SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 12 Consultazione di atti e informazioni - 1 La tassa per la consultazione di atti o per le informazioni concernenti il loro contenuto è di 9 franchi. La consultazione di titoli di credito (art. 73 LEF) e le informazioni che li concernono sono esenti da tassa. |
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1 | La tassa per la consultazione di atti o per le informazioni concernenti il loro contenuto è di 9 franchi. La consultazione di titoli di credito (art. 73 LEF) e le informazioni che li concernono sono esenti da tassa. |
2 | Se il tempo impiegato supera la mezz'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare. |
3 | Se le informazioni sono date per scritto, la tassa è aumentata della tassa prevista nell'articolo 9. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 18 - 1 La decisione di un'autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all'autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione. |
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1 | La decisione di un'autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all'autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione. |
2 | Contro una decisione dell'autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all'autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o ritardata giustizia. |
SR 281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) OTLEF Art. 15 Pluralità di operazioni - 1 Se occorrono parecchie operazioni, esse devono essere compiute, nel limite del possibile, congiuntamente; l'indennità di trasferta è ripartita in parti uguali fra le diverse operazioni. |
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1 | Se occorrono parecchie operazioni, esse devono essere compiute, nel limite del possibile, congiuntamente; l'indennità di trasferta è ripartita in parti uguali fra le diverse operazioni. |
2 | Se le operazioni sono compiute in luoghi diversi, l'indennità è ripartita fra le diverse operazioni proporzionalmente alla distanza. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 72 - 1 La notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta.148 |
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1 | La notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta.148 |
2 | All'atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 72 - 1 La notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta.148 |
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1 | La notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta.148 |
2 | All'atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 34 - 1 Gli avvisi e le decisioni degli uffici d'esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. |
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1 | Gli avvisi e le decisioni degli uffici d'esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. |
2 | Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201665 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: |
a | la firma da utilizzare; |
b | il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati; |
c | le modalità di trasmissione; |
d | il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati.66 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 72 - 1 La notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta.148 |
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1 | La notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta.148 |
2 | All'atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta. |