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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28l [1] |
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| Se l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisce l'esercizio del diritto di risposta, rifiuta la risposta o non la diffonde correttamente, l'interessato può rivolgersi al giudice. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). [2] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). [3] Abrogati dall'all. 1 cifra II n. 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28i [1] |
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| L'interessato deve far recapitare il testo della risposta all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell'esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione. | ||||||
| L'impresa comunica senza indugio all'interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 292 |
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| Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28i [1] |
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| L'interessato deve far recapitare il testo della risposta all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell'esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione. | ||||||
| L'impresa comunica senza indugio all'interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28i [1] |
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| L'interessato deve far recapitare il testo della risposta all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell'esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione. | ||||||
| L'impresa comunica senza indugio all'interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. | ||||||
| La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28i [1] |
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| L'interessato deve far recapitare il testo della risposta all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell'esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione. | ||||||
| L'impresa comunica senza indugio all'interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28i [1] |
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| L'interessato deve far recapitare il testo della risposta all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell'esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione. | ||||||
| L'impresa comunica senza indugio all'interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28i [1] |
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| L'interessato deve far recapitare il testo della risposta all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell'esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione. | ||||||
| L'impresa comunica senza indugio all'interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28l [1] |
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| Se l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisce l'esercizio del diritto di risposta, rifiuta la risposta o non la diffonde correttamente, l'interessato può rivolgersi al giudice. | ||||||
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). [2] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). [3] Abrogati dall'all. 1 cifra II n. 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28i [1] |
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| L'interessato deve far recapitare il testo della risposta all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell'esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione. | ||||||
| L'impresa comunica senza indugio all'interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28i [1] |
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| L'interessato deve far recapitare il testo della risposta all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell'esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione. | ||||||
| L'impresa comunica senza indugio all'interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28i [1] |
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| L'interessato deve far recapitare il testo della risposta all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell'esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione. | ||||||
| L'impresa comunica senza indugio all'interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||