SR 341 Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure LPPM Art. 5 Campo d'applicazione - 1 La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che: |
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1 | La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che: |
a | accolgono giovani adulti per educarli al lavoro (art. 100bis CP12); |
b | s'impegnano ad accogliere in totale almeno un terzo di persone delle categorie seguenti:14 |
b1 | fanciulli e adolescenti, giusta gli articoli 82 segg. e 89 segg. del Codice penale; |
b2 | fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolarmente turbato; oppure |
b3 | giovani adulti fino a 22 anni, in applicazione dell'articolo 397a del Codice civile15. |
2 | ...16 |
SR 341.1 Ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) - Ordinanza sui sussidi OPPM Art. 3 Formazioni riconosciute - Sono riconosciute le formazioni seguenti: |
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a | una formazione parallela all'impiego iniziata o conclusa nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale; |
b | una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell'istituto d'educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un'attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un'istituzione. |
SR 341 Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure LPPM Art. 6 Condizioni - 1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il pagamento dei sussidi, conformemente all'articolo 3. |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il pagamento dei sussidi, conformemente all'articolo 3. |
2 | Esso può subordinare la concessione dei sussidi ad altre condizioni o vincolarla ad oneri. |
SR 341 Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure LPPM Art. 3 Condizioni - 1 I sussidi sono concessi alle seguenti condizioni: |
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1 | I sussidi sono concessi alle seguenti condizioni: |
a | una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure o dell'assistenza alla gioventù dimostra che l'istituto risponde a una necessità; il Consiglio federale fissa le esigenze in materia di prova della necessità; |
abis | i progetti di costruzione di stabilimenti per l'esecuzione di sanzioni privative della libertà sono stati approvati dal pertinente concordato o dalla competente autorità cantonale; |
b | l'ampliamento o la trasformazione si inserisce nel piano generale di sviluppo dell'istituto; |
c | l'istituto è aperto a collocandi provenienti da diversi Cantoni; |
d | i progetti intendono realizzare miglioramenti nel senso dell'articolo 1 e non comportano spese sproporzionate; |
e | i criteri di gestione e l'ente responsabile dell'istituto garantiscono che lo scopo del medesimo sarà conseguito. |
2 | Se il committente dei lavori non è un Cantone, i sussidi sono subordinati alle seguenti condizioni supplementari: |
a | nel caso di istituti privati, l'ente responsabile è una persona giuridica di pubblica utilità ed uno dei suoi scopi principali è compreso nel campo d'applicazione della presente legge; |
b | l'autorità cantonale approva il progetto; |
c | il finanziamento del progetto e la copertura delle spese d'esercizio dell'istituto sono assicurati; |
d | la concessione di sussidi cantonali pari almeno al 40 per cento dei costi di costruzione riconosciuti è assicurata. |
3 | Se nel Cantone in cui il progetto di costruzione è realizzato non è garantita un'esecuzione conforme al diritto federale, i sussidi possono essere ridotti o negati. I sussidi che servono a rimediare a un'irregolarità non possono essere ridotti o negati.10 |
SR 341 Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure LPPM Art. 6 Condizioni - 1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il pagamento dei sussidi, conformemente all'articolo 3. |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il pagamento dei sussidi, conformemente all'articolo 3. |
2 | Esso può subordinare la concessione dei sussidi ad altre condizioni o vincolarla ad oneri. |
SR 341.1 Ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) - Ordinanza sui sussidi OPPM Art. 3 Formazioni riconosciute - Sono riconosciute le formazioni seguenti: |
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a | una formazione parallela all'impiego iniziata o conclusa nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale; |
b | una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell'istituto d'educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un'attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un'istituzione. |
SR 341.1 Ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) - Ordinanza sui sussidi OPPM Art. 3 Formazioni riconosciute - Sono riconosciute le formazioni seguenti: |
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a | una formazione parallela all'impiego iniziata o conclusa nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale; |
b | una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell'istituto d'educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un'attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un'istituzione. |
SR 341 Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure LPPM Art. 5 Campo d'applicazione - 1 La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che: |
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1 | La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che: |
a | accolgono giovani adulti per educarli al lavoro (art. 100bis CP12); |
b | s'impegnano ad accogliere in totale almeno un terzo di persone delle categorie seguenti:14 |
b1 | fanciulli e adolescenti, giusta gli articoli 82 segg. e 89 segg. del Codice penale; |
b2 | fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolarmente turbato; oppure |
b3 | giovani adulti fino a 22 anni, in applicazione dell'articolo 397a del Codice civile15. |
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SR 341 Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure LPPM Art. 5 Campo d'applicazione - 1 La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che: |
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1 | La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che: |
a | accolgono giovani adulti per educarli al lavoro (art. 100bis CP12); |
b | s'impegnano ad accogliere in totale almeno un terzo di persone delle categorie seguenti:14 |
b1 | fanciulli e adolescenti, giusta gli articoli 82 segg. e 89 segg. del Codice penale; |
b2 | fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolarmente turbato; oppure |
b3 | giovani adulti fino a 22 anni, in applicazione dell'articolo 397a del Codice civile15. |
2 | ...16 |
SR 341 Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure LPPM Art. 6 Condizioni - 1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il pagamento dei sussidi, conformemente all'articolo 3. |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il pagamento dei sussidi, conformemente all'articolo 3. |
2 | Esso può subordinare la concessione dei sussidi ad altre condizioni o vincolarla ad oneri. |
SR 341.1 Ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) - Ordinanza sui sussidi OPPM Art. 3 Formazioni riconosciute - Sono riconosciute le formazioni seguenti: |
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a | una formazione parallela all'impiego iniziata o conclusa nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale; |
