SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 72 - Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: |
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a | le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 73 - Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni: |
|
a | dei Dipartimenti e della Cancelleria federale; |
b | degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi; |
c | delle autorità cantonali di ultima istanza. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 73 - Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni: |
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a | dei Dipartimenti e della Cancelleria federale; |
b | degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi; |
c | delle autorità cantonali di ultima istanza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 2 Esercizio della navigazione - 1 La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge. |
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1 | La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge. |
2 | L'uso particolare e l'uso comune accresciuto sono subordinati all'autorizzazione del Cantone sul cui territorio le acque si trovano. |
3 | I natanti8 al servizio della Confederazione possono navigare su tutte le acque. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento - 1 Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
2 | Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. |
3 | I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 2 Esercizio della navigazione - 1 La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge. |
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1 | La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge. |
2 | L'uso particolare e l'uso comune accresciuto sono subordinati all'autorizzazione del Cantone sul cui territorio le acque si trovano. |
3 | I natanti8 al servizio della Confederazione possono navigare su tutte le acque. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 2 Esercizio della navigazione - 1 La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge. |
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1 | La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge. |
2 | L'uso particolare e l'uso comune accresciuto sono subordinati all'autorizzazione del Cantone sul cui territorio le acque si trovano. |
3 | I natanti8 al servizio della Confederazione possono navigare su tutte le acque. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento - 1 Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
2 | Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. |
3 | I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento - 1 Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
2 | Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. |
3 | I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 18 Generalità - I natanti portano, di notte o in caso di scarsa visibilità51 (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti. I segnali sono riprodotti nell'allegato 2. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento - 1 Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
2 | Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. |
3 | I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |