SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 58 Esercito - 1 La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. |
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1 | La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. |
2 | L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti. |
3 | Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.19 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 58 Esercito - 1 La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. |
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1 | La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. |
2 | L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti. |
3 | Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.19 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 58 Esercito - 1 La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. |
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1 | La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. |
2 | L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti. |
3 | Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.19 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 58 Esercito - 1 La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. |
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1 | La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. |
2 | L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti. |
3 | Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.19 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 101 Autorità speciale di ricorso - In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA450, le decisioni e le decisioni su ricorso della SECO, nonché le decisioni dell'ufficio di compensazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 113 - 1 I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all'approvazione della Confederazione463. |
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1 | I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all'approvazione della Confederazione463. |
2 | I Cantoni: |
a | gestiscono le casse cantonali previste nella presente legge; |
b | designano i servizi competenti e le autorità di ricorso; |
c | istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b; |
d | istituiscono commissioni tripartite secondo l'articolo 85c466; |
e | emanano le prescrizioni procedurali; |
f | provvedono per una collaborazione efficace tra i servizi competenti per l'assicurazione contro la disoccupazione e per il collocamento; |
g | designano cinque giorni festivi in cui sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 19470. |
3 | ...471 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 113 - 1 I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all'approvazione della Confederazione463. |
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1 | I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all'approvazione della Confederazione463. |
2 | I Cantoni: |
a | gestiscono le casse cantonali previste nella presente legge; |
b | designano i servizi competenti e le autorità di ricorso; |
c | istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b; |
d | istituiscono commissioni tripartite secondo l'articolo 85c466; |
e | emanano le prescrizioni procedurali; |
f | provvedono per una collaborazione efficace tra i servizi competenti per l'assicurazione contro la disoccupazione e per il collocamento; |
g | designano cinque giorni festivi in cui sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 19470. |
3 | ...471 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 58 Esercito - 1 La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. |
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1 | La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. |
2 | L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti. |
3 | Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.19 |