SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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