SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 104 Esigenze minime per costruzioni di protezione - 1 Le costruzioni di protezione devono garantire una protezione di base dagli effetti delle armi moderne, in particolare: |
|
1 | Le costruzioni di protezione devono garantire una protezione di base dagli effetti delle armi moderne, in particolare: |
a | dagli effetti delle armi nucleari a una distanza dal nucleo dell'esplosione tale che l'onda d'urto si è ridotta a circa 100 kN/m2 (1bar); |
b | dagli effetti delle armi convenzionali quando l'impatto è vicino alla costruzione; |
c | contro la penetrazione di aggressivi chimici e biologici. |
2 | In caso di rimodernamento di costruzioni di protezione esistenti, possono essere applicate norme meno severe di quelle statuite al capoverso 1 lettera a. |
3 | L'UFPP può disciplinare le esigenze minime per l'equipaggiamento e le caratteristiche delle costruzioni di protezione. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 103 Smantellamento delle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione - 1 Le installazioni tecniche secondo l'articolo 91 capoverso 3 LPPC comprendono: |
|
1 | Le installazioni tecniche secondo l'articolo 91 capoverso 3 LPPC comprendono: |
a | gli impianti elettrici; |
b | gli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione; |
c | gli impianti sanitari; |
d | i componenti della parte edilizia da smantellare. |
2 | L'UFPP può disciplinare i dettagli tecnici, i componenti da smantellare e la procedura. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 28 Giornate di reclutamento - Per le persone dichiarate abili al servizio di protezione civile le giornate di reclutamento valgono come giorni di servizio. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 103 Smantellamento delle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione - 1 Le installazioni tecniche secondo l'articolo 91 capoverso 3 LPPC comprendono: |
|
1 | Le installazioni tecniche secondo l'articolo 91 capoverso 3 LPPC comprendono: |
a | gli impianti elettrici; |
b | gli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione; |
c | gli impianti sanitari; |
d | i componenti della parte edilizia da smantellare. |
2 | L'UFPP può disciplinare i dettagli tecnici, i componenti da smantellare e la procedura. |