenti, se documentati; |
g | la funzione che la persona riveste in seno all'ente giuridico; |
h | il tipo di diritto di firma o l'indicazione che la persona non è autorizzata a firmare; |
i | il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone. |
2 | La grafia del cognome, del cognome prima del matrimonio e dei nomi rispetta quella che figura sul documento di identità usato per la rilevazione dei dati personali (art. 24b) |
3 | L'iscrizione di un ente giuridico in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico deve contenere le indicazioni seguenti: |
a | se il titolare della funzione è iscritto nel registro di commercio: |
a1 | la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di commercio, |
a2 | il numero d'identificazione delle imprese, |
a3 | la sede, |
a4 | la funzione; |
b | se il titolare della funzione non è iscritto nel registro di commercio: |
b1 | il nome o la designazione, |
b2 | se del caso, il numero d'identificazione delle imprese, |
b3 | l'indicazione che l'ente giuridico non è iscritto nel registro di commercio, |
b4 | la sede, |
b5 | la funzione. |
4 | Se una comunione giuridica è iscritta in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico, l'iscrizione deve indicare le persone di cui è composta. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 61 - 1 Approvati gli statuti e costituita la direzione, l'associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio. |
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1 | Approvati gli statuti e costituita la direzione, l'associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio. |
2 | L'iscrizione è obbligatoria se l'associazione: |
1 | per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d'indole commerciale; |
2 | sottostà all'obbligo di revisione; |
3 | raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all'estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.81 |
2bis | Il Consiglio federale emana le norme esecutive sull'obbligo di iscrizione nel registro di commercio.82 |
2ter | Può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall'obbligo di iscrizione segnatamente se, in base all'importo, alla provenienza, alla destinazione o all'impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti, esse presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.83 |
3 | ...84 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
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1 | La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione.98 |
3 | L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.99 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 55 - 1 Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà. |
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1 | Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà. |
2 | Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni. |
3 | Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 84 - 1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
|
1 | Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
1bis | I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.108 |
2 | L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. |
3 | Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza.109 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 84 - 1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
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1 | Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
1bis | I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.108 |
2 | L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. |
3 | Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza.109 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 84 - 1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
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1 | Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
1bis | I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.108 |
2 | L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. |
3 | Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza.109 |