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RS 831.111 OAF Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) Art. 11 [1] Proroga dei termini |
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| Verificandosi circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di compensazione può prorogare di un anno al massimo, a richiesta e nel singolo caso, i termini per la presentazione della dichiarazione di partecipazione. La concessione o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugnabile. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828). | ||||||
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RS 831.111 OAF Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) Art. 11 [1] Proroga dei termini |
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| Verificandosi circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di compensazione può prorogare di un anno al massimo, a richiesta e nel singolo caso, i termini per la presentazione della dichiarazione di partecipazione. La concessione o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugnabile. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828). | ||||||
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RS 831.111 OAF Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) Art. 11 [1] Proroga dei termini |
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| Verificandosi circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di compensazione può prorogare di un anno al massimo, a richiesta e nel singolo caso, i termini per la presentazione della dichiarazione di partecipazione. La concessione o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugnabile. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828). | ||||||
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RS 831.111 OAF Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) Art. 11 [1] Proroga dei termini |
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| Verificandosi circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di compensazione può prorogare di un anno al massimo, a richiesta e nel singolo caso, i termini per la presentazione della dichiarazione di partecipazione. La concessione o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugnabile. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828). | ||||||