SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 63 Istruzione complementare - Assolvono un'istruzione complementare i militi previsti per: |
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a | una funzione di specialista; |
b | un compito che richiede competenze particolari oltre a quelle previste dalla loro funzione ordinaria nella protezione civile. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 68 - 1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato. |
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1 | Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato. |
2 | Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante. |
3 | La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta. |
4 | Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 68 - 1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato. |
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1 | Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato. |
2 | Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante. |
3 | La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta. |
4 | Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati - 1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù. |
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1 | Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù. |
2 | Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. |
3 | Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo: |
a | ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata; |
b | ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; |
c | ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; |
d | ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 63 Istruzione complementare - Assolvono un'istruzione complementare i militi previsti per: |
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a | una funzione di specialista; |
b | un compito che richiede competenze particolari oltre a quelle previste dalla loro funzione ordinaria nella protezione civile. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 81 - 1 È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare: |
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1 | È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare: |
a | non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; |
abis | non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio; |
b | non si presenta a un servizio al quale è convocato; |
c | abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; |
d | non vi ritorna dopo un'assenza giustificata; |
e | disobbedisce, dopo l'entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.147 |
1bis | In caso di reati secondo il capoverso 1, la pena pecuniaria o l'esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse se è pronunciata anche l'esclusione dall'esercito secondo l'articolo 49.148 |
2 | In servizio attivo la pena è una pena detentiva o pecuniaria. |
3 | Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d'ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all'articolo 8 della legge del 6 ottobre 1995149 sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell'ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l'esclusione dall'esercito. |
4 | Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore, ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest'ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d'istruzione rifiutato e si svolge nell'ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile. |
5 | Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l'esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4. |
6 | È fatto salvo l'articolo 84.150 |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 81 - 1 È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare: |
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1 | È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare: |
a | non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; |
abis | non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio; |
b | non si presenta a un servizio al quale è convocato; |
c | abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; |
d | non vi ritorna dopo un'assenza giustificata; |
e | disobbedisce, dopo l'entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.147 |
1bis | In caso di reati secondo il capoverso 1, la pena pecuniaria o l'esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse se è pronunciata anche l'esclusione dall'esercito secondo l'articolo 49.148 |
2 | In servizio attivo la pena è una pena detentiva o pecuniaria. |
3 | Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d'ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all'articolo 8 della legge del 6 ottobre 1995149 sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell'ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l'esclusione dall'esercito. |
4 | Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore, ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest'ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d'istruzione rifiutato e si svolge nell'ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile. |
5 | Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l'esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4. |
6 | È fatto salvo l'articolo 84.150 |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 63 Istruzione complementare - Assolvono un'istruzione complementare i militi previsti per: |
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a | una funzione di specialista; |
b | un compito che richiede competenze particolari oltre a quelle previste dalla loro funzione ordinaria nella protezione civile. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 63 Istruzione complementare - Assolvono un'istruzione complementare i militi previsti per: |
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a | una funzione di specialista; |
b | un compito che richiede competenze particolari oltre a quelle previste dalla loro funzione ordinaria nella protezione civile. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 63 Istruzione complementare - Assolvono un'istruzione complementare i militi previsti per: |
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a | una funzione di specialista; |
b | un compito che richiede competenze particolari oltre a quelle previste dalla loro funzione ordinaria nella protezione civile. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 68 - 1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato. |
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1 | Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato. |
2 | Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante. |
3 | La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta. |
4 | Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione. |