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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 192 |
||||||
| Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l'impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l'articolo 190a capoverso 1 lettera b. L'accordo richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1. [1] | ||||||
| Se le parti hanno escluso completamente l'impugnabilità di una decisione e questa dev'essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 [2] concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] RS 0.277.12 | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 192 |
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| Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l'impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l'articolo 190a capoverso 1 lettera b. L'accordo richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1. [1] | ||||||
| Se le parti hanno escluso completamente l'impugnabilità di una decisione e questa dev'essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 [2] concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] RS 0.277.12 | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 192 |
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| Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l'impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l'articolo 190a capoverso 1 lettera b. L'accordo richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1. [1] | ||||||
| Se le parti hanno escluso completamente l'impugnabilità di una decisione e questa dev'essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 [2] concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] RS 0.277.12 | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 176 |
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| Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera. [1] | ||||||
| Le parti possono escludere l'applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC [2]. Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1. [3] | ||||||
| La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall'istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] RS 272 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 192 |
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| Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l'impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l'articolo 190a capoverso 1 lettera b. L'accordo richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1. [1] | ||||||
| Se le parti hanno escluso completamente l'impugnabilità di una decisione e questa dev'essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 [2] concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] RS 0.277.12 | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 176 |
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| Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera. [1] | ||||||
| Le parti possono escludere l'applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC [2]. Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1. [3] | ||||||
| La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall'istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] RS 272 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 192 |
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| Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l'impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l'articolo 190a capoverso 1 lettera b. L'accordo richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1. [1] | ||||||
| Se le parti hanno escluso completamente l'impugnabilità di una decisione e questa dev'essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 [2] concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] RS 0.277.12 | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 36 |
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| Chi abbia compiuto un negozio giuridico benché incapace di agire giusta il diritto del proprio domicilio non può appellarsi a questa sua incapacità se, giusta il diritto dello Stato in cui il negozio fu compiuto, fosse stato capace di agire, eccetto che l'altra parte abbia saputo o dovuto sapere di tale incapacità. | ||||||
| La presente disposizione non si applica ai negozi giuridici del diritto di famiglia e del diritto successorio, né a quelli concernenti diritti reali su fondi. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 182 |
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| Le parti possono regolare la procedura arbitrale direttamente o mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; possono anche dichiarare applicabile un diritto procedurale di loro scelta. | ||||||
| Se non regolata dalle parti medesime, la procedura, per quanto necessario, è stabilita dal tribunale arbitrale, sia direttamente sia con riferimento a una legge o a un ordinamento procedurale arbitrale. | ||||||
| Indipendentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve garantire in ogni caso la parità di trattamento delle parti, nonché il loro diritto d'essere sentite in contraddittorio. | ||||||
| La parte che prosegue il procedimento arbitrale senza eccepire immediatamente una violazione di regole procedurali che ha constatato o che avrebbe potuto constatare usando la dovuta attenzione, non può più invocarla in un secondo tempo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||