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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 175 |
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| Il fallimento si considera aperto dal momento in cui è dichiarato. | ||||||
| Il giudice stabilisce tale momento nella sentenza. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 176 [1] |
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| Il giudice comunica senza indugio agli uffici d'esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario: | ||||||
| la dichiarazione di fallimento; | ||||||
| la revoca del fallimento; | ||||||
| la chiusura del fallimento; | ||||||
| le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso; | ||||||
| i provvedimenti conservativi. | ||||||
| Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la relativa dichiarazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2004 (Menzione del fallimento nel registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4033; FF 2003 56555663). | ||||||