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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni |
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| Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al servizio della protezione dell'ambiente: | ||||||
| autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 1991 [2]; | ||||||
| autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 1991 [5] sulla pesca; | ||||||
| autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 1991 [7] sulla protezione delle acque; | ||||||
| autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 1983 [8] sulla protezione dell'ambiente. | ||||||
| Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18). | ||||||
| L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [2] RS 921.0 [3] RS 451 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [5] RS 923.0 [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [7] RS 814.20 [8] RS 814.01 | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni |
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| Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al servizio della protezione dell'ambiente: | ||||||
| autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 1991 [2]; | ||||||
| autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 1991 [5] sulla pesca; | ||||||
| autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 1991 [7] sulla protezione delle acque; | ||||||
| autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 1983 [8] sulla protezione dell'ambiente. | ||||||
| Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18). | ||||||
| L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [2] RS 921.0 [3] RS 451 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [5] RS 923.0 [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [7] RS 814.20 [8] RS 814.01 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 9 Guardiani di animali |
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| Il Consiglio federale può determinare in quali settori al di fuori dell'agricoltura è necessario impiegare guardiani di animali. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 1 [1] Costruzione di nuovi impianti |
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| Gli impianti che figurano nell'allegato della presente ordinanza sono sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 10a LPAmb (esame). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 1 [1] Costruzione di nuovi impianti |
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| Gli impianti che figurano nell'allegato della presente ordinanza sono sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 10a LPAmb (esame). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 3 Contenuto e scopo dell'esame |
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| Nell'esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l'ingegneria genetica. [1] | ||||||
| Le conclusioni dell'esame costituiscono una base per la decisione d'autorizzazione, approvazione o concessione nella procedura decisiva (art. 5) nonché per ulteriori autorizzazioni in materia di protezione dell'ambiente (art. 21). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 5 Autorità decisionale e procedura decisiva |
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| L'esame è condotto dall'autorità che, nel quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale). | ||||||
| La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato. Se durante l'approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull'ambiente di un impianto sottoposto all'EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase. [1] | ||||||
| Se non è determinata nell'allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva. | ||||||
| [1] Per. Introdotto dalla cifra II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 5 Autorità decisionale e procedura decisiva |
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| L'esame è condotto dall'autorità che, nel quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale). | ||||||
| La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato. Se durante l'approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull'ambiente di un impianto sottoposto all'EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase. [1] | ||||||
| Se non è determinata nell'allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva. | ||||||
| [1] Per. Introdotto dalla cifra II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 5 Autorità decisionale e procedura decisiva |
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| L'esame è condotto dall'autorità che, nel quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale). | ||||||
| La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato. Se durante l'approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull'ambiente di un impianto sottoposto all'EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase. [1] | ||||||
| Se non è determinata nell'allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva. | ||||||
| [1] Per. Introdotto dalla cifra II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 5 Autorità decisionale e procedura decisiva |
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| L'esame è condotto dall'autorità che, nel quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale). | ||||||
| La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato. Se durante l'approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull'ambiente di un impianto sottoposto all'EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase. [1] | ||||||
| Se non è determinata nell'allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva. | ||||||
| [1] Per. Introdotto dalla cifra II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 5 Autorità decisionale e procedura decisiva |
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| L'esame è condotto dall'autorità che, nel quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale). | ||||||
| La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato. Se durante l'approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull'ambiente di un impianto sottoposto all'EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase. [1] | ||||||
| Se non è determinata nell'allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva. | ||||||
| [1] Per. Introdotto dalla cifra II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 1 Scopi |
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| Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. [1] Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. | ||||||
| Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a: | ||||||
| proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio; | ||||||
| promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata; | ||||||
| realizzare insediamenti compatti; | ||||||
| creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche; | ||||||
| stabilizzare l'impermeabilizzazione del suolo nelle zone agricole di cui all'articolo 16 sfruttate tutto l'anno, salvo se l'impermeabilizzazione è finalizzata a scopi agricoli o all'esercizio di attività turistiche; | ||||||
| stabilizzare il numero degli edifici nei comprensori non edificabili; | ||||||
| promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia; | ||||||
| garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese; | ||||||
| garantire la difesa nazionale; | ||||||
| promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [4] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [5] Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [6] Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [7] Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 2 Obbligo di pianificare |
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| Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale. | ||||||
| Essi tengono conto delle incidenze territoriali della loro altra attività. | ||||||
| Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 7 Collaborazione tra autorità |
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| I Cantoni collaborano con le autorità federali e dei Cantoni vicini allorché i rispettivi compiti interferiscono. | ||||||
| Se i Cantoni non si accordano tra di loro, oppure con la Confederazione, sulla coordinazione delle loro attività d'incidenza territoriale, può essere richiesta la procedura di conciliazione prevista dall'articolo 12. | ||||||
| I Cantoni di frontiera si adoperano per collaborare con le autorità regionali dei Paesi limitrofi in quanto i loro provvedimenti possano ripercuotersi oltre confine. | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8 [1] Contenuto minimo dei piani direttori |
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| Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: | ||||||
| il suo sviluppo territoriale; | ||||||
| le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; | ||||||
| i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. | ||||||
| I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 1 Attività d'incidenza territoriale |
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| Sono d'incidenza territoriale le attività che modificano l'utilizzazione del suolo o l'insediamento o che sono volte a conservare l'utilizzazione del suolo o l'insediamento in questione. | ||||||
| Confederazione, Cantoni e Comuni esplicano segnatamente attività d'incidenza territoriale allorquando: | ||||||
| elaborano o approvano piani direttori e d'utilizzazione, concezioni e piani settoriali, come anche i fondamenti necessari a tal fine; | ||||||
| progettano, costruiscono, modificano o usano edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico; | ||||||
| rilasciano concessioni o autorizzazioni per edifici e impianti, per dissodamenti, diritti d'acqua, di prospezione o di trasporto, oppure per altri diritti di godimento; | ||||||
| erogano sussidi per edifici e impianti, segnatamente per impianti di protezione delle acque, impianti di trasporto e di approvvigionamento ed edifici di abitazione nonché per bonifiche fondiarie, correzioni di corsi d'acqua o misure protettive. | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 1 Attività d'incidenza territoriale |
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| Sono d'incidenza territoriale le attività che modificano l'utilizzazione del suolo o l'insediamento o che sono volte a conservare l'utilizzazione del suolo o l'insediamento in questione. | ||||||
| Confederazione, Cantoni e Comuni esplicano segnatamente attività d'incidenza territoriale allorquando: | ||||||
| elaborano o approvano piani direttori e d'utilizzazione, concezioni e piani settoriali, come anche i fondamenti necessari a tal fine; | ||||||
| progettano, costruiscono, modificano o usano edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico; | ||||||
| rilasciano concessioni o autorizzazioni per edifici e impianti, per dissodamenti, diritti d'acqua, di prospezione o di trasporto, oppure per altri diritti di godimento; | ||||||
| erogano sussidi per edifici e impianti, segnatamente per impianti di protezione delle acque, impianti di trasporto e di approvvigionamento ed edifici di abitazione nonché per bonifiche fondiarie, correzioni di corsi d'acqua o misure protettive. | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 1 Attività d'incidenza territoriale |
||||||
| Sono d'incidenza territoriale le attività che modificano l'utilizzazione del suolo o l'insediamento o che sono volte a conservare l'utilizzazione del suolo o l'insediamento in questione. | ||||||
| Confederazione, Cantoni e Comuni esplicano segnatamente attività d'incidenza territoriale allorquando: | ||||||
| elaborano o approvano piani direttori e d'utilizzazione, concezioni e piani settoriali, come anche i fondamenti necessari a tal fine; | ||||||
| progettano, costruiscono, modificano o usano edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico; | ||||||
| rilasciano concessioni o autorizzazioni per edifici e impianti, per dissodamenti, diritti d'acqua, di prospezione o di trasporto, oppure per altri diritti di godimento; | ||||||
| erogano sussidi per edifici e impianti, segnatamente per impianti di protezione delle acque, impianti di trasporto e di approvvigionamento ed edifici di abitazione nonché per bonifiche fondiarie, correzioni di corsi d'acqua o misure protettive. | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 11 Presentazione del rapporto |
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| Il richiedente deve presentare il rapporto, insieme con i documenti, all'autorità decisionale, all'inizio della procedura decisiva. | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 3 Ponderazione degli interessi |
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| Se dispongono di margini d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto: | ||||||
| verificano gli interessi in causa; | ||||||
| valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; | ||||||
| tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile, sulla base della loro valutazione. | ||||||
| Nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
|
RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni |
||||||
| Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al servizio della protezione dell'ambiente: | ||||||
| autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 1991 [2]; | ||||||
| autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 1991 [5] sulla pesca; | ||||||
| autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 1991 [7] sulla protezione delle acque; | ||||||
| autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 1983 [8] sulla protezione dell'ambiente. | ||||||
| Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18). | ||||||
| L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [2] RS 921.0 [3] RS 451 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [5] RS 923.0 [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [7] RS 814.20 [8] RS 814.01 | ||||||
|
RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 3 Contenuto e scopo dell'esame |
||||||
| Nell'esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l'ingegneria genetica. [1] | ||||||
| Le conclusioni dell'esame costituiscono una base per la decisione d'autorizzazione, approvazione o concessione nella procedura decisiva (art. 5) nonché per ulteriori autorizzazioni in materia di protezione dell'ambiente (art. 21). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 17 Basi per l'esame |
||||||
| L'autorità decisionale svolge l'esame fondandosi sui seguenti atti: | ||||||
| il rapporto; | ||||||
| i pareri delle autorità competenti a rilasciare un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 o ad assegnare un sussidio ai sensi dell'articolo 22; | ||||||
| la valutazione del rapporto da parte del servizio della protezione dell'ambiente; | ||||||
| le proposte del servizio della protezione dell'ambiente; | ||||||
| il risultato di eventuali chiarimenti eseguiti da lei stessa o da periti; | ||||||
| eventuali pareri di altre persone, commissioni, organizzazioni o autorità, nella misura in cui servano all'esame. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 7 [1] Obbligo di stendere il rapporto concernente l'impatto sull'ambiente |
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| Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato secondo la presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente (rapporto). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). | ||||||
|
RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 11 Presentazione del rapporto |
||||||
| Il richiedente deve presentare il rapporto, insieme con i documenti, all'autorità decisionale, all'inizio della procedura decisiva. | ||||||
|
RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 13 Oggetto della valutazione |
||||||
| Il servizio della protezione dell'ambiente verifica in base alle direttive se tutti i dati necessari per l'esame sono contenuti nel rapporto e sono corretti. | ||||||
| Se rileva lacune o errori, propone all'autorità decisionale di chiedere chiarimenti supplementari al richiedente o di ricorrere a periti. | ||||||
| Il servizio della protezione dell'ambiente valuta se l'impianto progettato è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente (art. 3). Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM, quest'ultimo effettua una valutazione sommaria. [1] | ||||||
| Il servizio della protezione dell'ambiente comunica all'autorità competente le conclusioni della sua valutazione; se necessario, propone oneri e condizioni. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). | ||||||
|
RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni |
||||||
| Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al servizio della protezione dell'ambiente: | ||||||
| autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 1991 [2]; | ||||||
| autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 1991 [5] sulla pesca; | ||||||
| autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 1991 [7] sulla protezione delle acque; | ||||||
| autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 1983 [8] sulla protezione dell'ambiente. | ||||||
| Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18). | ||||||
| L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [2] RS 921.0 [3] RS 451 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [5] RS 923.0 [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [7] RS 814.20 [8] RS 814.01 | ||||||
|
RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 15 Accessibilità del rapporto |
||||||
| L'autorità decisionale provvede affinché il rapporto sia accessibile al pubblico. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto. | ||||||
| Se la domanda per l'impianto deve essere pubblicata, nella pubblicazione si menziona che anche il rapporto può essere consultato. | ||||||
| Se la domanda non deve essere pubblicata, i Cantoni rendono noto il rapporto secondo le modalità previste dal loro diritto. L'autorità federale indica nel Foglio federale o in un'altra pubblicazione idonea dove il rapporto può essere consultato. | ||||||
| Il rapporto può essere consultato durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva. | ||||||
|
RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 16 Disposizioni dell'autorità decisionale |
||||||
| L'autorità decisionale prende le disposizioni necessarie all'esecuzione dell'esame. | ||||||
| In particolare decide: | ||||||
| sulle proposte del servizio della protezione dell'ambiente; | ||||||
| sulla richiesta di chiarimenti supplementari e sul ricorso a periti; | ||||||
| sulla domanda del richiedente di tenere segrete parti del suo rapporto. | ||||||
| La decisione di tenere o meno segrete parti del rapporto è notificata al richiedente prima che il rapporto sia reso accessibile al pubblico. | ||||||
|
RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 18 Oggetto dell'esame |
||||||
| L'autorità decisionale esamina se il progetto è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente (art. 3). | ||||||
| Se il progetto non è conforme a tali prescrizioni, l'autorità decisionale chiarisce se lo si possa autorizzare con oneri o condizioni. | ||||||
|
RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni |
||||||
| Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al servizio della protezione dell'ambiente: | ||||||
| autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 1991 [2]; | ||||||
| autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 1991 [5] sulla pesca; | ||||||
| autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 1991 [7] sulla protezione delle acque; | ||||||
| autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 1983 [8] sulla protezione dell'ambiente. | ||||||
| Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18). | ||||||
