SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 36 Prestazioni particolari a favore dei minorenni - 1 ...214 |
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1 | ...214 |
2 | I minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un'assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell'articolo 39. Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive.215 |
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SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 43bis Assegno per grandi invalidi - 1 Ha diritto all'assegno per grandi invalidi chi percepisce la totalità della rendita di vecchiaia, o è beneficiario di prestazioni complementari, e presenta una grande invalidità (art. 9 LPGA211) di grado elevato, medio o lieve, sempre che abbia domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera.212 |
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1 | Ha diritto all'assegno per grandi invalidi chi percepisce la totalità della rendita di vecchiaia, o è beneficiario di prestazioni complementari, e presenta una grande invalidità (art. 9 LPGA211) di grado elevato, medio o lieve, sempre che abbia domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera.212 |
1bis | Il diritto all'assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.213 |
2 | Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per sei mesi, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.214 |
3 | L'assegno mensile per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.215 |
4 | Chi, sino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento o sino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità riceve un assegno d'importo per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.216 |
4bis | Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio.217 |
5 | Le disposizioni della LAI218 sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.219 Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità220. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 36 Prestazioni particolari a favore dei minorenni - 1 ...214 |
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2 | I minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un'assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell'articolo 39. Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive.215 |
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SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 36 Prestazioni particolari a favore dei minorenni - 1 ...214 |
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2 | I minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un'assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell'articolo 39. Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive.215 |
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SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 8 Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari - 1 L'assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell'elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all'invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l'assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento. |
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1 | L'assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell'elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all'invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l'assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento. |
2 | Mezzi ausiliari definiti costosi dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali che, date le loro caratteristiche, possono essere utili anche ad altri assicurati sono rimborsati mediante sussidi di ammortamento annui, stabiliti secondo le spese e la prevedibile durata dell'utilizzazione. |
3 | Il rimborso può essere subordinato a talune condizioni miranti ad impedire l'impiego di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al passaggio di proprietà di tali mezzi all'assicurazione nel caso di mancata utilizzazione. |
SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 2 Il diritto ai mezzi ausiliari - 1 Il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia. |
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1 | Il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia. |
2 | L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato.7 |
3 | Il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità. |
4 | L'assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico. Se nell'elenco in allegato non è menzionato alcuno degli strumenti previsti dall'articolo 21quater LAI8, sono rimborsate le spese effettive.9 |
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SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 8 Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari - 1 L'assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell'elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all'invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l'assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento. |
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1 | L'assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell'elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all'invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l'assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento. |
2 | Mezzi ausiliari definiti costosi dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali che, date le loro caratteristiche, possono essere utili anche ad altri assicurati sono rimborsati mediante sussidi di ammortamento annui, stabiliti secondo le spese e la prevedibile durata dell'utilizzazione. |
3 | Il rimborso può essere subordinato a talune condizioni miranti ad impedire l'impiego di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al passaggio di proprietà di tali mezzi all'assicurazione nel caso di mancata utilizzazione. |
SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 8 Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari - 1 L'assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell'elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all'invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l'assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento. |
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1 | L'assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell'elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all'invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l'assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento. |
2 | Mezzi ausiliari definiti costosi dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali che, date le loro caratteristiche, possono essere utili anche ad altri assicurati sono rimborsati mediante sussidi di ammortamento annui, stabiliti secondo le spese e la prevedibile durata dell'utilizzazione. |
3 | Il rimborso può essere subordinato a talune condizioni miranti ad impedire l'impiego di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al passaggio di proprietà di tali mezzi all'assicurazione nel caso di mancata utilizzazione. |
SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 6 Debita cura - 1 I mezzi ausiliari consegnati dall'assicurazione devono essere utilizzati con la debita cura. |
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1 | I mezzi ausiliari consegnati dall'assicurazione devono essere utilizzati con la debita cura. |
SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 7 Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione - 1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
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1 | Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
2 | In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato. |
2bis | Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco sono assunte secondo l'articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19 |
3 | Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione. |
4 | Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato. |
SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 8 Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari - 1 L'assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell'elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all'invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l'assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento. |
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1 | L'assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell'elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all'invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l'assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento. |
2 | Mezzi ausiliari definiti costosi dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali che, date le loro caratteristiche, possono essere utili anche ad altri assicurati sono rimborsati mediante sussidi di ammortamento annui, stabiliti secondo le spese e la prevedibile durata dell'utilizzazione. |
3 | Il rimborso può essere subordinato a talune condizioni miranti ad impedire l'impiego di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al passaggio di proprietà di tali mezzi all'assicurazione nel caso di mancata utilizzazione. |
SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 7 Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione - 1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
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1 | Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
2 | In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato. |
2bis | Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco sono assunte secondo l'articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19 |
3 | Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione. |
4 | Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 36 Prestazioni particolari a favore dei minorenni - 1 ...214 |
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2 | I minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un'assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell'articolo 39. Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive.215 |
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2 | I minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un'assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell'articolo 39. Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive.215 |
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2 | I minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un'assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell'articolo 39. Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive.215 |
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