SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 27 - 1 L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni. |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni - 1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: |
|
1 | I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: |
a | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale ed eccettuati i ciclomotori. |
b | Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli. |
c | Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori pesanti e veloci. |
d | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose. |
e | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli autobus. |
f | Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale sono esclusi dal divieto. |
fbis | Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale.56 Il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi dal divieto.57 |
g | Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che devono essere segnalati secondo la SDR59; nelle gallerie, tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l'appendice 2 SDR deve essere indicata su un cartello complementare con la lettera corrispondente. |
h | Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose secondo il numero 2.261 dell'appendice 2 SDR. |
i | Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame. |
2 | Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14). |
3 | Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli.62 |
4 | Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere tolti quando le condizioni invernali sono cessate.63 |
5 | Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli.64 |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni - 1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: |
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1 | I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: |
a | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale ed eccettuati i ciclomotori. |
b | Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli. |
c | Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori pesanti e veloci. |
d | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose. |
e | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli autobus. |
f | Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale sono esclusi dal divieto. |
fbis | Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale.56 Il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi dal divieto.57 |
g | Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che devono essere segnalati secondo la SDR59; nelle gallerie, tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l'appendice 2 SDR deve essere indicata su un cartello complementare con la lettera corrispondente. |
h | Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose secondo il numero 2.261 dell'appendice 2 SDR. |
i | Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame. |
2 | Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14). |
3 | Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli.62 |
4 | Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere tolti quando le condizioni invernali sono cessate.63 |
5 | Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli.64 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 90 - 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 27 - 1 L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni. |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni - 1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: |
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1 | I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: |
a | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale ed eccettuati i ciclomotori. |
b | Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli. |
c | Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori pesanti e veloci. |
d | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose. |
e | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli autobus. |
f | Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale sono esclusi dal divieto. |
fbis | Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale.56 Il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi dal divieto.57 |
g | Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che devono essere segnalati secondo la SDR59; nelle gallerie, tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l'appendice 2 SDR deve essere indicata su un cartello complementare con la lettera corrispondente. |
h | Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose secondo il numero 2.261 dell'appendice 2 SDR. |
i | Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame. |
2 | Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14). |
3 | Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli.62 |
4 | Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere tolti quando le condizioni invernali sono cessate.63 |
5 | Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli.64 |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni - 1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: |
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1 | I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: |
a | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale ed eccettuati i ciclomotori. |
b | Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli. |
c | Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori pesanti e veloci. |
d | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose. |
e | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli autobus. |
f | Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale sono esclusi dal divieto. |
fbis | Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale.56 Il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi dal divieto.57 |
g | Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che devono essere segnalati secondo la SDR59; nelle gallerie, tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l'appendice 2 SDR deve essere indicata su un cartello complementare con la lettera corrispondente. |
h | Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose secondo il numero 2.261 dell'appendice 2 SDR. |
i | Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame. |
2 | Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14). |
3 | Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli.62 |
4 | Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere tolti quando le condizioni invernali sono cessate.63 |
5 | Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli.64 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 19 Parcheggio, in generale - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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1 | Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci. |
2 | Il parcheggio è vietato: |
a | dove la fermata non è permessa*; |
b | sulle strade principali fuori delle località; |
c | sulle strade principali all'interno delle località se non resta spazio per l'incrocio di due autoveicoli; |
d | sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata; |
e | a meno di 20 m dai passaggi a livello; |
f | sui ponti; |
g | davanti agli accessi di edifici o terreni altrui. |
3 | Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata. |
4 | I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata. |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 30 Divieto di fermata, divieto di parcheggio - 1 I segnali «Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria e il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale. Il parcheggio è la sosta dei veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC93). |
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1 | I segnali «Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria e il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale. Il parcheggio è la sosta dei veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC93). |
2 | Se il segnale «Divieto di fermata» (2.49) è collocato sul bordo della carreggiata, il divieto vale anche per il marciapiede adiacente.94 |
3 | L'inizio, la ripetizione e la fine del divieto sono indicati dal «Cartello d'inizio» (5.05), «Cartello di ripetizione» (5.04) e «Cartello di fine» (5.06). A seconda delle condizioni locali, il campo di applicazione di un divieto può essere anche indicato dal «Cartello di direzione» (5.07). |
4 | Le deroghe temporanee al divieto di fermata sono annunciate mediante il cartello complementare «Deroghe al divieto di fermata» (5.10) e le deroghe temporanee al divieto di parcheggio sono indicate dal cartello complementare «Deroghe al divieto di parcheggio» (5.11) (art. 65 cpv. 2). |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 79 Demarcazione di parcheggi - 1 I posti di parcheggio sono contrassegnati esclusivamente da demarcazioni oppure contrassegnati a complemento della segnaletica. |
|
1 | I posti di parcheggio sono contrassegnati esclusivamente da demarcazioni oppure contrassegnati a complemento della segnaletica. |
2 | I posti di parcheggio sono delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti nella «zona blu» è blu. I posti di parcheggio bianchi o blu possono anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della carreggiata. |
3 | L'inizio e la fine di una «zona blu» possono essere indicati per mezzo di una doppia linea trasversale di colore blu e bianco; la linea blu si trova sul lato interno della zona. |
4 | I posti di parcheggio possono essere riservati per mezzo di un simbolo alle seguenti categorie di veicoli e utenti: |
a | velocipedi e ciclomotori mediante il simbolo «Velocipede» (5.31); |
b | motoveicoli mediante il simbolo «Motoveicolo» (5.29); |
c | titolari di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» mediante il simbolo «Invalidi» (5.14); |
d | veicoli elettrici in fase di ricarica mediante il simbolo «Stazione di ricarica» (5.42); |
e | veicoli occupati all'arrivo da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo, mediante il simbolo «Covetturaggio» (5.43); |
f | velocipedi e ciclomotori per il trasporto di fanciulli, passeggeri o cose nonché velocipedi e ciclomotori trainanti un rimorchio, mediante il simbolo «Bici cargo» (5.31.1). |
5 | I posti di parcheggio riservati a determinate categorie di utenti sono contrassegnati in giallo. Anche i posti di parcheggio per velocipedi e ciclomotori possono essere contrassegnati in giallo. |
6 | Laddove i posti di parcheggio sono demarcati, i veicoli possono parcheggiare soltanto entro questi posti. I posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le dimensioni, sono destinati. I posti riservati a una determinata categoria di veicoli o utenti possono essere utilizzati soltanto da tale categoria. |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 30 Divieto di fermata, divieto di parcheggio - 1 I segnali «Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria e il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale. Il parcheggio è la sosta dei veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC93). |
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1 | I segnali «Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria e il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale. Il parcheggio è la sosta dei veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC93). |
2 | Se il segnale «Divieto di fermata» (2.49) è collocato sul bordo della carreggiata, il divieto vale anche per il marciapiede adiacente.94 |
3 | L'inizio, la ripetizione e la fine del divieto sono indicati dal «Cartello d'inizio» (5.05), «Cartello di ripetizione» (5.04) e «Cartello di fine» (5.06). A seconda delle condizioni locali, il campo di applicazione di un divieto può essere anche indicato dal «Cartello di direzione» (5.07). |
4 | Le deroghe temporanee al divieto di fermata sono annunciate mediante il cartello complementare «Deroghe al divieto di fermata» (5.10) e le deroghe temporanee al divieto di parcheggio sono indicate dal cartello complementare «Deroghe al divieto di parcheggio» (5.11) (art. 65 cpv. 2). |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 79 Demarcazione di parcheggi - 1 I posti di parcheggio sono contrassegnati esclusivamente da demarcazioni oppure contrassegnati a complemento della segnaletica. |
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1 | I posti di parcheggio sono contrassegnati esclusivamente da demarcazioni oppure contrassegnati a complemento della segnaletica. |
2 | I posti di parcheggio sono delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti nella «zona blu» è blu. I posti di parcheggio bianchi o blu possono anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della carreggiata. |
3 | L'inizio e la fine di una «zona blu» possono essere indicati per mezzo di una doppia linea trasversale di colore blu e bianco; la linea blu si trova sul lato interno della zona. |
4 | I posti di parcheggio possono essere riservati per mezzo di un simbolo alle seguenti categorie di veicoli e utenti: |
a | velocipedi e ciclomotori mediante il simbolo «Velocipede» (5.31); |
b | motoveicoli mediante il simbolo «Motoveicolo» (5.29); |
c | titolari di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» mediante il simbolo «Invalidi» (5.14); |
d | veicoli elettrici in fase di ricarica mediante il simbolo «Stazione di ricarica» (5.42); |
e | veicoli occupati all'arrivo da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo, mediante il simbolo «Covetturaggio» (5.43); |
f | velocipedi e ciclomotori per il trasporto di fanciulli, passeggeri o cose nonché velocipedi e ciclomotori trainanti un rimorchio, mediante il simbolo «Bici cargo» (5.31.1). |
5 | I posti di parcheggio riservati a determinate categorie di utenti sono contrassegnati in giallo. Anche i posti di parcheggio per velocipedi e ciclomotori possono essere contrassegnati in giallo. |
6 | Laddove i posti di parcheggio sono demarcati, i veicoli possono parcheggiare soltanto entro questi posti. I posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le dimensioni, sono destinati. I posti riservati a una determinata categoria di veicoli o utenti possono essere utilizzati soltanto da tale categoria. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 19 Parcheggio, in generale - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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1 | Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci. |
2 | Il parcheggio è vietato: |
a | dove la fermata non è permessa*; |
b | sulle strade principali fuori delle località; |
c | sulle strade principali all'interno delle località se non resta spazio per l'incrocio di due autoveicoli; |
d | sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata; |
e | a meno di 20 m dai passaggi a livello; |
f | sui ponti; |
g | davanti agli accessi di edifici o terreni altrui. |
3 | Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata. |
4 | I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 90 - 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 27 - 1 L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni. |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni - 1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: |
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1 | I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: |
a | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale ed eccettuati i ciclomotori. |
b | Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli. |
c | Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori pesanti e veloci. |
d | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose. |
e | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli autobus. |
f | Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale sono esclusi dal divieto. |
fbis | Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale.56 Il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi dal divieto.57 |
g | Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che devono essere segnalati secondo la SDR59; nelle gallerie, tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l'appendice 2 SDR deve essere indicata su un cartello complementare con la lettera corrispondente. |
h | Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose secondo il numero 2.261 dell'appendice 2 SDR. |
i | Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame. |
2 | Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14). |
3 | Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli.62 |
4 | Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere tolti quando le condizioni invernali sono cessate.63 |
5 | Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli.64 |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni - 1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: |
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1 | I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: |
a | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale ed eccettuati i ciclomotori. |
b | Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli. |
c | Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori pesanti e veloci. |
d | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose. |
e | Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli autobus. |
f | Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale sono esclusi dal divieto. |
fbis | Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale.56 Il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi dal divieto.57 |
g | Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che devono essere segnalati secondo la SDR59; nelle gallerie, tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l'appendice 2 SDR deve essere indicata su un cartello complementare con la lettera corrispondente. |
h | Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose secondo il numero 2.261 dell'appendice 2 SDR. |
i | Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame. |
2 | Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14). |
3 | Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli.62 |
4 | Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere tolti quando le condizioni invernali sono cessate.63 |
5 | Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli.64 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 64 - 1 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:58 |