| L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [2] RS 921.0 [3] RS 451 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [5] RS 923.0 [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [7] RS 814.20 [8] RS 814.01 | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 3 Contenuto e scopo dell'esame |
||||||
| Nell'esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l'ingegneria genetica. [1] | ||||||
| Le conclusioni dell'esame costituiscono una base per la decisione d'autorizzazione, approvazione o concessione nella procedura decisiva (art. 5) nonché per ulteriori autorizzazioni in materia di protezione dell'ambiente (art. 21). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni |
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| Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al servizio della protezione dell'ambiente: | ||||||
| autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 1991 [2]; | ||||||
| autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 1991 [5] sulla pesca; | ||||||
| autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 1991 [7] sulla protezione delle acque; | ||||||
| autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 1983 [8] sulla protezione dell'ambiente. | ||||||
| Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18). | ||||||
| L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [2] RS 921.0 [3] RS 451 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [5] RS 923.0 [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [7] RS 814.20 [8] RS 814.01 | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni |
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| Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al servizio della protezione dell'ambiente: | ||||||
| autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 1991 [2]; | ||||||
| autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 1991 [5] sulla pesca; | ||||||
| autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 1991 [7] sulla protezione delle acque; | ||||||
| autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 1983 [8] sulla protezione dell'ambiente. | ||||||
| Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18). | ||||||
| L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [2] RS 921.0 [3] RS 451 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [5] RS 923.0 [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [7] RS 814.20 [8] RS 814.01 | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni |
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| Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al servizio della protezione dell'ambiente: | ||||||
| autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 1991 [2]; | ||||||
| autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 1991 [5] sulla pesca; | ||||||
| autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 1991 [7] sulla protezione delle acque; | ||||||
| autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 1983 [8] sulla protezione dell'ambiente. | ||||||
| Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18). | ||||||
| L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [2] RS 921.0 [3] RS 451 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [5] RS 923.0 [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [7] RS 814.20 [8] RS 814.01 | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 15 Accessibilità del rapporto |
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| L'autorità decisionale provvede affinché il rapporto sia accessibile al pubblico. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto. | ||||||
| Se la domanda per l'impianto deve essere pubblicata, nella pubblicazione si menziona che anche il rapporto può essere consultato. | ||||||
| Se la domanda non deve essere pubblicata, i Cantoni rendono noto il rapporto secondo le modalità previste dal loro diritto. L'autorità federale indica nel Foglio federale o in un'altra pubblicazione idonea dove il rapporto può essere consultato. | ||||||
| Il rapporto può essere consultato durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva. | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 20 Accessibilità della decisione |
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| L'autorità competente rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell'ambiente, i risultati di un'eventuale consultazione dell'UFAM, nonché la decisione, nella misura in cui quest'ultima concerna i risultati dell'esame. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto, come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi degli articoli 55 e 55f LPAmb. [1] | ||||||
| I documenti di cui al capoverso 1 possono essere consultati durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni |
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| Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al servizio della protezione dell'ambiente: | ||||||
| autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 1991 [2]; | ||||||
| autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 1991 [5] sulla pesca; | ||||||
| autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 1991 [7] sulla protezione delle acque; | ||||||
| autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 1983 [8] sulla protezione dell'ambiente. | ||||||
| Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18). | ||||||
| L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [2] RS 921.0 [3] RS 451 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [5] RS 923.0 [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [7] RS 814.20 [8] RS 814.01 | ||||||
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RS 814.011 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni |
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| Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al servizio della protezione dell'ambiente: | ||||||
| autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 1991 [2]; | ||||||
| autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio; | ||||||
| autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 1991 [5] sulla pesca; | ||||||
| autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 1991 [7] sulla protezione delle acque; | ||||||
| autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 1983 [8] sulla protezione dell'ambiente. | ||||||
| Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18). | ||||||
| L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [2] RS 921.0 [3] RS 451 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [5] RS 923.0 [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261). [7] RS 814.20 [8] RS 814.01 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||