SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 7 Requisiti medici minimi - 1 Chi intende ottenere o ha ottenuto una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1.68 |
|
1 | Chi intende ottenere o ha ottenuto una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1.68 |
1bis | Chi raggiunge i valori di acuità visiva di cui all'allegato 1 numero 1.1 soltanto con un ausilio visivo deve indossare quest'ultimo durante la guida. In caso di successiva comparsa di visione monoculare occorre astenersi dalla guida per un periodo di quattro mesi, presentare un certificato oftalmologico e superare una corsa di controllo con un esperto della circolazione.69 |
2 | Chi conduce un veicolo a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre deve soddisfare i requisiti minimi relativi alla vista di cui all'allegato 1.70 |
3 | L'autorità cantonale può derogare ai requisiti medici minimi previsti se il richiedente soddisfa i requisiti di idoneità alla guida di cui all'articolo 14 capoverso 2 LCStr e tale condizione è attestata da un medico titolare di riconoscimento di livello 4.71 |