SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 58 - Contro le decisioni delle autorità cantonali e federali hanno inoltre diritto di ricorso le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 25 - 1 La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 25 - 1 La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 25 - 1 La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 45 Visita medica e consulenza obbligatorie - (art. 6 cpv. 2 e 17c cpv. 2 e 3 LL) |
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1 | La visita medica e la consulenza sono obbligatorie per i giovani che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno nonché per i lavoratori che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno composto in gran parte di attività difficoltose o pericolose o che sono esposti a situazioni difficoltose o pericolose. Sono considerate attività o situazioni difficoltose o pericolose quelle che impongono: |
a | rumori che nuocciono all'udito, forti vibrazioni e lavori a temperature calde o fredde; |
b | inquinanti atmosferici se la loro concentrazione eccede il 50 per cento della concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro per le sostanze nocive alla salute secondo le direttive dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni emesse sulla base dell'articolo 50 capoverso 3 dell'ordinanza del 19 dicembre 198329 sulla prevenzione degli infortuni; |
c | sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e mentale; |
d | un'attività isolata in un'azienda o in una parte dell'azienda; |
e | una durata prolungata del lavoro notturno o il lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno. |
2 | La visita medica e la consulenza precedono, la prima volta, l'inizio di un'attività elencata nel capoverso 1 e successivamente si svolgono ogni due anni. Possono coincidere con la visita di controllo di idoneità alla guida prevista all'articolo 27 dell'ordinanza del 27 ottobre 197630 sull'ammissione alla circolazione, se quest'ultima prevede gli elementi determinanti per la valutazione dell'idoneità al lavoro notturno. In questo caso, l'intervallo tra le singole visite mediche e consulenze può essere prolungato di un anno al massimo. |
3 | Il medico incaricato della visita comunica le sue conclusioni quanto all'idoneità o all'inidoneità al lavoratore interessato e al datore di lavoro. |
4 | I lavoratori che secondo il medico non sono idonei o che rifiutano di sottoporsi alla visita non possono essere impiegati durante la notte per le attività di cui al capoverso 1. Se l'idoneità del lavoratore è soggetta a condizioni, il medico incaricato della visita può autorizzare l'impiego integrale o parziale del lavoratore di notte purché l'azienda adotti le misure reputate necessarie per garantire la tutela della salute del lavoratore. |
5 | Se il lavoratore è considerato idoneo a talune condizioni, i medici incaricati della visita sono svincolati dal segreto professionale nei confronti del datore di lavoro qualora sia necessario per adottare misure nell'azienda e sempreché, dopo essere venuto a conoscenza dell'esito della visita, il lavoratore in questione acconsenta alla trasmissione di informazioni al datore di lavoro. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 45 Visita medica e consulenza obbligatorie - (art. 6 cpv. 2 e 17c cpv. 2 e 3 LL) |
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1 | La visita medica e la consulenza sono obbligatorie per i giovani che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno nonché per i lavoratori che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno composto in gran parte di attività difficoltose o pericolose o che sono esposti a situazioni difficoltose o pericolose. Sono considerate attività o situazioni difficoltose o pericolose quelle che impongono: |
a | rumori che nuocciono all'udito, forti vibrazioni e lavori a temperature calde o fredde; |
b | inquinanti atmosferici se la loro concentrazione eccede il 50 per cento della concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro per le sostanze nocive alla salute secondo le direttive dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni emesse sulla base dell'articolo 50 capoverso 3 dell'ordinanza del 19 dicembre 198329 sulla prevenzione degli infortuni; |
c | sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e mentale; |
d | un'attività isolata in un'azienda o in una parte dell'azienda; |
e | una durata prolungata del lavoro notturno o il lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno. |
2 | La visita medica e la consulenza precedono, la prima volta, l'inizio di un'attività elencata nel capoverso 1 e successivamente si svolgono ogni due anni. Possono coincidere con la visita di controllo di idoneità alla guida prevista all'articolo 27 dell'ordinanza del 27 ottobre 197630 sull'ammissione alla circolazione, se quest'ultima prevede gli elementi determinanti per la valutazione dell'idoneità al lavoro notturno. In questo caso, l'intervallo tra le singole visite mediche e consulenze può essere prolungato di un anno al massimo. |
