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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19 Aliquote di dazio |
||||||
| In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale. | ||||||
| Le aliquote di dazio per lo zucchero, inclusi i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 2016 [1] sull'approvvigionamento del Paese), ammontano ad almeno 7 franchi per 100 kg lordi. La presente disposizione è valida fino al 2026. [2] | ||||||
| [1] RS 531 [2] Introdotto della cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 85; FF 2021 457, 748). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
||||||
| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 18 Provvedimenti riguardo a prodotti ottenuti mediante metodi vietati |
||||||
| Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera; ne aumenta i dazi all'importazione o ne vieta l'importazione. [1] | ||||||
| Sono vietati ai sensi del capoverso 1 i metodi di produzione non autorizzati per motivi di protezione: | ||||||
| della vita o della salute di persone, animali o piante; oppure | ||||||
| dell'ambiente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19 Aliquote di dazio |
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| In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale. | ||||||
| Le aliquote di dazio per lo zucchero, inclusi i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 2016 [1] sull'approvvigionamento del Paese), ammontano ad almeno 7 franchi per 100 kg lordi. La presente disposizione è valida fino al 2026. [2] | ||||||
| [1] RS 531 [2] Introdotto della cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 85; FF 2021 457, 748). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19 Aliquote di dazio |
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| In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale. | ||||||
| Le aliquote di dazio per lo zucchero, inclusi i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 2016 [1] sull'approvvigionamento del Paese), ammontano ad almeno 7 franchi per 100 kg lordi. La presente disposizione è valida fino al 2026. [2] | ||||||
| [1] RS 531 [2] Introdotto della cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 85; FF 2021 457, 748). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19 Aliquote di dazio |
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| In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale. | ||||||
| Le aliquote di dazio per lo zucchero, inclusi i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 2016 [1] sull'approvvigionamento del Paese), ammontano ad almeno 7 franchi per 100 kg lordi. La presente disposizione è valida fino al 2026. [2] | ||||||
| [1] RS 531 [2] Introdotto della cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 85; FF 2021 457, 748). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 19a [1] Destinazione vincolata di proventi dei dazi |
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| Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. | ||||||
| Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. | ||||||
| Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. | ||||||
| Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049). | ||||||