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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 325 [1] |
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| Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l'ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all'articolo 93 della legge federale dell'11 aprile 1889 [2] sulla esecuzione e sul fallimento. | ||||||
| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 325 [1] |
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| Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l'ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all'articolo 93 della legge federale dell'11 aprile 1889 [2] sulla esecuzione e sul fallimento. | ||||||
| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 325 [1] |
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| Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l'ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all'articolo 93 della legge federale dell'11 aprile 1889 [2] sulla esecuzione e sul fallimento. | ||||||
| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l'ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all'articolo 93 della legge federale dell'11 aprile 1889 [2] sulla esecuzione e sul fallimento. | ||||||
| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l'ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all'articolo 93 della legge federale dell'11 aprile 1889 [2] sulla esecuzione e sul fallimento. | ||||||
| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l'ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all'articolo 93 della legge federale dell'11 aprile 1889 [2] sulla esecuzione e sul fallimento. | ||||||
| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 164 |
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| Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. | ||||||
| Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 325 [1] |
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| Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l'ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all'articolo 93 della legge federale dell'11 aprile 1889 [2] sulla esecuzione e sul fallimento. | ||||||
| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 325 [1] |
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| Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l'ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all'articolo 93 della legge federale dell'11 aprile 1889 [2] sulla esecuzione e sul fallimento. | ||||||
| Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). [2] RS 281.1 | ||||||