SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 45 - La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 45 - La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 45 - La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 45 - La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale - 1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.115 |
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1 | 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.115 |
2 | Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 6 Responsabilità individuale e sociale - Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
2 | Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. |
3 | L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. |