IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 1 - La presente convenzione si applica alle persone residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 2 - (1) La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse (anche sotto forma di imposte addizionali) per conto di uno dei due Stati contraenti, dei «Under», dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli, dei Comuni o dei Consorzi di Comuni, qualunque sia il sistema di riscossione. |
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1 | per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: |
1a | l'imposta sul reddito, compresa la relativa imposta complementare, |
1b | l'imposta sulle società, compresa la relativa imposta complementare, |
1c | l'imposta sulla sostanza, |
1d | l'imposta fondiaria, |
1e | l'imposta sulle imprese (in seguito: «imposta germanica»); |
2 | per quanto riguarda la Svizzera: le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Distretti, dai Circoli, dai Comuni e dai Consorzi di Comuni |
2a | sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale, ecc.) e |
2b | sulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanza industriale e commerciale, capitale e riserve, ecc.) (in seguito: «imposta svizzera»). |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 9 - Quando |
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a | un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o che |
b | le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e che, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 9 - Quando |
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a | un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o che |
b | le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e che, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 9 - Quando |
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a | un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o che |
b | le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e che, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
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IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
IR 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) RS-0.672.913.62 Art. 23 - (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. |
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