SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 316 - 1 L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. |
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1 | L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. |
1bis | Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale.441 |
2 | Il Consiglio federale emana norme esecutive. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 316 - 1 L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. |
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1 | L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. |
1bis | Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale.441 |
2 | Il Consiglio federale emana norme esecutive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 316 - 1 L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. |
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1 | L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. |
1bis | Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale.441 |
2 | Il Consiglio federale emana norme esecutive. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 316 - 1 L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. |
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1 | L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. |
1bis | Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale.441 |
2 | Il Consiglio federale emana norme esecutive. |
SR 211.222.338 Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin) - Ordinanza sull'affiliazione OAMin Art. 3 Diritto cantonale - 1 I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza. |
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1 | I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza. |
2 | È riservato ai Cantoni di promuovere l'affiliazione soprattutto: |
a | adottando provvedimenti per la formazione, il perfezionamento e la consulenza di genitori affilianti e degli esperti, come pure per la mediazione di buoni posti per gli affiliati nelle famiglie e negli istituti; |
b | approntando modelli di contratti di affiliazione e moduli per istanze e comunicazioni, adottando direttive relative alla determinazione dei compensi e distribuendo fogli d'istruzione su i diritti e i doveri dei genitori e dei genitori affilianti. |
SR 211.222.338 Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin) - Ordinanza sull'affiliazione OAMin Art. 8 Autorizzazione - 1 I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. |
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1 | I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata loro per un affiliando determinato; la stessa può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni. |
3 | L'affiliato deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.25 |
4 | L'autorizzazione rilasciata per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a).26 |
SR 211.222.338 Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin) - Ordinanza sull'affiliazione OAMin Art. 8 Autorizzazione - 1 I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. |
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1 | I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata loro per un affiliando determinato; la stessa può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni. |
3 | L'affiliato deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.25 |
4 | L'autorizzazione rilasciata per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a).26 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 316 - 1 L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. |
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1 | L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. |
1bis | Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale.441 |
2 | Il Consiglio federale emana norme esecutive. |
SR 211.222.338 Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin) - Ordinanza sull'affiliazione OAMin Art. 8 Autorizzazione - 1 I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. |
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1 | I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata loro per un affiliando determinato; la stessa può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni. |
3 | L'affiliato deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.25 |
4 | L'autorizzazione rilasciata per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a).26 |
SR 211.222.338 Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin) - Ordinanza sull'affiliazione OAMin Art. 3 Diritto cantonale - 1 I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza. |
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1 | I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza. |
2 | È riservato ai Cantoni di promuovere l'affiliazione soprattutto: |
a | adottando provvedimenti per la formazione, il perfezionamento e la consulenza di genitori affilianti e degli esperti, come pure per la mediazione di buoni posti per gli affiliati nelle famiglie e negli istituti; |
b | approntando modelli di contratti di affiliazione e moduli per istanze e comunicazioni, adottando direttive relative alla determinazione dei compensi e distribuendo fogli d'istruzione su i diritti e i doveri dei genitori e dei genitori affilianti. |
SR 211.222.338 Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin) - Ordinanza sull'affiliazione OAMin Art. 8 Autorizzazione - 1 I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. |
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1 | I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata loro per un affiliando determinato; la stessa può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni. |
3 | L'affiliato deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.25 |
4 | L'autorizzazione rilasciata per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a).26 |
SR 211.222.338 Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin) - Ordinanza sull'affiliazione OAMin Art. 8 Autorizzazione - 1 I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. |
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1 | I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata loro per un affiliando determinato; la stessa può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni. |
3 | L'affiliato deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.25 |
4 | L'autorizzazione rilasciata per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a).26 |
SR 211.222.338 Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin) - Ordinanza sull'affiliazione OAMin Art. 3 Diritto cantonale - 1 I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza. |
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1 | I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza. |
2 | È riservato ai Cantoni di promuovere l'affiliazione soprattutto: |
a | adottando provvedimenti per la formazione, il perfezionamento e la consulenza di genitori affilianti e degli esperti, come pure per la mediazione di buoni posti per gli affiliati nelle famiglie e negli istituti; |
b | approntando modelli di contratti di affiliazione e moduli per istanze e comunicazioni, adottando direttive relative alla determinazione dei compensi e distribuendo fogli d'istruzione su i diritti e i doveri dei genitori e dei genitori affilianti. |
SR 211.222.338 Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin) - Ordinanza sull'affiliazione OAMin Art. 3 Diritto cantonale - 1 I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza. |
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1 | I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza. |
2 | È riservato ai Cantoni di promuovere l'affiliazione soprattutto: |
a | adottando provvedimenti per la formazione, il perfezionamento e la consulenza di genitori affilianti e degli esperti, come pure per la mediazione di buoni posti per gli affiliati nelle famiglie e negli istituti; |
b | approntando modelli di contratti di affiliazione e moduli per istanze e comunicazioni, adottando direttive relative alla determinazione dei compensi e distribuendo fogli d'istruzione su i diritti e i doveri dei genitori e dei genitori affilianti. |
SR 211.222.338 Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin) - Ordinanza sull'affiliazione OAMin Art. 3 Diritto cantonale - 1 I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza. |
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1 | I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza. |
2 | È riservato ai Cantoni di promuovere l'affiliazione soprattutto: |
a | adottando provvedimenti per la formazione, il perfezionamento e la consulenza di genitori affilianti e degli esperti, come pure per la mediazione di buoni posti per gli affiliati nelle famiglie e negli istituti; |
b | approntando modelli di contratti di affiliazione e moduli per istanze e comunicazioni, adottando direttive relative alla determinazione dei compensi e distribuendo fogli d'istruzione su i diritti e i doveri dei genitori e dei genitori affilianti. |
SR 211.222.338 Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin) - Ordinanza sull'affiliazione OAMin Art. 8 Autorizzazione - 1 I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. |
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1 | I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata loro per un affiliando determinato; la stessa può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni. |
3 | L'affiliato deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.25 |
4 | L'autorizzazione rilasciata per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a).26 |