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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico |
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| I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: | ||||||
| dalle zone edificabili; | ||||||
| da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici. | ||||||
| Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti. [1] | ||||||
| Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita. | ||||||
| Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico |
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| I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: | ||||||
| dalle zone edificabili; | ||||||
| da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici. | ||||||
| Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti. [1] | ||||||
| Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita. | ||||||
| Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico |
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| I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: | ||||||
| dalle zone edificabili; | ||||||
| da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici. | ||||||
| Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti. [1] | ||||||
| Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita. | ||||||
| Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico |
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| I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: | ||||||
| dalle zone edificabili; | ||||||
| da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici. | ||||||
| Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti. [1] | ||||||
| Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita. | ||||||
| Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 16 Prescrizioni del Consiglio federale sul trattamento delle acque di scarico e sul controllo di impianti |
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| Il Consiglio federale regola le esigenze relative: | ||||||
| all'immissione nelle canalizzazioni; | ||||||
| agli scarichi particolari provenienti da processi di produzione; | ||||||
| ai residui delle stazioni di depurazione delle acque di scarico e allo sfruttamento o all'eliminazione di tali residui; | ||||||
| ai controlli degli impianti e delle installazioni; | ||||||
| all'utilizzazione delle acque di scarico provenienti dal trattamento del concime di fattoria. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 50 [1] Informazione e consulenza |
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| La Confederazione e i Cantoni vagliano i risultati ottenuti con le misure attuate in virtù della presente legge e informano il pubblico sulla protezione delle acque e sullo stato di queste; in particolare: | ||||||
| pubblicano i rilevamenti sull'esito delle misure attuate in virtù della presente legge; | ||||||
| sentiti gli interessati, possono pubblicare i risultati dei rilevamenti e dei controlli sulle acque private e pubbliche (art. 52), per quanto tali informazioni siano di interesse generale. | ||||||
| Sono fatti salvi gli interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l'osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto. | ||||||
| I servizi di protezione delle acque prestano consulenza alle autorità e ai privati. Raccomandano misure atte a prevenire o a diminuire gli effetti pregiudizievoli alle acque. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |