SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 13 - 1 Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. |
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1 | Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. |
2 | I controlli possono comprendere un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico. Gli organi di controllo sono autorizzati a prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 2 Obbligo di pianificare - 1 Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 16 Zone agricole - 1 Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendono: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 16 Zone agricole - 1 Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendono: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 1 Scopi - 1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 3 Principi pianificatori - 1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette, di parti di tali animali o piante, nonché dei loro prodotti derivati. |
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1 | La presente legge disciplina il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette, di parti di tali animali o piante, nonché dei loro prodotti derivati. |
2 | Per specie di fauna e di flora protette si intendono: |
a | le specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III CITES; |
b | le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali; |
c | le specie di fauna e di flora i cui esemplari possono essere facilmente confusi con le specie di cui agli allegati I-III CITES. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 2 Elenco delle specie protette - Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) determina in un'ordinanza quali specie, parti e prodotti sono sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 6 Obbligo di dichiarazione - 1 Chiunque intenda importare, far transitare o esportare esemplari di specie protette è tenuto a dichiararli all'ufficio doganale o a un organo designato dall'USAV. |
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1 | Chiunque intenda importare, far transitare o esportare esemplari di specie protette è tenuto a dichiararli all'ufficio doganale o a un organo designato dall'USAV. |
2 | Il Consiglio federale disciplina le modalità di dichiarazione. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 13 - 1 Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. |
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1 | Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. |
2 | I controlli possono comprendere un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico. Gli organi di controllo sono autorizzati a prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 13 - 1 Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. |
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1 | Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. |
2 | I controlli possono comprendere un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico. Gli organi di controllo sono autorizzati a prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 13 - 1 Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. |
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1 | Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. |
2 | I controlli possono comprendere un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico. Gli organi di controllo sono autorizzati a prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 13 - 1 Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. |
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1 | Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. |
2 | I controlli possono comprendere un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico. Gli organi di controllo sono autorizzati a prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 13 - 1 Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. |
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1 | Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. |
2 | I controlli possono comprendere un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico. Gli organi di controllo sono autorizzati a prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |