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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
||||||
| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 196 |
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| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente. | ||||||
| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 196 |
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| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente. | ||||||
| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
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| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
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| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 196 |
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| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente. | ||||||
| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 196 |
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| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente. | ||||||
| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 196 |
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| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente. | ||||||
| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 196 |
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| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente. | ||||||
| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
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| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 196 |
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| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente. | ||||||
| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 196 |
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| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente. | ||||||
| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 176 |
||||||
| Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera. [1] | ||||||
| Le parti possono escludere l'applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC [2]. Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1. [3] | ||||||
| La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall'istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] RS 272 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 196 |
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| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente. | ||||||
| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 196 |
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| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente. | ||||||
| Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
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| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
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| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
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| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
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| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 1 |
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| La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: | ||||||
| la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; | ||||||
| il diritto applicabile; | ||||||
| i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; | ||||||
| il fallimento e il concordato; | ||||||
| l'arbitrato. | ||||||
| Sono fatti salvi i trattati internazionali. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 1 |
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| La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: | ||||||
| la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; | ||||||
| il diritto applicabile; | ||||||
| i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; | ||||||
| il fallimento e il concordato; | ||||||
| l'arbitrato. | ||||||
| Sono fatti salvi i trattati internazionali. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
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| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
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| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
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| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
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| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
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| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||