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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 1 |
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| La presente convenzione si applica alle persone residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti. | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
||||||
| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
|
RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 2 |
||||||
| La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse (anche sotto forma di imposte addizionali) per conto di uno dei due Stati contraenti, dei «Under», dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli, dei Comuni o dei Consorzi di Comuni, qualunque sia il sistema di riscossione. | ||||||
| Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza tutte le imposte riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte su i guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili o immobili come anche le imposte sugli incrementi patrimoniali. [1] La convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle lotterie. | ||||||
| Le imposte cui si applica la presente convenzione sono in particolare: | ||||||
| per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania:l'imposta sul reddito, compresa la relativa imposta complementare,l'imposta sulle società, compresa la relativa imposta complementare,l'imposta sulla sostanza,l'imposta fondiaria,l'imposta sulle imprese (in seguito: «imposta germanica»); | ||||||
| l'imposta sul reddito, compresa la relativa imposta complementare, | ||||||
| l'imposta sulle società, compresa la relativa imposta complementare, | ||||||
| l'imposta sulla sostanza, | ||||||
| l'imposta fondiaria, | ||||||
| l'imposta sulle imprese (in seguito: «imposta germanica»); | ||||||
| per quanto riguarda la Svizzera: le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Distretti, dai Circoli, dai Comuni e dai Consorzi di Comunisul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale, ecc.) esulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanza industriale e commerciale, capitale e riserve, ecc.) (in seguito: «imposta svizzera»). | ||||||
| sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale, ecc.) e | ||||||
| sulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanza industriale e commerciale, capitale e riserve, ecc.) (in seguito: «imposta svizzera»). | ||||||
| La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica o analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche significative apportate alle rispettive legislazioni fiscali. [2] | ||||||
| Le disposizioni della convenzione relative all'imposizione degli utili delle imprese si applicano analogicamente all'imposta sulle imprese riscossa su basi diverse dall'utile o dalla sostanza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Secondo per. introdotto dall'art. 2 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
||||||
| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
|
RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 9 |
||||||
| Quando: | ||||||
| un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o che | ||||||
| le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e che, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza. | ||||||
| Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare la rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 8 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 9 |
||||||
| Quando: | ||||||
| un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o che | ||||||
| le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e che, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza. | ||||||
| Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare la rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 8 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
|
RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 9 |
||||||
| Quando: | ||||||
| un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o che | ||||||
| le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e che, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza. | ||||||
| Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare la rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 8 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
||||||
| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 23 [1] |
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| La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta. | ||||||
| Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [2] Introdotto dall'art. 18 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||