3 | Il medico incaricato della visita comunica le sue conclusioni quanto all'idoneità o all'inidoneità al lavoratore interessato e al datore di lavoro. |
4 | I lavoratori che secondo il medico non sono idonei o che rifiutano di sottoporsi alla visita non possono essere impiegati durante la notte per le attività di cui al capoverso 1. Se l'idoneità del lavoratore è soggetta a condizioni, il medico incaricato della visita può autorizzare l'impiego integrale o parziale del lavoratore di notte purché l'azienda adotti le misure reputate necessarie per garantire la tutela della salute del lavoratore. |
5 | Se il lavoratore è considerato idoneo a talune condizioni, i medici incaricati della visita sono svincolati dal segreto professionale nei confronti del datore di lavoro qualora sia necessario per adottare misure nell'azienda e sempreché, dopo essere venuto a conoscenza dell'esito della visita, il lavoratore in questione acconsenta alla trasmissione di informazioni al datore di lavoro. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 16 - L'occupazione fuori del lavoro aziendale diurno e serale secondo l'articolo 10 (lavoro notturno) é vietata. Rimane salvo l'articolo 17. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 18 - 1 Il lavoro é vietato nell'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica. Rimane salvo l'articolo 19. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 17 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 17 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 24 - 1 Il lavoro continuo é soggetto ad autorizzazione. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 25 - 1 La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 17 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 25 - 1 La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 27 - 1 Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9-17a, 17b capoverso 1, 18-20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione.61 |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 70 Informazione e istruzione dei lavoratori - (art. 48 LL) |
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1 | Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi i lavoratori che vi esercitano la propria attività pur dipendendo da un'altra azienda, siano adeguatamente ed esaurientemente informati e istruiti circa l'organizzazione dell'orario di lavoro, la strutturazione dei piani di lavoro e i provvedimenti previsti in caso di lavoro notturno ai sensi dell'articolo 17e della legge. L'istruzione del lavoratore deve aver luogo al momento dell'entrata in servizio e in caso di modifica delle condizioni di lavoro; se necessario, va ripetuta. |
2 | Le informazioni e le istruzioni devono essere impartite durante l'orario di lavoro e non possono essere messe a carico dei lavoratori. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 25 - 1 La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 34 Lavoro a squadre e rotazione delle squadre - (art. 25, 6 cpv. 2 e 26 LL) |
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1 | Sussiste lavoro a squadre quando è previsto l'intervento scaglionato e alternato di due o più gruppi di lavoratori allo stesso posto di lavoro secondo un orario determinato. |
2 | Nell'organizzazione del lavoro a squadre occorre tenere conto delle conoscenze acquisite nei campi della medicina del lavoro e delle scienze del lavoro. |
3 | In caso di lavoro diurno a due squadre che non cade di notte, la durata di una squadra non può superare 11 ore, pause incluse. Il lavoro straordinario giusta l'articolo 25 è ammesso solo nei giorni feriali abitualmente liberi, sempreché non coincidano con un periodo di riposo o un periodo di riposo compensativo. |
4 | In caso di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro a tre o più squadre che prevedono la partecipazione del lavoratore a tutte le squadre, vale quanto segue: |
a | la durata di una squadra non può superare 10 ore, pause incluse; |
b | la rotazione delle squadre si effettua dal mattino verso la sera e dalla sera verso la notte (rotazione in avanti); una rotazione in senso inverso è ammessa solo in via eccezionale, se la maggioranza dei lavoratori interessati ne fa richiesta scritta; |
c | il lavoro straordinario giusta l'articolo 25 è ammesso solo in giorni feriali abitualmente liberi, sempreché non coincidano con un periodo di riposo o di riposo compensativo legale. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
|
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
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a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 25 - 1 La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |