SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 57 - 1 Il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se è richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell'esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.135 |
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1 | Il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se è richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell'esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.135 |
2 | Consultati i Cantoni, esso designa le strade principali con diritto di precedenza. |
3 | Esso emana disposizioni concernenti: |
a | gli ordini della polizia e, d'intesa con i Cantoni, i distintivi della polizia stradale, |
b | il controllo dei veicoli e dei loro conducenti al confine, |
c | il controllo dei veicoli della Confederazione e dei loro conducenti, |
d | il disciplinamento della circolazione da parte dei militari e |
e | l'accertamento dei fatti in caso d'infortuni, in cui sono coinvolti veicoli a motore militari. |
4 | ...136 |
5 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | gli occupanti di autoveicoli abbiano ad usare dispositivi di trattenuta (cinture di sicurezza e simili); |
b | i conducenti e i passeggeri di veicoli motorizzati a due ruote nonché di veicoli a motore leggeri, di quadricicli e tricicli a motore devono portare il casco di protezione.138 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV44). |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107745 o SN EN 107846, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.47 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
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1 | Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
2 | La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 90 - 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. |
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1 | È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. |
2 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. |
3 | È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. |
3bis | In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'articolo 48 del Codice penale238, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli.239 |
3ter | In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi.240 |
4 | È considerata grave l'inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata: |
a | di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h; |
b | di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h; |
c | di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h; |
d | di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h.241 |
5 | L'articolo 237 numero 2 del Codice penale242 non è applicabile in questi casi. |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 68 Genere e significato dei segnali luminosi - 1 I segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni.187 |
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1 | I segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni.187 |
1bis | La luce rossa significa «Fermata». Se nella luce rossa appare una freccia con i contorni neri, l'ordine di fermarsi è valevole soltanto per la direzione indicata. La luce lampeggiante rossa è adoperata solo ai passaggi a livello (art. 93 cpv. 2).188 |
2 | La luce verde dà via libera. I veicoli che svoltano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr189) e ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli sulla strada trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC190).191 |
3 | Le frecce verdi permettono la circolazione nella direzione indicata. Se nel contempo lampeggia accanto ad esse una luce gialla, i veicoli che svoltano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr) e ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli sulla carreggiata trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC).192 |
4 | La luce gialla significa: |
a | se segue alla luce verde: fermata per i veicoli che possono fermarsi ancora prima dell'intersezione; |
b | se è accesa insieme con la luce rossa: prepararsi per ripartire e attendere che la luce verde dia via libera. |
5 | Se i contorni di una freccia appaiono in nero nella luce gialla, questa è valevole soltanto nel senso indicato. |
6 | La luce gialla lampeggiante (art. 70 cpv. 1) obbliga i conducenti a usare particolare prudenza. |
7 | Le luci con il simbolo di un pedone sono rivolte ai pedoni; questi possono accedere alla carreggiata o alla zona dei binari soltanto se il simbolo verde è illuminato. Se esso incomincia a lampeggiare o se appare una luce gialla intermedia o subito la luce rossa, i pedoni devono allontanarsi immediatamente dalla carreggiata o dalla zona dei binari.193 |
8 | Le luci con il simbolo di un velocipede sono rivolte ai conducenti di velocipedi e di ciclomotori. Per il significato delle luci si applicano i capoversi 1 a 4.194 |
9 | Le frecce nere che figurano sui cartelli complementari applicate sotto i segnali luminosi significano che questi sono valevoli soltanto nel senso indicato. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 96 - Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con la multa404, se non è applicabile alcun'altra disposizione penale. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV44). |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107745 o SN EN 107846, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.47 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV44). |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107745 o SN EN 107846, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.47 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV44). |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107745 o SN EN 107846, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.47 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 57 - 1 Il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se è richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell'esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.135 |
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1 | Il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se è richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell'esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.135 |
2 | Consultati i Cantoni, esso designa le strade principali con diritto di precedenza. |
3 | Esso emana disposizioni concernenti: |
a | gli ordini della polizia e, d'intesa con i Cantoni, i distintivi della polizia stradale, |
b | il controllo dei veicoli e dei loro conducenti al confine, |
c | il controllo dei veicoli della Confederazione e dei loro conducenti, |
d | il disciplinamento della circolazione da parte dei militari e |
e | l'accertamento dei fatti in caso d'infortuni, in cui sono coinvolti veicoli a motore militari. |
4 | ...136 |
5 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | gli occupanti di autoveicoli abbiano ad usare dispositivi di trattenuta (cinture di sicurezza e simili); |
b | i conducenti e i passeggeri di veicoli motorizzati a due ruote nonché di veicoli a motore leggeri, di quadricicli e tricicli a motore devono portare il casco di protezione.138 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
2 | In tale ambito si attiene ai principi seguenti: |
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
3 | La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. |
4 | Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV44). |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107745 o SN EN 107846, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.47 |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
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1 | Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
2 | La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
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1 | Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
2 | La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV44). |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107745 o SN EN 107846, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.47 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
2 | In tale ambito si attiene ai principi seguenti: |
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
3 | La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. |
4 | Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
2 | In tale ambito si attiene ai principi seguenti: |
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
3 | La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. |
4 | Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV44). |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107745 o SN EN 107846, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.47 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV44). |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107745 o SN EN 107846, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.47 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 57 - 1 Il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se è richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell'esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.135 |
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1 | Il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se è richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell'esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.135 |
2 | Consultati i Cantoni, esso designa le strade principali con diritto di precedenza. |
3 | Esso emana disposizioni concernenti: |
a | gli ordini della polizia e, d'intesa con i Cantoni, i distintivi della polizia stradale, |
b | il controllo dei veicoli e dei loro conducenti al confine, |
c | il controllo dei veicoli della Confederazione e dei loro conducenti, |
d | il disciplinamento della circolazione da parte dei militari e |
e | l'accertamento dei fatti in caso d'infortuni, in cui sono coinvolti veicoli a motore militari. |
4 | ...136 |
5 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | gli occupanti di autoveicoli abbiano ad usare dispositivi di trattenuta (cinture di sicurezza e simili); |
b | i conducenti e i passeggeri di veicoli motorizzati a due ruote nonché di veicoli a motore leggeri, di quadricicli e tricicli a motore devono portare il casco di protezione.138 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
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1 | Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
2 | La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
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1 | Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
2 | La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
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1 | Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
2 | La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV44). |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107745 o SN EN 107846, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.47 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV44). |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107745 o SN EN 107846, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.47 |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
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1 | Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. |
2 | La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. |