b | una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell'istituto d'educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un'attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un'istituzione. |
SR 341.1 Ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) - Ordinanza sui sussidi OPPM Art. 3 Formazioni riconosciute - Sono riconosciute le formazioni seguenti: |
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a | una formazione parallela all'impiego iniziata o conclusa nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale; |
b | una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell'istituto d'educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un'attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un'istituzione. |
SR 341.1 Ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) - Ordinanza sui sussidi OPPM Art. 3 Formazioni riconosciute - Sono riconosciute le formazioni seguenti: |
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a | una formazione parallela all'impiego iniziata o conclusa nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale; |
b | una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell'istituto d'educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un'attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un'istituzione. |
SR 341.1 Ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) - Ordinanza sui sussidi OPPM Art. 3 Formazioni riconosciute - Sono riconosciute le formazioni seguenti: |
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a | una formazione parallela all'impiego iniziata o conclusa nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale; |
b | una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell'istituto d'educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un'attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un'istituzione. |
SR 341.1 Ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) - Ordinanza sui sussidi OPPM Art. 3 Formazioni riconosciute - Sono riconosciute le formazioni seguenti: |
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a | una formazione parallela all'impiego iniziata o conclusa nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale; |
b | una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell'istituto d'educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un'attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un'istituzione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 82 - Al detenuto idoneo deve per quanto possibile essere data la possibilità di acquisire una formazione e una formazione continua corrispondenti alle sue capacità. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 89 - 1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell'esecuzione. |
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1 | Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell'esecuzione. |
2 | Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall'autorità competente. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le disposizioni sull'assistenza riabilitativa e sulle nome di condotta (art. 93-95) sono applicabili. |
3 | Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5. |
4 | Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova. |
5 | Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino dell'esecuzione è computato nel resto della pena. |
6 | Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell'articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condizionale. Se deve essere eseguito soltanto il resto della pena è applicabile l'articolo 86 capoversi 1-4. |
7 | Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una decisione di ripristino dell'esecuzione è in concorso con una delle misure previste negli articoli 59-61, è applicabile l'articolo 57 capoversi 2 e 3. |
SR 341 Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure LPPM Art. 5 Campo d'applicazione - 1 La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che: |
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1 | La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che: |
a | accolgono giovani adulti per educarli al lavoro (art. 100bis CP12); |
b | s'impegnano ad accogliere in totale almeno un terzo di persone delle categorie seguenti:14 |
b1 | fanciulli e adolescenti, giusta gli articoli 82 segg. e 89 segg. del Codice penale; |
b2 | fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolarmente turbato; oppure |
b3 | giovani adulti fino a 22 anni, in applicazione dell'articolo 397a del Codice civile15. |
2 | ...16 |
SR 341 Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure LPPM Art. 5 Campo d'applicazione - 1 La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che: |
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1 | La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che: |
a | accolgono giovani adulti per educarli al lavoro (art. 100bis CP12); |
b | s'impegnano ad accogliere in totale almeno un terzo di persone delle categorie seguenti:14 |
b1 | fanciulli e adolescenti, giusta gli articoli 82 segg. e 89 segg. del Codice penale; |
b2 | fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolarmente turbato; oppure |
b3 | giovani adulti fino a 22 anni, in applicazione dell'articolo 397a del Codice civile15. |
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SR 341 Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure LPPM Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La Confederazione sussidia la costruzione, nei limiti dei crediti stanziati, l'ampliamento e la trasformazione dei seguenti istituti, pubblici e privati:4 |
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1 | La Confederazione sussidia la costruzione, nei limiti dei crediti stanziati, l'ampliamento e la trasformazione dei seguenti istituti, pubblici e privati:4 |
a | stabilimenti per l'esecuzione di pene di reclusione e di detenzione (art. 37 Codice penale, CP5); |
b | stabilimenti e sezioni di stabilimenti specializzate per l'esecuzione di pene privative della libertà di breve durata (art. 37bis e 39 CP); |
c | stabilimenti per misure di sicurezza sottoposti ad una autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 42 a 44 CP); |
d | case d'educazione al lavoro per giovani adulti (art. 100bis CP); |
e | sezioni specializzate per persone penalmente collocate in stabilimenti non sottoposti ad un'autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 40, 42 a 44 e 100bis CP); |
f | istituti specializzati per persone liberate condizionalmente o a titolo di prova o condannate con sospensione condizionale della pena (art. 38, 41 e 45 CP); |
g | case per fanciulli e adolescenti, nelle quali almeno un terzo dei giorni di permanenza riguardi persone penalmente collocate oppure quando tali case siano indispensabili all'esecuzione di misure penali (art. 82 segg. e 89 segg. CP). |
2 | La Confederazione può sussidiare la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di istituti specializzati per fanciulli, adolescenti e giovani adulti fino a 22 anni, il cui comportamento sociale è particolarmente turbato, purché questi istituti accolgano anche persone penalmente collocate.6 |
3 | Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale accorda un credito d'impegno pluriennale per le assegnazioni di cui ai capoversi 1 e 2.7 |