SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 1 - 1 Per la procedura d'esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari. |
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1 | Per la procedura d'esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari. |
2 | I Cantoni determinano il numero e la circoscrizione di questi circondari. |
3 | Un circondario pei fallimenti può comprendere più circondari d'esecuzione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 1 - 1 Per la procedura d'esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari. |
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1 | Per la procedura d'esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari. |
2 | I Cantoni determinano il numero e la circoscrizione di questi circondari. |
3 | Un circondario pei fallimenti può comprendere più circondari d'esecuzione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 3 - La retribuzione dell'ufficiale esecutore, di quello dei fallimenti e dei loro supplenti è di competenza dei Cantoni. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 3 - La retribuzione dell'ufficiale esecutore, di quello dei fallimenti e dei loro supplenti è di competenza dei Cantoni. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 4 - 1 Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti procedono alle operazioni di loro competenza su richiesta degli uffici, delle amministrazioni speciali del fallimento, come pure dei commissari e dei liquidatori di un altro circondario. |
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1 | Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti procedono alle operazioni di loro competenza su richiesta degli uffici, delle amministrazioni speciali del fallimento, come pure dei commissari e dei liquidatori di un altro circondario. |
2 | Gli uffici, le amministrazioni speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori possono procedere ad atti del loro ufficio anche al di fuori del loro circondario, se l'ufficio competente per territorio vi acconsente. La competenza per la notificazione degli atti esecutivi che non avvenga per posta, per il pignoramento, per la vendita agli incanti e per la richiesta d'intervento della forza pubblica spetta tuttavia unicamente all'ufficio dove l'atto deve essere compiuto. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 221 - 1 Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. |
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1 | Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. |
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SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 1 - 1 Per la procedura d'esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari. |
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1 | Per la procedura d'esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari. |
2 | I Cantoni determinano il numero e la circoscrizione di questi circondari. |
3 | Un circondario pei fallimenti può comprendere più circondari d'esecuzione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 3 - La retribuzione dell'ufficiale esecutore, di quello dei fallimenti e dei loro supplenti è di competenza dei Cantoni. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 3 - La retribuzione dell'ufficiale esecutore, di quello dei fallimenti e dei loro supplenti è di competenza dei Cantoni. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 6 - 1 Se l'ufficiale di fallimento non può funzionare per causa di legale impedimento, trasmetterà senza indugio gli atti al suo supplente. Ove anche questi non possa funzionare, e debba per ciò essere nominato un supplente straordinario, l'ufficiale dei fallimenti inviterà la competente autorità cantonale a procedere a tale nomina. |
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1 | Se l'ufficiale di fallimento non può funzionare per causa di legale impedimento, trasmetterà senza indugio gli atti al suo supplente. Ove anche questi non possa funzionare, e debba per ciò essere nominato un supplente straordinario, l'ufficiale dei fallimenti inviterà la competente autorità cantonale a procedere a tale nomina. |
2 | I fallimenti liquidati dal supplente vengono sempre iscritti nell'elenco dei fallimenti tenuto dall'ufficio competente. Nella colonna «osservazioni» si accennerà al fatto che il fallimento fu liquidato dal supplente ordinario o straordinario, indicando la causa dell'impedimento dell'ufficiale. |
3 | Il supplente deve indicare la sua qualità di supplente in tutti gli atti per i quali occorre la sua firma. Dopo la liquidazione del fallimento, trasmetterà il processo verbale e gli atti all'ufficio competente. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 4 - 1 Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti procedono alle operazioni di loro competenza su richiesta degli uffici, delle amministrazioni speciali del fallimento, come pure dei commissari e dei liquidatori di un altro circondario. |
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1 | Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti procedono alle operazioni di loro competenza su richiesta degli uffici, delle amministrazioni speciali del fallimento, come pure dei commissari e dei liquidatori di un altro circondario. |
2 | Gli uffici, le amministrazioni speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori possono procedere ad atti del loro ufficio anche al di fuori del loro circondario, se l'ufficio competente per territorio vi acconsente. La competenza per la notificazione degli atti esecutivi che non avvenga per posta, per il pignoramento, per la vendita agli incanti e per la richiesta d'intervento della forza pubblica spetta tuttavia unicamente all'ufficio dove l'atto deve essere compiuto. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 221 - 1 Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. |
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1 | Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. |
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