ÜbBest. BV; Vereinbarkeit kantonalrechtlicher Beschränkungen der Schiffahrt mit dem Bundesgesetz über die Binnenschiffahrt (BSG).
ÜbBest. BV und Art. 4
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 72 [1] |
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| Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: | ||||||
| le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 73 [1] |
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| Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| dei Dipartimenti e della Cancelleria federale; | ||||||
| degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi; | ||||||
| delle autorità cantonali di ultima istanza. | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale (RU 2000 416; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
ÜbBest. BV die Zuständigkeit des Bundesgerichtes ausdrücklich vorbehalten bleibt (Art. 73 Abs. 2 lit. a
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 73 [1] |
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| Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| dei Dipartimenti e della Cancelleria federale; | ||||||
| degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi; | ||||||
| delle autorità cantonali di ultima istanza. | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale (RU 2000 416; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 2 Esercizio della navigazione |
||||||
| La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge. | ||||||
| L'uso particolare e l'uso comune accresciuto sono subordinati all'autorizzazione del Cantone sul cui territorio le acque si trovano. | ||||||
| I natanti [1] al servizio della Confederazione possono navigare su tutte le acque. | ||||||
| [1] Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
|
RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento |
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| Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. | ||||||
| Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. | ||||||
| I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
ÜbBest. BV). Zudem würden die Kanufahrer in Verletzung von Art. 4
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
ÜbBest. BV gelten, wenn die Bundesrechtmässigkeit eines kantonalen Hoheitsaktes wie hier davon abhängt, ob dieser durch ein ausreichendes öffentliches Interesse gedeckt ist. Anders als bei Grundrechtseingriffen, z.B. bei
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 2 Esercizio della navigazione |
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| La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge. | ||||||
| L'uso particolare e l'uso comune accresciuto sono subordinati all'autorizzazione del Cantone sul cui territorio le acque si trovano. | ||||||
| I natanti [1] al servizio della Confederazione possono navigare su tutte le acque. | ||||||
| [1] Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 2 Esercizio della navigazione |
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| La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge. | ||||||
| L'uso particolare e l'uso comune accresciuto sono subordinati all'autorizzazione del Cantone sul cui territorio le acque si trovano. | ||||||
| I natanti [1] al servizio della Confederazione possono navigare su tutte le acque. | ||||||
| [1] Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento |
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| Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. | ||||||
| Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. | ||||||
| I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento |
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| Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. | ||||||
| Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. | ||||||
| I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. | ||||||
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RS 747.201.1 ONI Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna Art. 18 [1] Generalità |
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| I natanti portano, di notte o in caso di scarsa visibilità [2] (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti. I segnali sono riprodotti nell'allegato 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). [2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento |
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| Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. | ||||||
| Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. | ||||||
| I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
ÜbBest. BV. cc) Neben den Interessen des Naturschutzes ist in die im Rahmen von Art. 3 Abs. 2
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
ÜbBest. BV.