IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
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1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
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1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
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1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
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1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
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2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
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1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
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1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
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1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
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1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
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2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
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1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
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2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
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IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
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1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
2 | Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |
IR 0.632.31 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) AELS Art. 16 Aiuti statali - 1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
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1 | I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19949 e dall'Accordo OMC10 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q. |
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3 | Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale. |